mercoledì 28 febbraio 2018

BIOMASSE LEGNOSE: LA DISCIPLINA REGIONALE

L´uso di legna, cippato e pellet - genericamente denominati biomassa legnosa - nei settori della produzione di energia per scopi civili, ossia nei moderni sistemi di riscaldamento come caldaie, stufe, camini e altri apparecchi domestici, è aumentato negli ultimi anni, grazie sia a norme europee che nazionali, atte principalmente a promuovere l’uso di energia da fonti rinnovabili, sia per il vantaggio economico derivante dall’utilizzo di tali fonti, rispetto ad altri combustibili. L´impatto dell´uso delle biomasse legnose per il riscaldamento domestico sull´emissione di polveri in atmosferaVista tale crescita risultava importante valutare l’impatto dell´uso di questi combustibili in termini di contributo all’inquinamento atmosferico. Le biomasse legnose, se non gestite correttamente all’interno del processo di combustione, nell’impianto e nelle emissioni, possono provocare l’immissione in atmosfera di polveri di diverso diametro, alcuni composti organici volatili e ossidi di azoto.
Ad oggi i principali composti e le specie chimiche rintracciabili nel materiale particolato e nelle particelle derivanti dalla combustione della legna, sono il carbonio elementare e organico, alcuni elementi come il potassio e il cloro e il levoglucosano - uno zucchero caratteristico della decomposizione termica della cellulosa.
I quantitativi di queste sostanze emessi in aria dipendono da diversi fattori fra cui:
  • il tipo di caldaia e le sue caratteristiche energetiche ed emissive,
  • la sua frequenza di manutenzione,
  • la tipologia di biomassa legnosa utilizzata.
Alcune risposte: il progetto SupersitoPer aiutare a comprendere il reale impatto in atmosfera delle diverse fonti di inquinamento, e quindi anche della legna e i suoi derivati, Arpae e la Regione Emilia-Romagna hanno realizzato il progetto Supersito, i cui primi risultati sono stati presentati nel 2016.
Fra i diversi obiettivi del progetto vi era anche lo studio della composizione chimica del PM2.5, al fine di valutarne l’origine, in diversi siti della regione: tre urbani (Bologna, Parma e Rimini) e uno rurale (San Pietro Capofiume, Molinella - Bo).
Attraverso le analisi del profilo chimico del PM2.5 misurato nelle stazioni sopra citate - ioni, specie del carbonio e metalli - il progetto Supersito è stato in grado di mettere in evidenza come la sorgente legata alla biomassa legnosa rappresenti, anche per la nostra regione, una fonte importante di particolato fine. Dai dati ottenuti la biomassa legnosa risulta essere la principale sorgente di PM2.5 in tutti i siti durante la stagione fredda, ed è presente anche durante il periodo estivo, pur mostrando ovviamente contributi inferiori.
L’apporto stimato alla massa del PM2.5 di tale fonte sembra variare da circa il 25% al 40% durante la stagione fredda e da circa il 10% al 20% durante la stagione calda. Probabilmente, in aggiunta al contributo della combustione della biomassa, anche la cottura di cibo in forni con grigliatura a legna o carbone, la combustione a cielo aperto di sfalci e potature agricole possono essere una fonte: il loro apporto in termini percentuali può essere non trascurabile, in particolare nella stagione calda.
La combustione della biomassa legnosa può quindi avere, come dimostrato dallo studio Supersito e da altre numerose ricerche internazionali, un impatto ambientale non trascurabile.

Il PAIR2020 e le regole per l´uso di biomasse legnose per il riscaldamento domesticoIl Piano Aria Integrato Regionale dell’Emilia-Romagna (PAIR 2020), approvato ed entrato in vigore nell’aprile 2017, mira a ridurre i livelli degli inquinanti sul territorio regionale e rientrare nei valori limite definiti dalla normativa (Direttiva 2008/50/CE e del D.Lgs. 155/2010) e tiene conto anche dell’impatto sull’inquinamento atmosferico dell’uso delle biomasse legnose regolamentandone l’utilizzo.
Nella stessa direzione va il Decreto Ministeriale del 7 novembre 2017 n.186: “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”. Tale regolamento stabilisce i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con legna da ardere, carbone di legna e biomasse combustibili. Individua, inoltre, le prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi di qualità, i relativi metodi di prova e le verifiche da eseguire ai fini del rilascio della certificazione ambientale, nonché appositi adempimenti relativi alle indicazioni da fornire circa le corrette modalità di installazione e gestione dei generatori di calore che hanno ottenuto la certificazione ambientale.

giovedì 8 febbraio 2018

ASSEGNI E CONTANTI: LE REGOLE DA SAPERE


Ricordiamo le principali regole di utilizzo del contante, degli assegni e dei libretti al portatore contenute nel Decreto legislativo n. 231 del 2007 che disciplina la normativa di prevenzione dei fenomeni del riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose e di finanziamento del terrorismo aggiornata con il Decreto Legislativo 90 del 2017. Le 10 cose da sapere e a cui fare attenzione:  
  1. è vietato il trasferimento tra privati, senza avvalersi dei soggetti autorizzati (ad esempio banche), di denaro contante e di titoli al portatore (ad esempio assegni senza indicazione del beneficiario) di importo complessivamente pari o superiore a 3.000 euro;
  2. gli assegni bancari, circolari o postali di importo pari o superiore a 1.000 euro devono riportare - oltre a data e luogo di emissione, importo e firma - l’indicazione del beneficiario e la clausola “non trasferibile”. Fai quindi attenzione se utilizzi un modulo di assegno che hai ritirato in banca da molto tempo e verifica se l’assegno reca la dicitura “non trasferibile”. Se la dicitura non è presente sull’assegno ricordati di apporla per importi pari o superiori a 1.000 euro;
  3. le banche, alla luce delle disposizioni di legge, consegnano automaticamente alla clientela assegni con la dicitura prestampata di non trasferibilità;
  4. chi vuole utilizzare assegni in forma libera, per importi inferiori a 1.000 euro, può farlo presentando una richiesta scritta alla propria banca;
  5. per ciascun assegno rilasciato o emesso in forma libera e cioè senza la dicitura “non trasferibile” è previsto dalla legge il pagamento a carico del richiedente l’assegno di un’imposta di bollo di 1,50 euro che la banca versa allo Stato;
  6. è vietata l’apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia ed è anche vietato il loro utilizzo anche laddove aperti in uno Stato estero; i libretti di deposito, bancari e postali, possono essere emessi solo in forma nominativa e cioè intestati ad una o più persone determinate;
  7. per chi detiene ancora libretti al portatore è prevista una finestra di tempo per l'estinzione, con scadenza il 31 dicembre 2018, resta comunque vietato il loro trasferimento;
  8. in caso di violazioni per la soglia dei contanti e degli assegni (come la mancata indicazione della clausola “Non trasferibile”) la sanzione varia da 3.000 a 50.000 euro;
  9. per il trasferimento dei libretti al portatore la sanzione può variare da 250 a 500 euro. La stessa sanzione si applica nel caso di mancata estinzione dei libretti al portatore esistenti entro il termine del 31 dicembre 2018;
  10. per l’utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti anonimi o con intestazione fittizia la sanzione è in percentuale e varia dal 10 al 40% del saldo.

giovedì 1 febbraio 2018

BIOTESTAMENTO: LE NOVITA' DELLA LEGGE

E' entrata in vigore la legge sul testamento biologico n. 219/2017, che introduce la novità delle Dat, disposizioni anticipate di trattamento, in base alle quali le persone possono dare indicazioni sui trattamenti sanitari da ricevere o rifiutare qualora si trovassero in stato di eventuale futura incapacità. Vediamo meglio di che cosa si tratta.
Che cosa sono le Dat?
Sono delle disposizioni che la persona, in previsione di una eventuale futura incapacità, può esprimere in merito alla accettazione o rifiuto di determinati trattamenti sanitari.

Chi può fare le Dat?
Qualunque persona che sia maggiorenne e capace di intendere e volere.
In che forma si possono manifestare le Dat?
- Atto pubblico notarile;
- Scrittura privata autenticata dal notaio;
- Scrittura privata semplice consegnata personalmente all'ufficio dello Stato civile del Comune di residenza.
Occorre una preventiva consultazione con un medico?
Sì, la legge stabilisce che la persona acquisisca adeguate informazioni sulle conseguenze delle proprie scelte.
Si possono revocare o modificare le Dat?
Certamente, è possibile in qualunque momento:
- utilizzando la stessa forma con cui sono state rilasciate;
- mediante dichiarazione verbale o videoregistrazione raccolta da un medico alla presenza di due testimoni.
Dove viene pubblicizzata la Dat?
- In un registro comunale (ove già istituito);
- In un registro sanitario elettronico su base regionale, ove le Regioni abbiano istituito una modalità telematica di gestione della cartella clinica. In tal caso il disponente ha la scelta se far pubblicare copia della Dat ovvero lasciare solo indicazioni di chi sia il fiduciario o dove siano reperibili in copia.
Si può nominare un terzo che si interfacci con i medici?
Sì, la legge prevede la possibilità di nominare un fiduciario che sostituisca il disponente divenuto incapace nei rapporti con i medici, eventualmente consentendo di disattenderle, di concerto con il medico, solo nel caso in cui:
- appaiano palesemente incongrue;
- non siano corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente;
- siano sopravvenute terapie non prevedibili alla data di redazione delle Dat.
Cosa succede in caso di contrasto tra il fiduciario e il medico?
La legge prescrive che in tal caso la decisione venga rimessa al Giudice Tutelare.
Se viene revocato il fiduciario senza sostituzione o questi rinunzia le Dat perdono efficacia?
Le Dat conservano sempre il loro valore prescrittivo. In mancanza del fiduciario, sarà il giudice tutelare a nominare un amministratore di sostegno.