lunedì 17 dicembre 2018

REGALI FALSI, COSA SI RISCHIA?

Il periodo natalizio è spesso propizio per la ricerca online di oggetti replica da regalare. Attenzione però, perché l'acquisto di merce contraffatta costituisce un reato.
In particolare, secondo il codice penale, si ha ricettazione quando una persona, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un delitto.
Si incorre invece nel reato di incauto acquisto, quando una persona, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che per la loro qualità, condizione di chi le offre o prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato.
Spiegate le due fattispecie, la Corte di Cassazione ritiene che non risponde di ricettazione chi acquista un prodotto contraffatto, se destinato ad un uso esclusivamente personale.
Al contrario, chiunque compra un bene che sa provenire da un reato, incorre nel reato di ricettazione se quel bene non è destinato per sé ma per essere ceduto a terzi, anche se solamente regalato.
Diversamente, se la merce fosse venduta ad un prezzo analogo al prodotto originale, l’acquirente ingannato potrà sporgere denuncia querela per truffa.
Più lieve è l’ipotesi di incauto acquisto, in cui incorre chi acquista un bene contraffatto o, comunque, proveniente da reato quando avrebbe ben potuto immaginare che la merce stessa fosse di natura delittuosa. In poche parole, mentre il delitto di ricettazione scatta quando il compratore sa o accetta consapevolmente il rischio che il prodotto sia contraffatto, nel caso dell’incauto acquisto l’acquirente compra il bene per ingenuità.
A prescindere comunque dalla sanzione penale, chi acquista merce contraffatta incorre in una sanzione amministrativa e nella confisca del bene.


sabato 10 novembre 2018

ROTTAMAZIONE-TER: A CHI INTERESSA?

La nuova Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (cosiddetta “rottamazione-ter”), prevista dal Decreto legge n. 119/2018, permette ai contribuenti di saldare quanto dovuto, senza sanzioni e interessi, con possibilità di suddividere gli importi fino a 10 rate in cinque anni. Chi intende aderire deve presentare l’apposita domanda entro il 30 aprile 2019.

A chi interessa

Possono fruire dei benefici previsti dalla “rottamazione-ter” i contribuenti con debiti affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio del 2000 al 31 dicembre 2017.

Quali vantaggi

Non sono dovuti sanzioni e interessi di mora per chi ha deciso di “rottamare” i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Chi aderisce alla “rottamazione-ter”, inoltre, potrà scegliere se pagare in un’unica soluzione o se rateizzare le somme dovute in 10 rate ripartite in 5 anni.

Definizione agevolata 2017 (“rottamazione-bis”)

Le scadenze del 7 dicembre

Chi ha già aderito alla Definizione agevolata prevista dal Decreto Legge n. 148/2017 (cosiddetta “rottamazione bis”) ma non è riuscito a saldare le prime due rate scadute a luglio e settembre, può regolarizzare la propria situazione entro il 7 dicembre 2018. Entro lo stesso termine dovrà essere pagata anche la rata in precedenza fissata al 31 ottobre.
L’art. 3 del Decreto Legge n. 119/2018 stabilisce, infatti, che i contribuenti che pagano gli importi scaduti (luglio, settembre e ottobre) entro il prossimo 7 dicembre rientreranno automaticamente nei benefici previsti dalla “Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione” dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (cosiddetta “rottamazione-ter”).

Come e dove pagare

Per effettuare il pagamento delle rate, è necessario utilizzare i bollettini delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 allegati alla “Comunicazione delle somme dovute” già inviata dall’Agente della riscossione. Una copia della comunicazione è disponibile nell’apposita area riservata del portale di Agenzia delle entrate-Riscossione.
In ogni caso, senza necessità di pin e password personali, si può chiedere una copia compilando il form dedicato. Basta inserire il codice fiscale del soggetto per il quale è stata richiesta la Definizione agevolata, allegare la documentazione necessaria al riconoscimento e indicare la casella e-mail dove ricevere la comunicazione.

martedì 23 ottobre 2018

MANUTENZIONE CALDAIE, COME FUNZIONA?

1. Cos’è la campagna controllo impianti termici, denominata anche Calore Pulito?
La legge impone al responsabile d’impianto l’obbligo della manutenzione ordinaria e della prova di combustione degli impianti termici, con scadenze temporali ben precise. Il Comune di Parma ha affidato ad ATES,  l’accertamento documentale dei rapporti di controllo dell’efficienza energetica dell’impianto termico pervenuti e l’ispezione sul regolare esercizio e manutenzione degli impianti termici su tutto il territorio comunale.

2. Qual è la normativa di riferimento?
La normativa nazionale:
  • la Legge n.10 del 9 gennaio 1991;
  • il DPR n.412 del 26 agosto 1993;
  • il DPR n.551 del 21 dicembre 1999;
  • il D.Lgs n.192 del 2005.
La normativa regionale:
  • la Delibera di Giunta Regionale n. 387 del 2002;
  • la LR n. 26 del 2004;
  • la Delibera di Giunta Regionale n. 156 del 2008;
  • il Regolamento Regionale n. 1 del 2017 “Regolamento di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’art. 25 quater della LR 26/2004 e sm“.
Il Regolamento Regionale sugli impianti termici nel Comune di Parma sarà in vigore da aprile 2019. Fino al allora, la normativa di riferimento rimane quella pre-vigente.

3. A chi compete l’obbligo dell’accertamento documentale e delle ispezioni nel Comune di Parma?
La legge di riferimento applicabile al Comune di Parma, afferma che l’attività di accertamento documentale e di ispezione competono alle provincie e ai comuni con più di 40.000 abitanti, oppure ad un organismo terzo tecnicamente competente. Il Comune di Parma, in base a quest’ultima disposizione, ha affidato l’incarico ad ATES Parma.

4. Perché devo fare la manutenzione del mio impianto termico?
La manutenzione della caldaia è un obbligo di legge e serve a  garantire la sicurezza degli ambienti domestici, favorendo inoltre il risparmio energetico e di conseguenza una diminuzione della bolletta. Inoltre, non ultimo, riduce le emissioni di gas inquinanti.

5. Cos’è il rapporto di controllo di efficienza energetica dell’impianto termico?
E’ il documento redatto in triplice copia dal manutentore dove si indicano i dati dell’impianto e i risultati della manutenzione ordinaria, oltre che della prova di efficienza energetica (prova fumi).

6. Che differenza c’è tra la manutenzione ordinaria e la prova di efficienza energetica (prova fumi) dell’impianto termico?
La manutenzione ordinaria consiste in quelle operazioni intese a conservare l’impianto in uno stato nel quale può adempiere alla funzione richiesta, mentre la prova di efficienza energetica consiste nel prelievo dei prodotti di combustione per misurare se i valori sono conformi ai valori di soglia indicati dalle norme.

7. Quali sono gli impianti termici soggetti a manutenzione e prova di efficienza energetica (prova fumi)?
Gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata composti da uno o più generatori di energia termica la cui somma delle potenze termiche utili sia superiore a 5kW.

8. Che cosa è il bollino Calore Pulito?
Il Bollino “Calore Pulito” è un contrassegno introdotto dalla normativa della Regione Emilia Romagna, da apporre sul libretto della caldaia e sul rapporto di controllo tecnico compilato dal manutentore, necessario all’attestazione dell’avvenuta effettuazione della prova di efficienza energetica.

9. Quali sono gli impianti termici soggetti a bollino Calore Pulito?
Gli impianti termici soggetti all’applicazione del bollino calore pulito sono tutti gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti composti da uno o più generatori di energia termica la cui somma delle potenze termiche utili sia superiore a 5 kW.

10. Quando devo apporre il Bollino Calore Pulito  e che validità temporale ha?
Il Bollino Calore Pulito ha validità biennale e deve essere apposto contestualmente all’effettuazione della prova di efficienza energetica (prova fumi), qualora quest’ultima venga effettuata ogni due anni. Nel caso di impianti che per legge devono effettuare prova fumi con una frequenza minore, per esempio gli impianti con un anzianità inferiore a 4 anni, la prova fumi va fatta ogni 4 anni; il Bollino però, avendo comunque validità biennale, dovrà essere apposto al 2° anno contestualmente alla manutenzione ordinaria o pulizia.

11. Chi sono i soggetti coinvolti nella campagna Calore Pulito?
Il responsabile d’impianto, il manutentore accreditato, il manutentore non accreditato ed ATES.

12. Chi è il responsabile dell’impianto?
Il responsabile d’impianto è il proprietario dell’immobile, il locatario o il terzo responsabile.

13. Chi è il manutentore accreditato e che servizio offre?
Il manutentore accreditato è un’impresa iscritta  alla CCIAA, abilitata ai sensi del D.M. 37/08, che ha firmato con ATES un protocollo d’intesa per stabilire le modalità delle prestazioni offerte con prezzi definiti. La ditta manutentrice accreditata potrà rendere disponibile al responsabile d’impianto il Bollino “Calore Pulito”, occupandosi fra l’altro dell’invio informatico del rapporto di controllo tecnico all’ATES.

14. Chi è il manutentore non accreditato ?
Il manutentore non accreditato è un’impresa iscritta  alla CCIAA e abilitata ai sensi dell’art.1 del D.M. 37/08 smi, che non ha firmato con l’ATES il protocollo d’intesa. La ditta manutentrice non accreditata non avrà diritto alla gestione del Bollino “Calore Pulito”.

15. Se mi avvalgo di un manutentore non accreditato dove trovo il Bollino “Calore Pulito”?
Non avvalendomi di un manutentore accreditato, quest’ultimo non potrà appormi, all’atto della manutenzione e della contestuale prova di combustione, il Bollino “Calore Pulito”. Il responsabile d’impianto dovrà acquistarlo direttamente previo pagamento di bonifico bancario sul c/c del Comune di Parma e ritirarlo allo sportello di ATES, che ha sede in via Bizzozero a Parma.


16. A cosa serve la Targatura degli impianti termici?
La Targatura degli impianti termici consiste nella generazione di un codice a barre e di un codice numerico, univoco per ogni impianto termico. La targatura viene effettuata dal manutentore accreditato, che in occasione della prima verifica di combustione, appone due Targhe adesive: una direttamente sulla caldaia e l’altra sul libretto d’impianto. La Targa serve ad identificare univocamente l’impianto e annullare gli errori di compilazione della modulistica da parte del  manutentore.

17. Chi effettua l’ispezione sull’impianto termico?
Per l’ispezione degli impianti termici, verranno selezionati dei tecnici qualificati che hanno frequentato e superato corsi specifici organizzati da ENEA.

18. Che cosa controlla l’ispettore?
Verifica l’osservanza delle norme relative al rendimento di combustione ed agli adempimenti previsti dalle normative vigenti mediante:
  • l’esame della documentazione d’impianto
  • l’esame visivo del locale d’installazione
  • l’esame visivo dei canali da fumo
  • il controllo d’evacuazione dei prodotti della combustione
  • il controllo dell’apparecchio
  • il controllo dell’impianto
  • il controllo del rendimento di combustione
  • (Fonte Ates Parma)

venerdì 28 settembre 2018

UN VADEMECUM PER SCEGLIERE L'ENERGIA SENZA FREGATURE

In vista del passaggio dal mercato della maggior tutela a quello libero dell'energia e gas che avverrà a luglio 2020, è stato realizzato da parte dell'Antitrust un vademecum per aiutare i consumatori a scegliere in modo più consapevole.
La nostra associazione resta a disposizione di chi fosse interessato a verificare le offerte maggiormente aderenti alle proprie esigenze e che possono garantire una riduzione della spesa annuale.
Per fissare un appuntamento, potete inviare una mail a parma@mdc.it 

mercoledì 29 agosto 2018

PAY-TV: SKY E DAZN SOTTO ACCUSA

Il Garante della Concorrenza ha avviato due istruttorie per presunte pratiche commerciali scorrette contro Sky e Dazn, con riferimento ai pacchetti abbonamento delle partite di calcio per la stagione 2018-2019.

Infatti la pay-tv non avrebbe opportunamente informato i clienti delle mutate condizioni dell'offerta, a fronte di un significativo ridimensionamento del numero di partite trasmesse.
Pertanto nel caso di Sky, al consumatore sarebbe stato negato l'esercizio consapevole del diritto di recesso, mentre per quanto riguarda Dazn, gli sarebbe stato imposto l'addebito automatico per i mesi successivi a quello gratuito, conseguente alla sottoscrizione inconsapevole del contratto.

lunedì 30 luglio 2018

FURTI DI IDENTITA': STATE ACCORTI!

Capita sempre più spesso che un soggetto si impossessi dei nostri dati personali e li utilizzi per ottenere un prestito o effettuare dei pagamenti. Le conseguenze sono serie, perchè si corre il rischio di rispondere per debiti mai contratti, ma anche di non poter accedere al credito ed eventualmente non poter acquistare nei tempi concordati (meglio quindi verificare in anticipo la propria situazione debitoria presso le centrali rischi, e in ogni caso subordinare la proposta alla concessione del finanziamento da parte della banca). Cosa si deve poi fare in caso di furto di identità? Chiedere una copia del contratto sottoscritto a nostro nome ma senza il nostro consenso e sporgere denuncia (il furto di identità rientra nella fattispecie prevista dall’'articolo 494 c.p.), chiedendo la cancellazione del debito a tutte le centrali rischi.
Nel caso in cui la banca o la finanziaria neghino la cancellazione, potrebbe essere necessario far verificare l’'autenticità della sottoscrizione da un esperto grafologo.
Per ottenere assistenza in via stragiudiziale, puoi rivolgerti ai nostri sportelli.

venerdì 13 luglio 2018

ATTENTI AI PRESTITI A TASSO ZERO

In questo periodo oltre ai saldi, le catene commerciali sempre più propongono "prestiti a tasso zero", per invogliare a comprare i prodotti a rate. Peccato però che se non fai attenzione, con queste carte "fedeltà" apri un credito revolving a tempo indeterminato.
Che fare dunque per scongiurare questo pericolo? Terminato il pagamento, si recede dal contratto, restituendo la carta tagliata in due. C'è da sapere infine, che è un nostro preciso diritto avere prima della conclusione di un qualsiasi prestito il Secci, il foglio informativo europeo ed il contratto di finanziamento. 

mercoledì 20 giugno 2018

NUOVO CODICE TURISMO, COSA PREVEDE

Dal 1° luglio 2018 entra in vigore il nuovo Codice del Turismo, che modifica la previgente normativa.
In particolare, il termine “pacchetto” andrà riferito alla combinazione di almeno due tipi di servizi turistici.
La Direttiva comunitaria introduce poi la figura dei “servizi turistici collegati”, consistenti nella vendita di almeno due servizi turistici principali con la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori dei servizi attraverso l’intervento di un professionista. Al fine di garantire una concorrenza leale e la protezione dei viaggiatori, è previsto l’obbligo di informare i viaggiatori che non stanno acquistando un pacchetto turistico, e di fornire prove sufficienti della sussistenza di garanzie a fronte dei rimborsi delle somme versate e del rimpatrio in caso d'insolvenza.
Restano esclusi: i pacchetti o servizi turistici di breve durata (inferiori alle 24 ore); i pacchetti o servizi turistici organizzati, senza fini di lucro, occasionalmente e solo per un gruppo limitato di viaggiatori; i pacchetti o servizi turistici collegati che si rivolgono a “professionisti” nel quadro di un accordo generale tra un professionista ed un’altra persona fisica o giuridica.
Il capo II della direttiva "Obbligo di informazione e contenuto del contratto di pacchetto turistico", introduce a carico dell’organizzatore del viaggio l’obbligo di fornire al viaggiatore, prima della conclusione del contratto, informazioni chiare e comprensibili sui principali obblighi e diritti del contratto. Inoltre, al viaggiatore deve essere rilasciata una copia del contratto contenente, oltre alle informazioni precontrattuali, una serie di informazioni aggiuntive, concernenti, tra le altre, le responsabilità e gli obblighi di assistenza a carico dell’organizzatore. L’organizzatore ha inoltre l’onere di fornire una serie di moduli informativi standard, che hanno la funzione di rendere edotti i viaggiatori dell’applicabilità della Direttiva, nonché dei loro diritti fondamentali ai sensi della stessa.
Il capo III della Direttiva, intitolato “Modifiche del contratto di pacchetto turistico prima dell’inizio del pacchetto”, introduce all’art. 12 un’altra importante novità rispetto alla Direttiva del 1990, prevedendo la possibilità per il viaggiatore di cancellare prima della partenza, gratuitamente e senza alcuna penale, la vacanza prenotata, qualora nel paese di destinazione o nelle immediate vicinanze si siano verificate circostanze eccezionali ed inevitabili che abbiano un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del viaggio. In questi casi il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto ma non anche ad un indennizzo supplementare.
La norma ha portata innovativa poiché codifica il principio, applicato nella prassi commerciale del settore ma senza alcuna copertura di norma positiva specifica, della possibilità di recesso del viaggiatore dal pacchetto prima dell’inizio di esecuzione, a fronte del pagamento allo stesso di “spese di risoluzione adeguate e giustificabili” (così nel testo dell’art. 12 della nuova Direttiva), sostanzialmente rappresentate nella prassi commerciale del nostro ordinamento dalle “penali da annullamento”.
Sempre allo stesso capo, la nuova Direttiva disciplina anche la possibilità da parte dell’organizzatore di modifica delle condizioni contrattuali in maniera unilaterale a condizione che: a) l’organizzatore si sia riservato tale diritto nel contratto; b) la modifica sia di scarsa importanza; c) l’organizzatore dia notizia della modifica al viaggiatore in modo chiaro comprensibile ed evidente. Con riferimento alla revisione del prezzo del pacchetto turistico, essa è consentita soltanto in ipotesi tassative e solo se espressamente prevista nel testo del contratto. Peraltro si stabilisce che la modifica del prezzo non possa superare l’8%  del costo complessivo del pacchetto (e non più il 10% come previsto dall’art. 40 del Codice del Turismo) e che, diversamente, il viaggiatore può cancellare la prenotazione senza penali, oppure, accettare un pacchetto in “riprotezione”.
A tutela del viaggiatore la Direttiva del 2015, in continuità con la normativa precedente, riconosce inoltre il diritto di cessione del contratto di pacchetto turistico, specificando però che la comunicazione all’organizzatore deve avvenire almeno 7 giorni prima dell’inizio della vacanza.
Esaminando il capo IV della Direttiva, intitolato “Esecuzione del contratto di pacchetto turistico”, l’art. 13. 1 della Direttiva 2015/2302 attribuisce all’organizzatore la responsabilità per la corretta esecuzione dei servizi compresi nel pacchetto, rimettendo ai legislatori nazionali la facoltà di introdurre un’eventuale responsabilità solidale del venditore. Si ricordi che già oggi, ai sensi dell’art. 43 del Codice del Turismo, l'organizzatore o l'intermediario che si avvale di altri prestatori di servizi é comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal turista, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.
Innovativo è il successivo art. 13.7 che introduce a carico dell’organizzatore uno specifico obbligo di assistenza nel caso in cui si verifichi l’impossibilità di proseguire il viaggio e di rimpatriare il viaggiatore per circostanze inevitabili e straordinarie, ponendo a suo carico i costi di alloggio del viaggiatore per un periodo non superiore a tre notti. L’art. 17, invece, sulla falsariga di quanto già previsto nella Direttiva del 1990, prevede che gli organizzatori di pacchetti turistici forniscano una garanzia per il rimborso di tutte le somme pagate dai viaggiatori nella misura in cui i servizi pertinenti non siano eseguiti a causa del loro stato di insolvenza. Ove i servizi includano il trasporto passeggeri, la garanzia deve prevedere anche il rimpatrio dei viaggiatori. La garanzia deve coprire i costi ragionevolmente prevedibili, vale a dire “gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso tra gli acconti e il saldo finale e del completamento dei pacchetti, nonché del costo stimato per i rimpatri in caso di insolvenza dell'organizzatore” (art. 17.2).
Rispetto alla disciplina precedente, il legislatore europeo ha rimosso il riferimento alla necessità di dimostrare di disporre di sufficienti garanzie,  Limitandosi a disporre che “gli Stati membri provvedono affinché i professionisti che agevolano servizi turistici collegati forniscano una garanzia per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevano dai viaggiatori” (art. 19).  Ai viaggiatori deve essere inoltre sempre essere concessa la possibilità di contattare l'organizzatore tramite il venditore (art. 15), che ha l’onere di inoltrare i messaggi ricevuti senza ritardi. La stessa norma dispone inoltre che “ai fini del rispetto dei termini o dei periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al primo comma è considerata data di ricezione anche per l'organizzatore”.
L’art. 16 introduce, sempre a carico dell’organizzatore, un ulteriore obbligo di prestare assistenza al viaggiatore che si trovi in difficoltà durante il viaggio, fornendogli le informazioni necessarie sui servizi sanitari e sull’assistenza consolare, oltre che un aiuto pratico nelle comunicazioni a distanza, nel predisporre un piano di viaggio e nel trovare servizi turistici alternativi. Rimangono invece invariati rispetto alla normativa attuale: (i) il diritto di regresso dell’organizzatore e/o del venditore verso i terzi fornitori dei servizi compresi nel pacchetto (art. 43 Codice del Turismo); (ii) l’esonero di responsabilità qualora l’organizzatore dimostri che l’inadempimento è imputabile al viaggiatore, ad un terzo estraneo, a circostanze inevitabili e straordinarie (art. 46 Codice del Turismo).
Anche la nuova Direttiva, così come la precedente, prevede dei limiti risarcitori per i danni, diversi da quella alla persona, derivanti dall’inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del servizio tutto compreso. Tuttavia la Direttiva del 2015 dispone che gli Stati membri, nella misura in cui convenzioni internazionali non vincolanti l’Unione Europea limitano l’indennizzo dovuto da un fornitore di servizi, hanno facoltà di applicare tale limitazione purché non sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto. Rispetto invece alle convenzioni internazionali che vincolano l’Unione Europea non sembrano esservi margini di discrezionalità per gli Stati membri: l’art. 14.4 della Direttiva prevede infatti, che “all’organizzatore si applicano le stesse limitazioni”.
Infine, all’art. 14.5 è previsto il diritto di cumulo delle azioni spettanti ai viaggiatori ai sensi dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali, potendo i viaggiatori presentare denunce e reclami contemporanei sulla base delle diverse normative, con l’obbligo però di decurtare il risarcimento o la riduzione del prezzo riconosciuti ai sensi della Direttiva di quanto ottenuto sulla base delle altre normative (e.g. compensazione pecuniaria per ritardo aereo superiore alle 3 ore ex Regolamento europeo 261/2004) per evitare un risarcimento eccessivo.
Infine, l’art. 14 della Direttiva UE n. 2015/2302 riconosce al viaggiatore il “diritto di presentare denuncia a norma della presente direttiva [o dei] regolamenti [n. 261/2004, n. 1371/2007, n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 1177/2010 e n. 181/2011] e convenzioni internazionali” applicabili, disponendo che “il periodo di prescrizione per presentare denuncia ai sensi del presente articolo non può essere inferiore a due anni”. 
Attualmente, il Codice del Turismo dispone che il diritto al risarcimento del danno alla persona “si prescrive in tre anni dalla data del rientro del turista nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all’inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l’articolo 2951 del codice civile” (art. 44). Ai sensi dell’art. 45 del Codice del Turismo, il diritto al risarcimento dei danni diversi da quelli alla persona si prescrive invece in un anno dal rientro del turista nel luogo di partenza.

martedì 22 maggio 2018

EDUCAZIONE FINANZIARIA, IL MIGLIOR INVESTIMENTO!

Il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) incontra i Rappresentanti delle Regioni per confrontarsi sugli argomenti di maggiore interesse per i consumatori e dettare le linee programmatiche della loro azione di tutela.
Il tema scelto quest'anno è "Educazione e Trasparenza Finanziaria: un investimento per i cittadini/utenti”. La scelta nasce dalla consapevolezza che un’economia avanzata necessiti di consumatori dotati di un livello di alfabetizzazione che consenta loro di fare scelte finanziarie collegate al benessere del singolo e della società.
L'incontro, organizzato in collaborazione con la Regione Marche,  si svolgerà a Macerata, il 25 e 26 maggio 2018, e noi saremo presenti.

sabato 21 aprile 2018

MODEM LIBERO: CHIEDI IL MODULO PER IL RIMBORSO!

Dopo settimane di consultazioni pubbliche sullo stato di attuazione in Italia del regolamento comunitario 2120/15 sulla Net Neutrality, si attende a breve il provvedimento AGCOM.
La norma europea infatti, impone una maggior trasparenza nei confronti dei consumatori: gli operatori dovranno fornire notizie sulla libertà di scelta da parte degli utenti, circa il costo e l’acquisto, che potrà avvenire senza il tramite delle compagnie telefoniche.
Proprio la disapplicazione della norma in Italia, ha portato alla nascita della Free Modem Alliance, un’alleanza di associazioni e internet provider che si battono per il riconoscimento del diritto di scelta, a cui aderisce anche il Movimento Difesa del Cittadino.
Intanto i centinaia di migliaia di utenti che hanno acquistato i modem router del tutto inconsapevolmente e che solo guardando la bolletta, scoprono che lo pagheranno a rate con un costo dai 150 ai 200 euro, possono contrastare tale pratica commerciale scorretta, chiedendo il rimborso ai gestori. 


mercoledì 14 marzo 2018

UN GRUPPO DI ACQUISTO, PER UNA SCELTA PIU' SOSTENIBILE!

Siete stanchi di fare la spesa nei centri commerciali, acquistando merce prodotta non si sa dove e messa nel carrello solo perchè in offerta? Noi si, e allora abbiamo promosso un gruppo di acquisto, per riflettere sui nostri consumi e scegliere più consapevolmente, guardando non solo al prezzo ma anche a chi produce sul territorio in modo sostenibile.
Per chi fosse interessato, giovedì 15 marzo alle ore 17.00, in occasione della Giornata Mondiale del Consumatore, si terrà un incontro presso la sede del Movimento Difesa del Cittadino in via Bizzozero n. 19 a Parma.

giovedì 1 marzo 2018

TRENI: QUANDO SPETTANO RIMBORSI, INDENNIZZI E RISARCIMENTI?

Indennizzi e rimborsi per i passeggeri Trenitalia
Per chi viaggia con Trenitalia e giunge a destinazione con un ritardo compreso tra 30 e 59 minuti è previsto un indennizzo del 25% dell’importo del biglietto per i treni Frecciarossa, Frecciabianca e Frecciargento.
Per chi viaggia con Trenitalia (sulle Frecce e sulle altre tipologie di treni) e giunge a destinazione con un ritardo compreso tra 60 e 119 minuti è previsto un indennizzo del 25% dell’importo del biglietto
Per chi viaggia con Trenitalia e giunge a destinazione con un ritardo pari o superiore a 120 minuti è previsto un indennizzo pari al 50% (per tutte le tipologie di treni).
Per ritardi superiori alle 3 ore è invece previsto un indennizzo eccezionale del 100%, invece del normale indennizzo del 50% previsto dalla normativa vigente.
Ricordiamo che l’indennizzo può essere corrisposto entro 12 mesi, a scelta del cliente: con un bonus, in contanti per pagamenti effettuati in contanti o mediante il riaccredito per pagamenti effettuati con carta di credito.
Per chi ha rinunciato al viaggio sui treni di lunga percorrenza sarà comunque riconosciuto un rimborso del 100% del biglietto non utilizzato indipendentemente dall’avvenuta soppressione del treno.
Per Trenitalia è possibile richiedere il rimborso presso la biglietteria al momento in cui si è verificato l’impedimento al viaggio. In caso di biglietto acquistato on line o tramite call center e non ancora ritirato, o di ticketless è invece possibile richiedere il rimborso integrale senza trattenute telefonando al call center di Trenitalia (a pagamento) o compilando il modulo di rimborso sul sito di Trenitalia , indicando il codice identificativo di prenotazione (PNR).
Se il rimborso non viene riconosciuto è possibile richiederlo inoltrando la richiesta direttamente a Trenitalia. Se Trenitalia prevede che il ritardo in partenza o in arrivo sia superiore a 60 minuti il viaggiatore ha diritto:
  • a ricevere pasti e bevande;
  • al pernottamento e al rimborso delle spese per informare i familiari del ritardo nell'arrivo, se il viaggio non può continuare nello stesso giorno e non risulti possibile la prosecuzione con autoservizi sostitutivi (bus o taxi).
Se questa assistenza non viene prestata, sarà possibile richiedere un risarcimento danni.

Ricordiamo che per i disagi subiti nelle giornate del 26, 27 e 28 febbraio, il termine entro cui presentare la domanda è fissato al 31 marzo 2018.

Rimborsi e indennizzi per i passeggeri di Italo
Per chi ha viaggiato con Italo ed è giunto a destinazione con ritardi superiori ai 60 minuti, l’erogazione degli indennizzi avverrà in maniera automatica entro il prossimo 11 marzo, senza bisogno di una espressa richiesta del passeggero.
Per ritardi superiori ai 120 minuti è invece previsto un indennizzo eccezionale del 100%, invece del normale indennizzo del 50% previsto dalla normativa vigente.
Per chi ha rinunciato al viaggio sarà in ogni caso riconosciuto un rimborso del 100%.
Sia per Italo che per Trenitalia sarà comunque possibile chiedere il risarcimento di eventuali danni subiti a causa dei ritardi accumulati dai treni, ad esempio per la mancata partecipazione ad un concorso o  la perdita di un affare.

mercoledì 28 febbraio 2018

BIOMASSE LEGNOSE: LA DISCIPLINA REGIONALE

L´uso di legna, cippato e pellet - genericamente denominati biomassa legnosa - nei settori della produzione di energia per scopi civili, ossia nei moderni sistemi di riscaldamento come caldaie, stufe, camini e altri apparecchi domestici, è aumentato negli ultimi anni, grazie sia a norme europee che nazionali, atte principalmente a promuovere l’uso di energia da fonti rinnovabili, sia per il vantaggio economico derivante dall’utilizzo di tali fonti, rispetto ad altri combustibili. L´impatto dell´uso delle biomasse legnose per il riscaldamento domestico sull´emissione di polveri in atmosferaVista tale crescita risultava importante valutare l’impatto dell´uso di questi combustibili in termini di contributo all’inquinamento atmosferico. Le biomasse legnose, se non gestite correttamente all’interno del processo di combustione, nell’impianto e nelle emissioni, possono provocare l’immissione in atmosfera di polveri di diverso diametro, alcuni composti organici volatili e ossidi di azoto.
Ad oggi i principali composti e le specie chimiche rintracciabili nel materiale particolato e nelle particelle derivanti dalla combustione della legna, sono il carbonio elementare e organico, alcuni elementi come il potassio e il cloro e il levoglucosano - uno zucchero caratteristico della decomposizione termica della cellulosa.
I quantitativi di queste sostanze emessi in aria dipendono da diversi fattori fra cui:
  • il tipo di caldaia e le sue caratteristiche energetiche ed emissive,
  • la sua frequenza di manutenzione,
  • la tipologia di biomassa legnosa utilizzata.
Alcune risposte: il progetto SupersitoPer aiutare a comprendere il reale impatto in atmosfera delle diverse fonti di inquinamento, e quindi anche della legna e i suoi derivati, Arpae e la Regione Emilia-Romagna hanno realizzato il progetto Supersito, i cui primi risultati sono stati presentati nel 2016.
Fra i diversi obiettivi del progetto vi era anche lo studio della composizione chimica del PM2.5, al fine di valutarne l’origine, in diversi siti della regione: tre urbani (Bologna, Parma e Rimini) e uno rurale (San Pietro Capofiume, Molinella - Bo).
Attraverso le analisi del profilo chimico del PM2.5 misurato nelle stazioni sopra citate - ioni, specie del carbonio e metalli - il progetto Supersito è stato in grado di mettere in evidenza come la sorgente legata alla biomassa legnosa rappresenti, anche per la nostra regione, una fonte importante di particolato fine. Dai dati ottenuti la biomassa legnosa risulta essere la principale sorgente di PM2.5 in tutti i siti durante la stagione fredda, ed è presente anche durante il periodo estivo, pur mostrando ovviamente contributi inferiori.
L’apporto stimato alla massa del PM2.5 di tale fonte sembra variare da circa il 25% al 40% durante la stagione fredda e da circa il 10% al 20% durante la stagione calda. Probabilmente, in aggiunta al contributo della combustione della biomassa, anche la cottura di cibo in forni con grigliatura a legna o carbone, la combustione a cielo aperto di sfalci e potature agricole possono essere una fonte: il loro apporto in termini percentuali può essere non trascurabile, in particolare nella stagione calda.
La combustione della biomassa legnosa può quindi avere, come dimostrato dallo studio Supersito e da altre numerose ricerche internazionali, un impatto ambientale non trascurabile.

Il PAIR2020 e le regole per l´uso di biomasse legnose per il riscaldamento domesticoIl Piano Aria Integrato Regionale dell’Emilia-Romagna (PAIR 2020), approvato ed entrato in vigore nell’aprile 2017, mira a ridurre i livelli degli inquinanti sul territorio regionale e rientrare nei valori limite definiti dalla normativa (Direttiva 2008/50/CE e del D.Lgs. 155/2010) e tiene conto anche dell’impatto sull’inquinamento atmosferico dell’uso delle biomasse legnose regolamentandone l’utilizzo.
Nella stessa direzione va il Decreto Ministeriale del 7 novembre 2017 n.186: “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”. Tale regolamento stabilisce i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con legna da ardere, carbone di legna e biomasse combustibili. Individua, inoltre, le prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi di qualità, i relativi metodi di prova e le verifiche da eseguire ai fini del rilascio della certificazione ambientale, nonché appositi adempimenti relativi alle indicazioni da fornire circa le corrette modalità di installazione e gestione dei generatori di calore che hanno ottenuto la certificazione ambientale.

giovedì 8 febbraio 2018

ASSEGNI E CONTANTI: LE REGOLE DA SAPERE


Ricordiamo le principali regole di utilizzo del contante, degli assegni e dei libretti al portatore contenute nel Decreto legislativo n. 231 del 2007 che disciplina la normativa di prevenzione dei fenomeni del riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose e di finanziamento del terrorismo aggiornata con il Decreto Legislativo 90 del 2017. Le 10 cose da sapere e a cui fare attenzione:  
  1. è vietato il trasferimento tra privati, senza avvalersi dei soggetti autorizzati (ad esempio banche), di denaro contante e di titoli al portatore (ad esempio assegni senza indicazione del beneficiario) di importo complessivamente pari o superiore a 3.000 euro;
  2. gli assegni bancari, circolari o postali di importo pari o superiore a 1.000 euro devono riportare - oltre a data e luogo di emissione, importo e firma - l’indicazione del beneficiario e la clausola “non trasferibile”. Fai quindi attenzione se utilizzi un modulo di assegno che hai ritirato in banca da molto tempo e verifica se l’assegno reca la dicitura “non trasferibile”. Se la dicitura non è presente sull’assegno ricordati di apporla per importi pari o superiori a 1.000 euro;
  3. le banche, alla luce delle disposizioni di legge, consegnano automaticamente alla clientela assegni con la dicitura prestampata di non trasferibilità;
  4. chi vuole utilizzare assegni in forma libera, per importi inferiori a 1.000 euro, può farlo presentando una richiesta scritta alla propria banca;
  5. per ciascun assegno rilasciato o emesso in forma libera e cioè senza la dicitura “non trasferibile” è previsto dalla legge il pagamento a carico del richiedente l’assegno di un’imposta di bollo di 1,50 euro che la banca versa allo Stato;
  6. è vietata l’apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia ed è anche vietato il loro utilizzo anche laddove aperti in uno Stato estero; i libretti di deposito, bancari e postali, possono essere emessi solo in forma nominativa e cioè intestati ad una o più persone determinate;
  7. per chi detiene ancora libretti al portatore è prevista una finestra di tempo per l'estinzione, con scadenza il 31 dicembre 2018, resta comunque vietato il loro trasferimento;
  8. in caso di violazioni per la soglia dei contanti e degli assegni (come la mancata indicazione della clausola “Non trasferibile”) la sanzione varia da 3.000 a 50.000 euro;
  9. per il trasferimento dei libretti al portatore la sanzione può variare da 250 a 500 euro. La stessa sanzione si applica nel caso di mancata estinzione dei libretti al portatore esistenti entro il termine del 31 dicembre 2018;
  10. per l’utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti anonimi o con intestazione fittizia la sanzione è in percentuale e varia dal 10 al 40% del saldo.

giovedì 1 febbraio 2018

BIOTESTAMENTO: LE NOVITA' DELLA LEGGE

E' entrata in vigore la legge sul testamento biologico n. 219/2017, che introduce la novità delle Dat, disposizioni anticipate di trattamento, in base alle quali le persone possono dare indicazioni sui trattamenti sanitari da ricevere o rifiutare qualora si trovassero in stato di eventuale futura incapacità. Vediamo meglio di che cosa si tratta.
Che cosa sono le Dat?
Sono delle disposizioni che la persona, in previsione di una eventuale futura incapacità, può esprimere in merito alla accettazione o rifiuto di determinati trattamenti sanitari.

Chi può fare le Dat?
Qualunque persona che sia maggiorenne e capace di intendere e volere.
In che forma si possono manifestare le Dat?
- Atto pubblico notarile;
- Scrittura privata autenticata dal notaio;
- Scrittura privata semplice consegnata personalmente all'ufficio dello Stato civile del Comune di residenza.
Occorre una preventiva consultazione con un medico?
Sì, la legge stabilisce che la persona acquisisca adeguate informazioni sulle conseguenze delle proprie scelte.
Si possono revocare o modificare le Dat?
Certamente, è possibile in qualunque momento:
- utilizzando la stessa forma con cui sono state rilasciate;
- mediante dichiarazione verbale o videoregistrazione raccolta da un medico alla presenza di due testimoni.
Dove viene pubblicizzata la Dat?
- In un registro comunale (ove già istituito);
- In un registro sanitario elettronico su base regionale, ove le Regioni abbiano istituito una modalità telematica di gestione della cartella clinica. In tal caso il disponente ha la scelta se far pubblicare copia della Dat ovvero lasciare solo indicazioni di chi sia il fiduciario o dove siano reperibili in copia.
Si può nominare un terzo che si interfacci con i medici?
Sì, la legge prevede la possibilità di nominare un fiduciario che sostituisca il disponente divenuto incapace nei rapporti con i medici, eventualmente consentendo di disattenderle, di concerto con il medico, solo nel caso in cui:
- appaiano palesemente incongrue;
- non siano corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente;
- siano sopravvenute terapie non prevedibili alla data di redazione delle Dat.
Cosa succede in caso di contrasto tra il fiduciario e il medico?
La legge prescrive che in tal caso la decisione venga rimessa al Giudice Tutelare.
Se viene revocato il fiduciario senza sostituzione o questi rinunzia le Dat perdono efficacia?
Le Dat conservano sempre il loro valore prescrittivo. In mancanza del fiduciario, sarà il giudice tutelare a nominare un amministratore di sostegno.

martedì 16 gennaio 2018

ESPOSTO CONTRO APPLE: IL MELAFONINO E' BACATO!

Apple sarebbe accusata di aver ridotto la durata degli iPhone, allo scopo di velocizzarne i tempi di sostituzione e quindi vendere di più. Il marchio della Mela ha effettivamente ammesso di rallentare i suoi dispositivi in funzione del deterioramento della batteria, ma nega di essere intervenuta per accorciarne il ciclo di vita.
L’iPhone è lo smartphone più popolare di tutti i tempi e solo nel 2017 ne sono stati venduti 223 milioni. Sarebbero dunque decine di milioni i consumatori ingannati, che avrebbero diritto ad essere risarciti.
L'avvio dell’inchiesta in Francia è però possibile poiché dal 2016 vige una legge che individua nell’obsolescenza programmata un vero e proprio reato per il quale è prevista una multa che varia da 300 mila euro al 5% del volume d’affari dell’azienda ritenuta colpevole.
In Italia una legge analoga non esiste ma l’Autorità garante della concorrenza e del mercato che era già intervenuta contro l'azienda di Cupertino riguardo alla violazione della garanzia legale, aprirà un ulteriore procedimento sanzionatorio, grazie agli esposti inviati dalle associazioni consumatori.

lunedì 1 gennaio 2018

BOLLETTE A 28 GIORNI: PARTONO LE DIFFIDE!

Tim, Vodafone, Wind Tre e Fastweb sono stati multati dall'AGCOM per non aver rispettato le modalità di fatturazione mensile a trenta giorni. Ma a noi non basta: vogliamo che restituiscano quanto pagato in più dai consumatori!
Infatti il D.L. 148/17 GU n.242 del 16-10-2017 (convertito con L. 172/17) obbliga le compagnie telefoniche a ripristinare la fatturazione mensile entro il 13 febbraio 2018, prevedendo in caso di violazione un indennizzo forfettario pari a 50 euro, maggiorato di 1 euro per ogni giorno successivo alla scadenza del suddetto termine. 
Gli operatori inoltre devono stornare gli importi corrispondenti al numero di giorni non fruiti dagli utenti a partire dal 23 giugno 2017, per il disallineamento tra il ciclo di fatturazione quadrisettimanale rispetto a quello mensile.