Nella circolare del 1° settembre scorso, il Dipartimento della
Pubblica sicurezza ha chiarito quali sono le modalità di esibizione
agli organi di polizia, del certificato di assicurazione dei veicoli a
motore. Il chiarimento si è reso necessario in seguito all’adozione da
parte dell’IVASS del provvedimento n. 41 del 22 dicembre 2015.
L’art. 180, comma 1, lettera d), del Codice della Strada, stabilisce
che per poter circolare il conducente di un veicolo a motore deve avere
con sé il certificato di assicurazione obbligatoria, da cui risulti il
periodo per il quale è stato pagato il premio o la rata di premio e che
comprova l’adempimento dell’obbligo di assicurazione RCA.
L’art. 127 del decreto legislativo 7 settembre 2015 n. 209 (Codice
delle assicurazioni private) rinvia ad un Regolamento dell’IVASS
(Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) per le modalità di
rilascio e caratteristiche del certificato di assicurazione, Regolamento
emanato il 19 marzo 2010, n. 34. L’IVASS, con il provvedimento n. 41 del 22 dicembre 2015, ha
modificato però l’art. 10, comma 5, del suddetto regolamento del 2010,
prevedendo che “nel caso di stipula dei contratti di assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione
avvenga su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia
manifestato il consenso ai sensi del comma 2, su supporto durevole,
anche tramite posta elettronica..”.
Per effetto della modifica da ultimo richiamata, in sede di
controllo, può essere quindi esibito agli organi di polizia stradale anche un
certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa in copia, senza che il conducente possa
essere sanzionato per il mancato possesso dell’originale del certificato
di assicurazione obbligatoria ai sensi del combinato disposto dell’art.
180, comma 1, lettera d) e art. 180, comma 7, C.d.S. o senza che, ai
sensi dell’art. 180, comma 8, C.d.S. , possa essere richiesta la
successiva esibizione di un certificato originale in formato cartaceo.
Come è noto, a decorrere dal 18.10.2015, per effetto dell’art. 31
del decreto legge 24.1.2012, n. 1, convertito nella Legge 24.3.2012, n.
27. è cessato l’obbligo di esporre sul veicolo il contrassegno di
assicurazione, che l’impresa di assicurazione consegnava all’assicurato
unitamente al certificato di assicurazione.