Il 18 giugno scorso è entrata ufficialmente in vigore la legge
per la lotta al cyberbullismo. Secondo quanto stabilito, se un minore
ritiene di essere preso di mira sul web con foto e video o post che lo
ritraggono in situazioni imbarazzanti o offensive può chiedere
direttamente al social network che i contenuti in questione vengano
rimossi.
Nel caso in cui la richiesta non venga soddisfatta, ci si può rivolgere al Garante per la protezione dei dati personali che entro 48 ore provvede in merito alla segnalazione. A questo scopo, il Garante ha predisposto un apposito modulo da compilare e inviare direttamente all’Autorità (cyberbullismo@gpdp.it).
Può essere compilato direttamente dai minori over 14 oppure da chi esercita la potestà genitoriale, nel caso dei più piccoli.
Tramite esso possono essere segnalate diverse fattispecie di bullismo
tramite il web: pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria,
denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione
illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha l’obbligo di rispondere entro 48 ore dall’invio della segnalazione.
A seguito della valutazione, l’Autorità potrà rigettarla, oppure se
esistono gli estremi per ritenere fondato il reclamo, potrà procedere per
adottare un provvedimento. Il Garante potrà quindi prescrivere il
divieto o il blocco dei contenuti sul sito internet o social network e,
nei confronti di chi non rispetta le misure disposte dall’Autorità,
potranno essere applicate le sanzioni previste dal Codice privacy.