lunedì 25 maggio 2015

Come separararsi da soli

In caso di separazione consensuale e divorzio congiunto, i coniugi possono inviare autonomamente al Sindaco del loro Comune di residenza, la dichiarazione di volersi separare o divorziare secondo le condizioni da loro concordate. I coniugi saranno poi convocati dall'Ufficiale dello Stato Civile entro un termine non inferiore a 30 giorni per la conferma dell'accordo. 
L'accordo non può contenere l'uso della casa coniugale, l'assegno di mantenimento ovvero qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti, in quanto determinate valutazioni economiche e finanziarie non sono di competenza dell'Ufficiale di Stato Civile. Tale procedura inoltre non è applicabile in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci perchè affetti da grave handicap o economicamente non autosufficienti.

 

domenica 17 maggio 2015

Dichiarazione dei redditi: chi paga l'errore?

Da quest'anno, gli intermediari abilitati sono responsabili per gli errori commessi nei controlli finalizzati all'apposizione del visto di conformità, attestante la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione dei redditi rispetto alla documentazione fornita dal contribuente e alle disposizioni che disciplinano oneri deducibili, detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto. Pertanto, in caso di visto infedele, i professionisti saranno tenuti oltre che al pagamento di imposte e interessi anche alle sanzioni, salvo che non si accerti la condotta dolosa o colposa del cittadino.

lunedì 11 maggio 2015

Assegno di natalità: al via le domande

Da oggi sarà possibile presentare le domande per fruire dell’assegno di natalità (il cosiddetto “bonus bebè”) per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017. Con la circolare 93 dell’8 maggio 2015 l’Inps ha fornito tutte istruzioni operative e tecniche per questa prestazione. 
La domanda può essere presentata da uno dei genitori che siano cittadini italiani o comunitari oppure cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno UE di lungo periodo. Al momento della domanda il richiedente deve essere residente in Italia e convivente con il figlio per il quale si chiede l’assegno. Condizione essenziale per accedere all’assegno è il possesso di un ISEE,  non superiore a 25.000 euro annui.
L’assegno decorre dalla data di nascita o di ingresso in famiglia ed è corrisposto in rate mensili di 80 euro dall’INPS fino al terzo anno di vita del bambino, oppure fino al terzo anno dall’ingresso in famiglia del figlio adottato o in affido preadottivo. 
Per i nuclei familiari in possesso di un ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l’importo è corrisposto in rate mensili di 160 euro con le stesse decorrenze e durate.
La domanda per il riconoscimento della prestazione deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica, entro 90 giorni dalla nascita del bambino o dall’ingresso in famiglia a seguito di adozione o affidamento preadottivo.
In via transitoria, per le nascite o adozioni avvenute tra il 1° gennaio 2015 e il 27 aprile 2015, il termine di 90 giorni per la presentazione della domanda decorre dal 27 aprile. Pertanto, in questi casi, il termine di 90 giorni, utile per presentare tempestivamente la domanda di assegno, coincide con il 27 luglio 2015. Per le domande di assegno presentate invece oltre i 90 giorni – e per quelle interessate dal periodo transitorio, oltre il 27 luglio 2015 – l’assegno spetta a decorrere dalla data di presentazione della domanda.