lunedì 17 ottobre 2016

FERMO AUTO: LA TASSA NON SI PAGA

In base all'articolo 5, comma 36 del decreto-legge 953/1982, la perdita
di possesso del veicolo, conseguente al provvedimento  della P.A., fa
venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi successi
vi a quelli in cui è stata eseguita l'annotazione. 
Infatti la Corte Costituzionale, con sentenza n. 288/2012, ha stabilito che 
la norma regionale, che disponga l'esclusione dell'esenzione dall'obbli
go del pagamento della tassa automobilistica regionale in caso di fermo
amministrativo o giudiziario,  viola la competenza esclusiva dello Stato
in materia di tributi erariali, poichè è tributo proprio derivato relativamen
te al  quale  la  Regione non può modificarne il presupposto e i soggetti
d'imposta (attivi e passivi); può modificarne le aliquote nel limite massi
mo fissato dal comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 504 del
1992 (tra il 90 e il 110 per cento degli importi vigenti nell'anno preceden
te);  può disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti di legge, e
quindi non può escludere esenzioni, detrazioni e deduzioni già previste
dalla legge statale». 
    

sabato 8 ottobre 2016

POLIZZA AUTO: E' OBBLIGATORIO ESIBIRLA?

Nella circolare del 1° settembre scorso, il Dipartimento della Pubblica sicurezza ha chiarito quali sono le modalità di esibizione agli organi di polizia, del certificato di assicurazione dei veicoli a motore. Il chiarimento si è reso necessario in seguito all’adozione da parte dell’IVASS del provvedimento n. 41 del 22 dicembre 2015.
L’art. 180, comma 1, lettera d), del Codice della Strada, stabilisce che per poter circolare il conducente di un veicolo a motore deve avere con sé il certificato di assicurazione obbligatoria, da cui risulti il periodo per il quale è stato pagato il premio o la rata di premio e che comprova l’adempimento dell’obbligo di assicurazione RCA.
L’art. 127 del decreto legislativo 7 settembre 2015 n. 209 (Codice delle assicurazioni private) rinvia ad un Regolamento dell’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) per le modalità di rilascio e caratteristiche del certificato di assicurazione, Regolamento emanato il 19 marzo 2010, n. 34. L’IVASS, con il provvedimento n. 41 del 22 dicembre 2015, ha modificato però l’art. 10, comma 5, del suddetto regolamento del 2010, prevedendo che “nel caso di stipula dei contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avvenga su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso ai sensi del comma 2, su supporto durevole, anche tramite posta elettronica..”.
Per effetto della modifica da ultimo richiamata, in sede di controllo, può essere quindi esibito agli organi di polizia stradale anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa in copia, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell’originale del certificato di assicurazione obbligatoria ai sensi del combinato disposto dell’art. 180, comma 1, lettera d) e art. 180, comma 7, C.d.S. o senza che, ai sensi dell’art. 180, comma 8, C.d.S. , possa essere richiesta la successiva esibizione di un certificato originale in formato cartaceo.

Come è noto, a decorrere dal 18.10.2015, per effetto dell’art. 31 del decreto legge 24.1.2012, n. 1, convertito nella Legge 24.3.2012, n. 27. è cessato l’obbligo di esporre sul veicolo il contrassegno di assicurazione, che l’impresa di assicurazione consegnava all’assicurato unitamente al certificato di assicurazione.