mercoledì 14 giugno 2017

LA NUOVA AGENZIA DELLA RISCOSSIONE

Dal 1° luglio 2017, Equitalia sarà accorpata con l’Agenzia delle Entrate e potrà quindi utilizzare, per l’attività di riscossione, i dati contenuti nell'anagrafe tributaria, quelli dell’Inps, dell'Inail e delle direzioni provinciali del lavoro. L’attività di riscossione dovrebbe perciò risultare più incisiva. Infatti, attualmente l’ente di riscossione può solo conoscere quali istituti di credito hanno rapporti aperti con il suo debitore, ma non è in grado di sapere se su questi conti ci siano disponibilità liquide.
Prima però di arrivare al pignoramento dei conti correnti, del quinto dello stipendio o della pensione, il debitore moroso riceverà la cartella di pagamento, oltre che solleciti e intimazioni, al fine di contestare il debito oppure richiedere una rateazione o sospensione. Ecco in sintesi come funziona.

Fermo, ipoteca e pignoramento
Dopo 60 giorni dalla notifica della cartella, se il cittadino non ha provveduto al pagamento, non ha ottenuto una rateizzazione o non è intervenuto un provvedimento di sospensione o annullamento del debito, l'agente attiva le procedure previste dalla legge per tutelare e riscuotere il credito degli enti che le hanno affidato l’incarico di recuperare le somme dovute. Per i debiti fino a mille euro non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima di 120 giorni dall’invio mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio del debito.

Fermo Amministrativo
Il fermo amministrativo è l’atto con cui si dispone il blocco dei veicoli intestati al debitore. Prima dell’attivazione della procedura, il debitore riceve la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo. Con questo atto l’interessato è invitato a mettersi in regola nei successivi 30 giorni e viene informato che, in caso di mancato pagamento, si procederà all’iscrizione del fermo sul veicolo corrispondente alla targa indicata. Il fermo non viene iscritto, se il debitore dimostra entro i suddetti 30 giorni, che il veicolo è strumentale all’attività di impresa o della professione da lui esercitata. (decreto legge n.69/2013 cd. “decreto del fare” convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013). Trascorsi 30 giorni dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo, senza che il debitore abbia dato seguito al pagamento delle somme dovute, oppure senza che ne abbia richiesto la rateizzazione, ovvero in mancanza di provvedimenti di sgravio o sospensione, si procede con l’iscrizione del fermo amministrativo al Pubblico registro automobilistico (PRA). La cancellazione del fermo può essere effettuata solo dopo aver saldato integralmente il debito e ottenuto dall’Agente della riscossione il provvedimento di revoca da presentare al PRA. In caso di rateizzazione, al pagamento totale della prima rata del piano di rateizzazione, il debitore può chiedere la sospensione del provvedimento di fermo, al fine di poter circolare con il veicolo interessato. L’Agente della riscossione, rilascerà infatti un documento, contenente il proprio consenso all’annotazione della sospensione del fermo, che anche in questo caso il debitore dovrà presentare direttamente al PRA. Nel caso in cui il debitore non proceda al pagamento di quanto richiesto, il mezzo potrà essere pignorato e venduto all’asta (vedi procedure esecutive).

Ipoteca sugli immobili
L’ipoteca è una forma di garanzia del credito vantato dagli enti che hanno affidato all’Agente della riscossione l’incarico di recuperare le somme dovute dal debitore. L'ipoteca può essere iscritta, in presenza di debiti non inferiori a 20 mila euro, su uno o più immobili del debitore, per un importo pari al doppio del credito complessivo per cui Equitalia procede e previa comunicazione scritta. Il contribuente riceve, infatti, sempre un preavviso con il quale viene invitato a pagare le somme dovute entro 30 giorni. Trascorso tale termine senza che il debitore abbia dato seguito al pagamento delle somme dovute, oppure senza che ne abbia richiesto la rateizzazione, ovvero in mancanza di provvedimenti di sgravio o sospensione, si procede con l’iscrizione dell’ipoteca alla Conservatoria competente. La cancellazione dell’ipoteca avviene a seguito del saldo integrale del debito. Dopo l’iscrizione di ipoteca, se il debito rimane insoluto o non rateizzato oppure non è oggetto di provvedimento di sgravio o sospensione - e se il bene rientra nelle condizioni previste dalla legge, si potrà procedere al pignoramento e alla vendita dell’immobile (vedi procedure esecutive).

Pignoramento ed espropriazione (vendita all’asta) di beni mobili e immobili
Si dà corso alle procedure esecutive per la vendita all’asta dei beni in caso di debiti per i quali persiste il mancato pagamento e soltanto in presenza delle condizioni stabilite dalla legge. In particolare il pignoramento immobiliare non può essere effettuato se l’immobile ha tutte le seguenti caratteristiche:
  • è l’unico immobile di proprietà del debitore;
  • è adibito a uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente;
  • non è di lusso, (cioè non ha le caratteristiche previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969) e non è comunque una villa (A/8), un castello o un palazzo di eminente pregio artistico o storico (A/9).
Negli altri casi si può procedere al pignoramento e alla vendita all’asta dell’immobile solo se:
  • l'importo complessivo del debito è superiore a 120 mila euro;
  • il valore degli immobili del debitore è superiore a 120 mila euro;
  • sono passati almeno sei mesi dall’iscrizione di ipoteca e il debitore non ha pagato.
La legge prevede che il contribuente, con il consenso di Equitalia, possa vendere personalmente l’immobile pignorato o ipotecato entro i 5 giorni che precedono il primo incanto oppure, nel caso in cui lo stesso non vada a buon fine, entro il giorno precedente al secondo incanto.
In questo caso l’intero corrispettivo sarà versato direttamente a Equitalia che utilizzerà l’importo per il saldo del debito e restituirà al debitore l’eventuale somma eccedente entro i 10 giorni lavorativi successivi all’incasso.

Avviso di vendita
Il pignoramento immobiliare dell’Agente della riscossione è effettuato mediante la trascrizione nei registri immobiliari di un avviso che viene notificato al debitore entro i successivi cinque giorni. L’avviso contiene: a) le generalità del soggetto nei confronti del quale si procede; b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini; c) l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno; d) il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di venti giorni; e) l'importo complessivo del credito per cui si procede, con il dettaglio dell’imposta, l’indicazione degli interessi di mora e delle spese di esecuzione già maturate; f) il prezzo base dell'incanto; g) la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte; h) l’avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell’aggiudicatario; i) l'ammontare della cauzione e il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti; l) il termine di versamento del prezzo; m) l'ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all’espropriazione e i frutti di essi.

Pignoramento presso terzi
Il pignoramento presso terzi riguarda i crediti che il debitore ha verso terzi (per esempio il conto corrente, stipendio), oppure cose del debitore che sono in possesso di terzi. Con questa procedura si richiede a un terzo di versare direttamente a Equitalia quanto da lui dovuto.

Pignoramento di stipendi e pensioni
Se il i pignoramento riguarda stipendi o pensioni o qualsiasi altra indennità derivante da rapporto di lavoro o di impiego, esistono per l’Agente della riscossione alcuni limiti:
  • fino a 2.500 euro la quota pignorabile è un decimo;
  • tra 2.500 e 5.000 euro la quota pignorabile è un settimo;
  • sopra i 5.000 euro la quota pignorabile è un quinto.
Pignoramento conti correnti
Il pignoramento può essere effettuato anche sulle somme depositate sul conto corrente, a esclusione dell’ultimo stipendio o pensione che resta sempre disponibile per qualsiasi necessità del debitore.

giovedì 1 giugno 2017

ISTITUITO IL CATASTO REGIONALE IMPIANTI TERMICI

La Regione Emilia-Romagna, seguendo la Direttiva europea relativa alla prestazione energetica nell’edilizia e apportando modifiche e integrazioni all’art. 25-quater della Legge regionale n. 26 del 23 dicembre 2004, ha provveduto a ridefinire il quadro normativo in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici, pubblicando il nuovo Regolamento regionale 3 aprile 2017. Tale regolamento disciplina:
  • le condizioni e i limiti da rispettare nell’esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e le relative responsabilità;
  • le modalità e la frequenza di esecuzione degli interventi di manutenzione e controllo funzionale e di efficienza energetica degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e le relative responsabilità;
  • il sistema di verifica del rispetto di tali prescrizioni, realizzato dalla Regione e basato su attività di accertamento ed ispezione degli impianti stessi;
  • il sistema di accreditamento dei soggetti a cui affidare le attività di accertamento e ispezione, che tiene conto dei requisiti professionali e dei criteri necessari per assicurarne la qualificazione e l’indipendenza;
  • i criteri per la costituzione e la gestione del sistema informativo regionale relativo agli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, denominato catasto regionale degli impianti termici (Criter) che entrerà in vigore dal 1° giugno 2017. Il sistema che sarà operativo per l'intera provincia di Parma, con esclusione per ora del solo capoluogo, dove prosegue la campagna gestita da ATES per conto del Comune di Parma, prevede anche la targatura degli impianti, mediante rilascio di un codice univoco di riconoscimento da allegare al libretto di impianto.
Per consentire la gestione del sistema Criter, la Regione ha istituito un apposito Organismo regionale di accreditamento e di ispezione, le cui funzioni sono affidate alla Società in house Ervet Spa.