giovedì 31 agosto 2017

CYBERBULLISMO: COME SEGNALARE AL GARANTE PRIVACY

Il 18 giugno scorso è entrata ufficialmente in vigore la legge per la lotta al cyberbullismo. Secondo quanto stabilito, se un minore ritiene di essere preso di mira sul web con foto e video o post che lo ritraggono in situazioni imbarazzanti o offensive può chiedere direttamente al social network che i contenuti in questione vengano rimossi.
Nel caso in cui la richiesta non venga soddisfatta, ci si può rivolgere al Garante per la protezione dei dati personali che entro 48 ore provvede in merito alla segnalazione. A questo scopo, il Garante ha predisposto un apposito modulo da compilare e inviare direttamente all’Autorità (cyberbullismo@gpdp.it).
Può essere compilato direttamente dai minori over 14 oppure da chi esercita la potestà genitoriale, nel caso dei più piccoli. Tramite esso possono essere segnalate diverse fattispecie di bullismo tramite il web: pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha l’obbligo di rispondere entro 48 ore dall’invio della segnalazione. A seguito della valutazione, l’Autorità potrà rigettarla, oppure se esistono gli estremi per ritenere fondato il reclamo, potrà procedere per adottare un provvedimento. Il Garante potrà quindi prescrivere il divieto o il blocco dei contenuti sul sito internet o social network e, nei confronti di chi non rispetta le misure disposte dall’Autorità, potranno essere applicate le sanzioni previste dal Codice privacy.