Da oggi sarà possibile presentare le domande
per fruire dell’assegno di natalità (il cosiddetto “bonus bebè”)
per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre
2017. Con la circolare 93 dell’8 maggio 2015 l’Inps ha fornito tutte istruzioni operative e tecniche per questa prestazione.
La domanda può essere presentata da uno dei genitori
che siano cittadini italiani o comunitari oppure cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno UE di lungo
periodo. Al momento della domanda il richiedente deve essere residente
in Italia e convivente con il figlio per il quale si chiede l’assegno.
Condizione essenziale per accedere all’assegno è il possesso di
un ISEE, non superiore a 25.000 euro
annui.
L’assegno decorre dalla data di nascita o di ingresso in
famiglia ed è corrisposto in rate mensili di 80 euro dall’INPS fino al
terzo anno di vita del bambino, oppure fino al terzo anno dall’ingresso in famiglia del figlio adottato o in affido preadottivo.
Per i nuclei familiari in possesso di un ISEE non superiore a
7.000 euro annui, l’importo è corrisposto in rate mensili di 160 euro
con le stesse decorrenze e durate.
La domanda per il riconoscimento della prestazione deve essere
presentata all’INPS esclusivamente in via telematica, entro 90 giorni dalla
nascita del bambino o dall’ingresso in famiglia a seguito di adozione o
affidamento preadottivo.
In via transitoria, per le nascite o
adozioni avvenute tra il 1° gennaio 2015 e il 27 aprile 2015, il termine
di 90 giorni per la presentazione della domanda decorre dal 27 aprile.
Pertanto, in questi casi, il termine di 90 giorni, utile per presentare
tempestivamente la domanda di assegno, coincide con il 27 luglio 2015.
Per le domande di assegno presentate invece oltre i 90 giorni – e per
quelle interessate dal periodo transitorio, oltre il 27 luglio 2015 –
l’assegno spetta a decorrere dalla data di presentazione della domanda.