MUTUI: OBBLIGATORIO INFORMARE SUL RISCHIO DI CAMBIO
Un istituto bancario che concede un mutuo in valuta estera deve fornire al mutuatario informazioni
sufficienti a consentirgli di assumere la propria decisione con prudenza
e piena consapevolezza.
Questa la decisione della Corte di giustizia europea, intervenuta sul caso della sig.ra Ruxandra Paula Andriciuc e di altre
persone rumene, che negli anni 2007 e 2008, pur percependo i loro redditi in lei, avevano sottoscritto con la Banca Românească mutui espressi
in franchi svizzeri.
I mutuatari affermavano infatti, che al momento della
sottoscrizione dei contratti, la banca ha presentato il suo prodotto in
modo distorto mettendo in rilievo unicamente i benefici che
avrebbero potuto trarne, senza invece indicarne i potenziali rischi nonché la
probabilità di una loro realizzazione. Secondo i mutuatari, la clausola
controversa, deve quindi considerarsi abusiva.
Con la sentenza, la Corte rileva che il contratto deve esporre in concreto il meccanismo al quale si
riferisce la clausola in questione, in modo che il consumatore sia posto in
grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi e comprensibili, le
conseguenze economiche che gliene derivano.
Più in particolare, la Corte precisa che
gli istituti finanziari devono fornire ai mutuatari informazioni che riguardano non solo il possibile
apprezzamento o deprezzamento della valuta del mutuo, ma anche l'impatto
che hanno sui rimborsi le variazioni del tasso di cambio e un aumento
del tasso di interesse della valuta del mutuo.
Pertanto, nel caso in cui l'istituto non
abbia adempiuto tali obblighi, e di conseguenza, sia possibile
esaminare il carattere abusivo della clausola controversa, spetta al
giudice nazionale valutare, da un lato la possibile inosservanza da
parte della banca del requisito della buona fede, e dall'altro, la
sussistenza di un eventuale significativo squilibrio tra le parti
contraenti.
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