Via libera alla riforma della class action. Introdotta con un decreto legislativo del 2005, dopo 14 anni viene sottoposta a un restyling che prevede lo spostamento dal codice del consumo, dove si trovava fino a oggi, al codice di procedura civile.
Il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge.
L'azione di classe diventa così uno strumento di più ampia applicazione e portata, con il nuovo titolo 'Dei procedimenti collettivi'. L'azione sarà sempre esperibile da tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesioni di ''diritti individuali omogenei" (ma non ad "interessi collettivi"). Sarà quindi nella titolarità di ciascun componente della 'classe', nonché delle organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro che hanno come scopo la tutela dei suddetti diritti, e che saranno iscritte in un elenco tenuto dal ministero della Giustizia.
L'azione di classe diventa così uno strumento di più ampia applicazione e portata, con il nuovo titolo 'Dei procedimenti collettivi'. L'azione sarà sempre esperibile da tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesioni di ''diritti individuali omogenei" (ma non ad "interessi collettivi"). Sarà quindi nella titolarità di ciascun componente della 'classe', nonché delle organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro che hanno come scopo la tutela dei suddetti diritti, e che saranno iscritte in un elenco tenuto dal ministero della Giustizia.
Per garantire idonea pubblicità alla procedura, il
ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere
pubblicato su un apposito portale internet. La riforma fissa in 30 giorni il termine entro il quale il tribunale deve decidere sull'ammissibilità dell'azione. Il tribunale può sospendere il
giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso
un'istruttoria davanti ad un'autorità indipendente ovvero un giudizio
davanti al giudice amministrativo.
Quanto all'istruzione della causa, il giudice civile potrà applicare
sanzioni pecuniarie (da 10.000 a 100.000 euro) sia alla
parte che rifiuta senza giustificato motivo di esibire le prove, sia
alla parte o al terzo che distrugge prove rilevanti ai fini del
giudizio; la sanzione è devoluta alla Cassa delle ammende. La sentenza
stabilisce la responsabilità, definisce i caratteri dei diritti
individuali omogenei che consentono l'inserimento nella classe,
individuando la documentazione che dovrà essere prodotta dagli aderenti.
Con la sentenza, che determina
l'importo che ogni aderente deve versare a titolo di fondo spese,
vengono inoltre nominati: un giudice delegato, per gestire la procedura
di adesione (e decidere sulle liquidazioni), e un rappresentante comune
degli aderenti, che deve avere i requisiti per la nomina a curatore
fallimentare.