giovedì 21 settembre 2017

MUTUI: OBBLIGATORIO INFORMARE SUL RISCHIO DI CAMBIO

Un istituto bancario che concede un mutuo in valuta estera deve fornire al mutuatario informazioni sufficienti a consentirgli di assumere la propria decisione con prudenza e piena consapevolezza.

Questa la decisione della Corte di giustizia europea, intervenuta sul caso della sig.ra Ruxandra Paula Andriciuc e di altre persone rumene, che negli anni 2007 e 2008, pur percependo i loro redditi in lei, avevano sottoscritto con la Banca Românească mutui espressi in franchi svizzeri.

I mutuatari affermavano infatti, che al momento della sottoscrizione dei contratti, la banca ha presentato il suo prodotto in modo distorto mettendo in rilievo unicamente i benefici che avrebbero potuto trarne, senza invece indicarne i potenziali rischi nonché la probabilità di una loro realizzazione. Secondo i mutuatari, la clausola controversa, deve quindi considerarsi abusiva.

Con la sentenza, la Corte rileva che il contratto deve esporre in concreto il meccanismo al quale si riferisce la clausola in questione, in modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi e comprensibili, le conseguenze economiche che gliene derivano.

Più in particolare, la Corte precisa che gli istituti finanziari devono fornire ai mutuatari informazioni che riguardano non solo il possibile apprezzamento o deprezzamento della valuta del mutuo, ma anche l'impatto che hanno sui rimborsi le variazioni del tasso di cambio e un aumento del tasso di interesse della valuta del mutuo.

Pertanto, nel caso in cui l'istituto non abbia adempiuto tali obblighi, e di conseguenza, sia possibile esaminare il carattere abusivo della clausola controversa, spetta al giudice nazionale valutare, da un lato la possibile inosservanza da parte della banca del requisito della buona fede, e dall'altro, la sussistenza di un eventuale significativo squilibrio tra le parti contraenti.



Nessun commento:

Posta un commento