giovedì 21 settembre 2017

MUTUI: OBBLIGATORIO INFORMARE SUL RISCHIO DI CAMBIO

Un istituto bancario che concede un mutuo in valuta estera deve fornire al mutuatario informazioni sufficienti a consentirgli di assumere la propria decisione con prudenza e piena consapevolezza.

Questa la decisione della Corte di giustizia europea, intervenuta sul caso della sig.ra Ruxandra Paula Andriciuc e di altre persone rumene, che negli anni 2007 e 2008, pur percependo i loro redditi in lei, avevano sottoscritto con la Banca Românească mutui espressi in franchi svizzeri.

I mutuatari affermavano infatti, che al momento della sottoscrizione dei contratti, la banca ha presentato il suo prodotto in modo distorto mettendo in rilievo unicamente i benefici che avrebbero potuto trarne, senza invece indicarne i potenziali rischi nonché la probabilità di una loro realizzazione. Secondo i mutuatari, la clausola controversa, deve quindi considerarsi abusiva.

Con la sentenza, la Corte rileva che il contratto deve esporre in concreto il meccanismo al quale si riferisce la clausola in questione, in modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi e comprensibili, le conseguenze economiche che gliene derivano.

Più in particolare, la Corte precisa che gli istituti finanziari devono fornire ai mutuatari informazioni che riguardano non solo il possibile apprezzamento o deprezzamento della valuta del mutuo, ma anche l'impatto che hanno sui rimborsi le variazioni del tasso di cambio e un aumento del tasso di interesse della valuta del mutuo.

Pertanto, nel caso in cui l'istituto non abbia adempiuto tali obblighi, e di conseguenza, sia possibile esaminare il carattere abusivo della clausola controversa, spetta al giudice nazionale valutare, da un lato la possibile inosservanza da parte della banca del requisito della buona fede, e dall'altro, la sussistenza di un eventuale significativo squilibrio tra le parti contraenti.



domenica 10 settembre 2017

TASSA RIFIUTI: STOP ALLE DIFFERENZE TRA RESIDENTI E NON

La tassa sui rifiuti non può essere più alta per i cittadini che non risiedono nel Comune. Lo ha deciso il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4223 del 6/9/2017.
La sentenza è chiara: “le Amministrazioni non possono determinare le tariffe in libertà, generando irragionevoli disparità tra categorie di superfici tassabili potenzialmente omogenee. Infatti, la discrezionalità di cui si avvale l’ente pubblico nel determinare le tariffe può avere solo natura tecnica e non politica. Si tratta di una sentenza molto importante che mette fine ad una sorta di gabella medievale, in base alla quale il cittadino non residente deve pagare un importo maggiorato per avvalersi degli stessi servizi offerti ai residenti". 
La sede di Parma assisterà tutti i soci-utenti, che intendono chiedere la restituzione degli importi pagati in eccesso..

lunedì 4 settembre 2017

VACCINAZIONI SCOLASTICHE: BASTA L'AUTOCERTIFICAZIONE

Per il solo anno scolastico 2017/2018, al fine di agevolare le famiglie con gli adempimenti previsti dalle nuove norme, sarà possibile autocertificare di aver richiesto alla ASL di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate.


La richiesta di vaccinazione potrà essere effettuata:
  • telefonicamente, purché la telefonata sia riscontrata positivamente, con un appuntamento fissato;
  • inviando una email all’indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) o certificata (PEC) di una delle ASL della regione di appartenenza;
  • spedendo una raccomandata con avviso di ricevimento.
Per le scuole dell’infanzia (incluse quelle private non paritarie) occorrerà presentare la documentazione richiesta entro l’11 settembre 2017



Per la scuola del I e II ciclo o nei centri di formazione professionale regionale la documentazione va presentata entro il 31 ottobre 2017 (o entro il 10 marzo per chi ha prodotto un’autocertificazione) e non costituisce requisito di accesso alla scuola.



La mancata presentazione della documentazione entro i termini previsti sarà comunque segnalata, entro i successivi 10 giorni, dal dirigente scolastico o dal responsabile del centro di formazione professionale regionale all’ASL territorialmente competente che, avvierà la procedura prevista per il recupero dell’inadempimento.



Tutti gli iscritti possono richiedere il modello di autocertificazione che abbiamo predisposto per la consegna a scuola, che deve essere sempre corredato del documento di identità di uno dei genitori, al nostro indirizzo parma@mdc.it.