tag:blogger.com,1999:blog-40807699282417546462024-03-13T01:07:28.598+00:00Associazione Consumatori Parma - Via Bizzozero 19 Parmacagnoleohttp://www.blogger.com/profile/02184601528512594295noreply@blogger.comBlogger211125tag:blogger.com,1999:blog-4080769928241754646.post-63604426110806561582019-08-22T14:38:00.003+01:002019-09-17T10:28:00.610+01:00BANCHE: PARTONO GLI INDENNIZZIE' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il decreto con le norme per
permettere ai risparmiatori truffati delle banche in crisi di accedere
al Fondo per gli indennizzi (Fir) ed è attivo il portale per la
presentazione delle istanze di rimborso.<br />
Per assistenza nella compilazione delle domande di indennizzo, riceviamo gli iscritti in sede previo appuntamento al n° 3282143277.www.consumatoriparma.orghttp://www.blogger.com/profile/03106825107165851621noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4080769928241754646.post-17356290771001155082019-08-06T14:08:00.000+01:002019-08-07T09:27:05.463+01:00TRUFFE FINANZIARIE: 5 REGOLE D'ORO<ol>
<li style="text-align: justify;">Il <b>guadagno facile e senza rischi non esiste</b>. Prima di investire, ricercare <b>fonti affidabili</b> di informazione e avvalersi del
parere professionale di un consulente indipendente da
banche e altri operatori finanziari.</li>
<li style="text-align: justify;">Non consegnare<b> mai denaro contante o assegni in bianco</b> a un promotore finanziario o dipendente bancario. </li>
<li style="text-align: justify;">Compilare sempre personalmente, con attenzione e sincerità, il <b>questionario di profilatura Mifid</b>, <b>obbligatorio per legge</b>.</li>
<li style="text-align: justify;">Verificare l’<b>iscrizione all’Albo</b> unico nazionale dei consulenti finanziari, la presenza di <b>sospensioni o contestazioni.</b></li>
<li style="text-align: justify;">Mai comunicare i propri <b>codici di accesso</b> all’home banking, il pin del bancomat o delle carte di credito.</li>
</ol>
www.consumatoriparma.orghttp://www.blogger.com/profile/03106825107165851621noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4080769928241754646.post-51327471378017739542019-07-23T16:16:00.002+01:002019-07-23T16:16:30.083+01:00VACANZE ROVINATE, CHE FARE?<div style="text-align: justify;">
L’articolo 47 del Codice del Turismo, prevede che il consumatore possa chiedere un
risarcimento del danno, qualora
l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano
oggetto del pacchetto turistico non siano di scarsa importanza ai sensi
dell’articolo 1455 del codice civile. Si tratta di una tipologia di danno
che contempla non solo la <strong>perdita patrimoniale (</strong>es. rimborso delle spese sostenute), ma anche quella <strong>non patrimoniale, </strong>cioè il danno psico-fisico collegato al mancato godimento di un periodo di riposo.</div>
<div style="text-align: justify;">
Pertanto,<b> se</b> <b>hai subito un danno da vacanza rovinata,</b> ad esempio per una cancellazione del volo aereo o una sistemazione diversa da quella illustrata nel catalogo o per un qualsiasi altro motivo, contatta subito la nostra sede.</div>
www.consumatoriparma.orghttp://www.blogger.com/profile/03106825107165851621noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4080769928241754646.post-7225191899369589732019-06-18T10:30:00.000+01:002019-06-18T10:30:36.416+01:00AFA E CONDIZIONATORI: CONSIGLI PER L'USO<div style="text-align: justify;">
Il primo suggerimento per l’uso ‘intelligente’ dell’aria condizionata nasce dalla <strong>scelta del condizionatore</strong>: sono da preferire i modelli in <strong>classe energetica A o superiore</strong>, che comportano un risparmio sulla bolletta elettrica e una riduzione delle emissioni di CO2
in atmosfera. Un nuovo condizionatore di classe A consuma all’anno
circa il 30% in meno rispetto a un vecchio modello di classe C, con una
riduzione equivalente di emissioni di CO2.</div>
<div style="text-align: justify;">
<strong>La tecnologia inverter dovrebbe essere la prima scelta nell’acquisto</strong>
quando si prevede di tenere accesa l’aria condizionata per molte ore di
seguito, in quanto la potenza si adegua all’effettiva necessità
riducendo i cicli di accensione e spegnimento. Sono modelli più costosi
di quelli dotati di tecnologia on-off, ma consumano meno energia.</div>
<div style="text-align: justify;">
Per l’acquisto di un climatizzatore a pompa di calore, se destinato a
sostituire integralmente o parzialmente il vecchio impianto termico, <strong>si può usufruire: del bonus casa, dell’ecobonus, del Conto termico 2.0</strong>.</div>
<div style="text-align: justify;">
In fase di installazione, è importante<strong> collocare il climatizzatore nella parte alta della parete</strong>:
infatti, l’aria fredda tende a scendere e si mescolerà più facilmente
con quella calda che invece tende a salire. Occorre assolutamente
evitare di posizionare il climatizzatore dietro divani o tende:
l’effetto-barriera blocca la diffusione dell’aria fresca.</div>
<div style="text-align: justify;">
Due o tre gradi in meno rispetto alla temperatura esterna sono sufficienti. Spesso <strong>per scongiurare la sensazione di caldo opprimente può essere sufficiente l’attivazione della funzione “deumidificazione”</strong>, perché l’umidità presente nell’aria fa percepire una temperatura molto più elevata di quella reale.</div>
<div style="text-align: justify;">
Installare un condizionatore potente in corridoio sperando che
rinfreschi l’intera abitazione è inutile: l’unico risultato sarà quello
di prendersi un colpo di freddo ogni volta che si attraversa il
corridoio andando da una stanza all’altra, in quanto sarà il solo
ambiente ad essere raffrescato.</div>
<div style="text-align: justify;">
<strong>Non lasciate porte e finestre aperte. </strong>Il
climatizzatore raffresca e deumidifica l’ambiente in cui è installato
trasferendo il calore e l’umidità all’esterno. L’ingresso nella stanza
di “nuova” aria calda obbliga l’apparecchiatura a compiere un lavoro
supplementare per riportare la temperatura e l’umidità ai livelli
richiesti, con un conseguente dispendio di energia.</div>
<div style="text-align: justify;">
Se esposti direttamente ai raggi solari rischiano di danneggiarsi. Inoltre <strong>è opportuno assicurarsi che la parte esterna del climatizzatore non sia esposta completamente al sole e alle intemperie</strong>.</div>
<div style="text-align: justify;">
Sempre meglio usare il timer e la funzione ‘notte’. In questo modo è
possibile ridurre al minimo il tempo di accensione dell’apparecchio.
Inoltre, <strong>evitare di lasciare il climatizzatore acceso per l’intera giornata</strong>, ma solo quando si è presenti in casa.</div>
<div style="text-align: justify;">
Infine, <strong>il fattore “pulizia” non è da trascurare</strong>. I
filtri dell’aria e le ventole devono essere ripuliti alla prima
accensione stagionale e almeno ogni due settimane, perché si tratta del
luogo dove si annidano frequentemente muffe e batteri dannosi per la
salute, quale il batterio della legionella che può essere mortale. È
importante inoltre controllare la tenuta del circuito del gas.</div>
www.consumatoriparma.orghttp://www.blogger.com/profile/03106825107165851621noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4080769928241754646.post-84403869067216822932019-05-29T11:25:00.003+01:002019-08-06T12:28:50.661+01:00FALLIMENTO MERCATONE UNO: COME USCIRNE?<div style="text-align: justify;">
Il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento della società
Shernon Holding S.r.l. titolare dei negozi Mercatone Uno, e naturalmente anche i clienti dei negozi di Parma e Piacenza hanno contattato la nostra associazione per ricevere assistenza.</div>
<div style="text-align: justify;">
Cerchiamo quindi di riassumere i casi. Se l’acquisto è stato fatto on-line, esiste la possibilità di recedere dall’acquisto entro 14
giorni. <span id="more-180900"></span>In tutti i casi in cui il pagamento
(anticipo o saldo) sia comunque stato effettuato con carta di credito, <b>si consiglia di contestare la mancata consegna della merce e chiedere il rimborso</b>.</div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Per gli acquisti in negozio invece</b>, s<b>e è stato attivato un finanziamento, si può recedere anche da questo contratto entro 14 giorni dalla sua conclusione</b>.
Se invece il termine è già trascorso e la consegna non è avvenuta,
si consiglia di inviare una raccomandata per annullare il
finanziamento, per inadempimento del contratto.</div>
<div style="text-align: justify;">
Si ricorda infine che <b>il termine per la presentazione delle domande di ammissione al passivo è fissato per il 20 settembre 2019, sperando comunque che la situazione si risolva prima.</b></div>
www.consumatoriparma.orghttp://www.blogger.com/profile/03106825107165851621noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4080769928241754646.post-59877387028050336942019-05-04T09:19:00.001+01:002019-05-04T10:06:02.142+01:00BUONI POSTALI: RENDIMENTI CORRETTI?<div class="" style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify;">
<b class="" style="font-size: 12pt;"><span class="" style="font-family: "calibri" , sans-serif;">Il Movimento Difesa del Cittadino lancia la
campagna per il controllo dei buoni postali, al fine di verificare se Poste Italiane applica le condizioni riportate sui
titoli.</span></b></div>
<div class="" style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify;">
<span class="" style="font-family: "calibri" , sans-serif;">Nel corso del 2019 sono scaduti o sono ormai
prossimi alla scadenza molti buoni fruttiferi postali della serie O, P e Q,
sottoscritti dai consumatori e per i quali Poste si rifiuta di riconoscere i
rendimenti riportati nelle tabelle apposte sul retro degli stessi.</span></div>
<div class="" style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify;">
<span class="" style="font-family: "calibri" , sans-serif;">Si tratta di buoni postali emessi
successivamente al giugno del 1986, data in cui l’allora Ministro del Tesoro
aveva modificato i rendimenti, con effetto retroattivo e in misura fortemente
negativa pe<span style="font-family: "calibri" , sans-serif;">r i risparmiatori</span>, nonostante che le tabelle apposte sul retro degli
stessi riportano ancora gli
interessi previsti prima della modifica introdotta dal decreto ministeriale.</span></div>
<div class="" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify;">
<span class="" style="font-family: "calibri" , sans-serif; font-size: 12pt;">L’associazione invita pertanto tutti i possessori dei buoni fruttiferi, a rivolgersi allo sede del Movimento Difesa del
Cittadino di Parma, telefonando al numero 328.2143277, per far controllare i
propri buoni postali e ottenere l’applicazione dei rendimenti
riportati sui titoli.</span></div>
<div class="" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify;">
<span class="" style="font-family: "calibri" , sans-serif;"><img class="" height="1" width="1" /></span><span class="" style="font-family: "calibri" , sans-serif;"></span></div>
<div class="MsoNormal" style="background-clip: initial; background-image: initial; background-origin: initial; background-position: initial; background-repeat: initial; background-size: initial; font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify;">
<br /></div>
www.consumatoriparma.orghttp://www.blogger.com/profile/03106825107165851621noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4080769928241754646.post-90881869190007387472019-04-23T14:33:00.000+01:002019-04-23T14:33:10.811+01:00CLASS ACTION, VIA LIBERA ALLA RIFORMA
<br />
<div style="text-align: justify;">
Via libera alla riforma della class action. Introdotta con un decreto legislativo del 2005, dopo 14 anni viene sottoposta a un restyling che prevede lo <b>spostamento dal codice del consumo, dove si trovava fino a oggi, al codice di procedura civile</b>.
Il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge.<br />L'azione di
classe diventa così uno strumento di più ampia applicazione e portata,
con il nuovo titolo 'Dei procedimenti collettivi'. L'azione sarà sempre
esperibile da tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in
relazione a lesioni di ''diritti individuali omogenei" (ma non ad
"interessi collettivi"). Sarà quindi nella titolarità di ciascun
componente della 'classe', nonché delle organizzazioni o associazioni
senza scopo di lucro che hanno come scopo la tutela dei suddetti
diritti, e che saranno iscritte in un elenco tenuto dal ministero della
Giustizia. </div>
<div style="text-align: justify;">
Per garantire idonea pubblicità alla procedura, il
ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere
pubblicato su un apposito portale internet. La<b> riforma fissa in 30 giorni il termine entro il quale il tribunale deve decidere sull'ammissibilità dell'azione</b>. Il tribunale può sospendere il
giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso
un'istruttoria davanti ad un'autorità indipendente ovvero un giudizio
davanti al giudice amministrativo.</div>
<div class="centrato">
<div class="VideoCarousel">
<ins data-revive-id="6609ba8ff88606794e22ff360400bcea" data-revive-zoneid="5692"></ins>
</div>
</div>
<div class="centrato">
<div class="VideoCarousel">
<ins data-revive-id="6609ba8ff88606794e22ff360400bcea" data-revive-zoneid="5692"></ins>
</div>
</div>
<div style="text-align: justify;">
Quanto all'istruzione della causa, il giudice civile potrà applicare
sanzioni pecuniarie (da 10.000 a 100.000 euro) sia alla
parte che rifiuta senza giustificato motivo di esibire le prove, sia
alla parte o al terzo che distrugge prove rilevanti ai fini del
giudizio; la sanzione è devoluta alla Cassa delle ammende. La sentenza
stabilisce la responsabilità, definisce i caratteri dei diritti
individuali omogenei che consentono l'inserimento nella classe,
individuando la documentazione che dovrà essere prodotta dagli aderenti.</div>
<div style="text-align: justify;">
Con la sentenza, che determina
l'importo che ogni aderente deve versare a titolo di fondo spese,
vengono inoltre nominati: un giudice delegato, per gestire la procedura
di adesione (e decidere sulle liquidazioni), e un rappresentante comune
degli aderenti, che deve avere i requisiti per la nomina a curatore
fallimentare.</div>
www.consumatoriparma.orghttp://www.blogger.com/profile/03106825107165851621noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4080769928241754646.post-16069971645242805582019-03-14T09:50:00.002+00:002019-03-18T11:10:54.429+00:00GIORNATA DEL CONSUMATORE 2018: SCIOPERO PER LA TERRA<div style="text-align: justify;">
Si chiama Greta, ha 16 anni, è svedese e lotta da anni per rallentare
il cambiamento climatico. Greta Thunberg è ormai un simbolo
dell’impegno civile nella questione ambientale. <span id="more-176089"></span>Quando
era al nono anno di scuola a Stoccolma, Greta non ha frequentato le
lezioni dal 20 agosto al 9 settembre (data delle elezioni legislative)
restando seduta davanti al parlamento del suo paese perché voleva che il
governo svedese riducesse le emissioni di carbonio come previsto
dall’accordo di Parigi sul cambiamento climatico. <b>Il suo slogan era “Sciopero della scuola per il clima”.</b></div>
<div style="text-align: justify;">
A seguito delle elezioni, ha continuato a manifestare ogni venerdì, dando vita a<b> #FridaysforFuture</b>.</div>
<div style="text-align: justify;">
Molto più di un hashtag che spopola sui social, <b>Fridays for
Future è ormai una battaglia a cui si sono unite molte forze e il 15
marzo sarà una grande giornata di protesta globale</b> contro l’ingiustificabile inerzia dei governi.</div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Nella difficile battaglia al cambiamento climatico, la politica, infatti, sembra non fare ancora abbastanza</b>.</div>
<div style="text-align: justify;">
In occasione della Giornata mondiale del Consumatore, che si tiene il 15 marzo di ogni anno, MDC Parma parteciperà alla giornata di
mobilitazione ‘Global Strike for Future’, che nella nostra città partirà da Piazzale Picelli alle ore 10.</div>
<div style="text-align: justify;">
“<b>I consumatori anche individualmente possono compiere scelte a favore dell'ambiente: </b>dal fare la raccolta
differenziata al non sprecare gli alimenti, dall'utilizzare con parsimonia acqua ed energia al preferire una mobilità alternativa e a emissioni zero”.</div>
<div style="text-align: justify;">
“<b>E' necessario però un movimento globale per imporre una spinta decisa alla transizione ecologica</b>, informando ed orientando i consumatori verso nuovi modelli di acquisto e utilizzo più responsabili e sostenibili.</div>
<div style="text-align: justify;">
<b>MDC Parma</b> ha svolto campagne a sostegno delle energie rinnovabili, della riduzione degli imballaggi, del consumo di acqua pubblica, del contenimento degli allevamenti intensivi, della mobilità ciclabile e del trasporto ferroviario, <b>ha attivato un gruppo di acquisto</b> per promuovere l'agricoltura biologica e la filiera corta. Ci conosci? La nostra sede è all'interno del parco pubblico in via Bizzozero n.19 a Parma.</div>
www.consumatoriparma.orghttp://www.blogger.com/profile/03106825107165851621noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4080769928241754646.post-49393656625722842702019-02-25T15:16:00.001+00:002019-02-25T15:52:27.079+00:00ECOBONUS: COME FUNZIONA?A partire dal<b> 1° marzo</b> entrano definitivamente in vigore l'ecotassa ed ecobonus per chi sceglie di immatricolare una <b>nuova automobile</b>. La norma prevista dalla legge di bilancio, prevede incentivi per l’<b>acquisto di auto a basso impatto ambientale</b> e una tassazione progressiva per chi sceglie i veicoli più tradizionali <b>diesel</b> o <b>benzina</b>.<br />
Nel dettaglio, la misura prevede soglie di incentivo e tassazione sulla base dei<b> livelli di emissione di Co2<a href="https://www.wired.it/economia/business/2018/12/10/lux-on-bioplastica-co2/" target="_blank"><b></b></a>
</b>riportati nei libretti di circolazione.
In particolare, gli automobilisti che decideranno di acquistare
un’<b>auto al 100% elettrica</b> con emissioni di Co2 inferiori ai 20 g/km, avranno un <b>incentivo di 4mila euro</b>, che salgono a 6mila nel caso si scelga di rottamare un veicolo valutato almeno 4mila euro.<br />
Per le auto invece con emissioni tra i 20 e i 70 g/km è previsto un <b>ecobonus di 1.500 euro</b>,
che sale a 2.500 euro nel caso di rottamazione, mentre chi acquista una moto
o un motorino elettrici potrà avere uno sconto del 30% fino a un
massimo di 3mila euro.La spesa massima prevista è di 50.000 euro IVA esclusa.<br />
Per quanto riguarda l’ecotassa, chi sceglie
un’auto con emissioni superiori a 160 g/km dovrà pagare 1.000 euro; tra i
176 e i 200 g/km la tassa sarà di 1.600 euro e di 2.000 euro per le
auto tra 200 e 250 g/km. Infine, per immatricolare veicoli con emissioni
superiori ai 250 g/km si pagheranno fino a 2.500 euro di tassa.www.consumatoriparma.orghttp://www.blogger.com/profile/03106825107165851621noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4080769928241754646.post-4952439404324870802019-01-29T16:58:00.001+00:002019-01-29T17:04:48.734+00:00REDDITO DI CITTADINANZA: CHE FARE?Il 29 gennaio è entrato in vigore il reddito di cittadinanza, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto legge, l’<b>Inps dovrà rendere disponibili i moduli</b> per effettuare la richiesta. Le domande potranno essere presentate <b>a partire dal 6 marzo</b>.<br />
Gli adempimenti potranno essere svolti direttamente online sul portale
che metterà a disposizione lo stesso Istituto di previdenza, oppure ci
si potrà recare alle Poste per presentare la domanda o farsi aiutare dai
Caf. Il passaggio centrale è la predisposizione del modello Isee
del reddito. Le Poste provvederanno poi a spedire le “carte di
cittadinanza” ai beneficiari. I primi accrediti dovrebbero arrivare <b>nel mese di aprile</b>.<br />
Chi lo ha ricevuto, deve poi ricordarsi di <b>spendere il reddito entro il mese</b>,
pena la decurtazione del 20% dell’importo. Entro 30
giorni dal riconoscimento del reddito, quindi sempre nel mese di maggio
se si è tra i primi beneficiari, bisogna inoltre attivarsi per <b>dichiarare “l’immediata disponibilità al lavoro”</b>
nei centri per l’impiego, i patronati o sulla piattaforma online
appositamente predisposta dall’Anpal SIUPL. Negli stessi 30 giorni i
richiedenti sono convocati dai centri per l’impiego (se sotto i 26 anni,
se disoccupati da meno di 2 anni o beneficiari di Naspi
o se già parte di un patto di servizio) o dai servizi per il contrasto
alla povertà dei Comuni. Nel primo caso dovrà essere sottoscritto un
patto per il lavoro e nel secondo caso un patto per l’inclusione
sociale.<br />
<br />www.consumatoriparma.orghttp://www.blogger.com/profile/03106825107165851621noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4080769928241754646.post-16173385366198759182018-12-17T09:26:00.000+00:002018-12-17T09:26:23.320+00:00REGALI FALSI, COSA SI RISCHIA?<div style="text-align: justify;">
Il periodo natalizio è spesso propizio per la ricerca online di oggetti replica da regalare. Attenzione però, perché l'acquisto di merce contraffatta<strong> costituisce un reato.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">
In particolare, secondo il codice penale, si ha <strong>ricettazione</strong> quando
una persona, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista,
riceve od occulta denaro o cose provenienti da un delitto.</div>
<div style="text-align: justify;">
Si incorre invece nel reato di <strong>incauto acquisto</strong>,
quando una persona, senza averne prima accertata la legittima
provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che per la loro
qualità, condizione di chi le offre o prezzo,
si abbia motivo di sospettare che provengano da reato. <strong></strong></div>
<div style="text-align: justify;">
Spiegate le due fattispecie, la Corte di Cassazione ritiene che non risponde di ricettazione chi acquista un prodotto contraffatto<strong></strong>, se destinato ad un <strong>uso esclusivamente personale</strong>.</div>
<div style="text-align: justify;">
Al contrario, chiunque compra un bene che sa provenire da un reato, incorre nel reato di <strong>ricettazione</strong> se quel bene non è destinato per sé ma per essere ceduto a terzi, anche se solamente regalato.</div>
<div style="text-align: justify;">
Diversamente, se la merce fosse venduta
ad un prezzo analogo al prodotto originale, l’acquirente ingannato potrà sporgere denuncia querela per truffa.</div>
<div style="text-align: justify;">
Più lieve è l’ipotesi di <strong>incauto acquisto</strong>, in cui
incorre chi acquista un bene contraffatto o, comunque, proveniente da
reato quando avrebbe ben potuto immaginare che la merce stessa fosse di natura delittuosa. In poche parole, mentre il delitto di ricettazione scatta
quando il compratore sa o accetta consapevolmente il rischio che il
prodotto sia contraffatto, nel caso dell’incauto acquisto l’acquirente
compra il bene per ingenuità.</div>
<div style="text-align: justify;">
A prescindere comunque dalla sanzione penale, chi acquista merce contraffatta incorre in una <strong>sanzione amministrativa </strong>e nella <b>confisca del bene. </b></div>
<strong></strong><strong></strong><br />
<strong></strong><strong></strong><br />www.consumatoriparma.orghttp://www.blogger.com/profile/03106825107165851621noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4080769928241754646.post-25743472843130852018-11-10T16:28:00.003+00:002018-11-20T10:04:12.984+00:00ROTTAMAZIONE-TER: A CHI INTERESSA?<div style="text-align: justify;">
La nuova Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione <b>dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017</b>
(cosiddetta “rottamazione-ter”), prevista dal Decreto legge n.
119/2018, permette ai contribuenti di saldare quanto dovuto, senza
sanzioni e interessi, con possibilità di suddividere gli importi fino a
10 rate in cinque anni. Chi intende aderire deve presentare l’apposita
domanda <b>entro il 30 aprile 2019</b>.</div>
<h2 class="at-arancio" style="text-align: justify;">
A chi interessa</h2>
<div style="text-align: justify;">
Possono fruire dei benefici previsti dalla “rottamazione-ter” i
contribuenti con debiti affidati all’Agente della riscossione dal 1°
gennaio del 2000 al 31 dicembre 2017.</div>
<h2 class="at-arancio" style="text-align: justify;">
Quali vantaggi</h2>
<div style="text-align: justify;">
Non sono dovuti sanzioni e interessi di mora per chi ha deciso di “rottamare” i carichi affidati alla riscossione dal <b>1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017</b>.
Chi aderisce alla “rottamazione-ter”, inoltre, potrà scegliere se
pagare in un’unica soluzione o se rateizzare le somme dovute in 10 rate
ripartite in 5 anni. </div>
<h2 class="at-arancio" style="text-align: justify;">
Definizione agevolata 2017 (“rottamazione-bis”)</h2>
<h2 class="minore" style="text-align: justify;">
Le scadenze del 7 dicembre </h2>
<div style="text-align: justify;">
Chi ha già aderito alla Definizione agevolata prevista dal Decreto
Legge n. 148/2017 (cosiddetta “rottamazione bis”) ma non è riuscito a
saldare le prime due rate scadute a luglio e settembre, può
regolarizzare la propria situazione entro il 7 dicembre 2018. Entro lo
stesso termine dovrà essere pagata anche la rata in precedenza fissata
al 31 ottobre. <br />
L’art. 3 del Decreto Legge n. 119/2018 stabilisce, infatti, che i
contribuenti che pagano gli importi scaduti (luglio, settembre e
ottobre) entro il prossimo 7 dicembre rientreranno automaticamente nei
benefici previsti dalla “Definizione agevolata dei carichi affidati
all’Agente della riscossione” dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017
(cosiddetta “rottamazione-ter”). </div>
<h2 class="minore" style="text-align: justify;">
Come e dove pagare</h2>
<div style="text-align: justify;">
Per effettuare il pagamento delle rate, è necessario utilizzare i
bollettini delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 allegati alla
“Comunicazione delle somme dovute” già inviata dall’Agente della
riscossione. Una copia della comunicazione è disponibile nell’apposita
area riservata del portale di Agenzia delle entrate-Riscossione.<br />
In ogni caso, senza necessità di pin e password personali, si può chiedere una copia compilando il <a href="http://www.entrateriscossione.it/RDC/richiestaD18.action">form dedicato</a>.
Basta inserire il codice fiscale del soggetto per il quale è stata
richiesta la Definizione agevolata, allegare la documentazione
necessaria al riconoscimento e indicare la casella e-mail dove ricevere
la comunicazione. </div>
<br />www.consumatoriparma.orghttp://www.blogger.com/profile/03106825107165851621noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4080769928241754646.post-37707954947198164612018-10-23T18:19:00.000+01:002019-02-10T15:46:08.732+00:00MANUTENZIONE CALDAIE, COME FUNZIONA?<b>1. Cos’è la campagna controllo impianti termici, denominata anche Calore Pulito?</b><br />
La legge impone al responsabile d’impianto l’obbligo della
manutenzione ordinaria e della prova di combustione degli impianti
termici, con scadenze temporali ben precise. Il Comune di Parma ha affidato ad ATES, l’accertamento documentale dei rapporti di controllo
dell’efficienza energetica dell’impianto termico pervenuti e l’ispezione
sul regolare esercizio e manutenzione degli impianti termici su tutto
il territorio comunale.<br />
<br />
<b>2. Qual è la normativa di riferimento?</b><br />
<i>La normativa nazionale:</i><br />
<ul>
<li>la Legge n.10 del 9 gennaio 1991;</li>
<li>il DPR n.412 del 26 agosto 1993;</li>
<li>il DPR n.551 del 21 dicembre 1999;</li>
<li>il D.Lgs n.192 del 2005.</li>
</ul>
<i>La normativa regionale:</i><br />
<ul>
<li>la Delibera di Giunta Regionale n. 387 del 2002;</li>
<li>la LR n. 26 del 2004;</li>
<li>la Delibera di Giunta Regionale n. 156 del 2008;</li>
<li>il Regolamento Regionale n. 1 del 2017 “<i>Regolamento di
attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione,
controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione
dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’art. 25 quater
della LR 26/2004 e sm</i>“.</li>
</ul>
Il Regolamento Regionale sugli impianti termici nel Comune di Parma sarà in vigore <b>da aprile 2019</b>. Fino al allora, la normativa di riferimento rimane quella pre-vigente.<br />
<br />
<b>3. A chi compete l’obbligo dell’accertamento documentale e delle ispezioni nel Comune di Parma?</b><br />
La legge di riferimento applicabile al Comune di Parma, afferma che
l’attività di accertamento documentale e di ispezione competono alle
provincie e ai comuni con più di 40.000 abitanti, oppure ad un organismo
terzo tecnicamente competente. Il Comune di Parma, in base a
quest’ultima disposizione, ha affidato l’incarico ad ATES Parma.<br />
<br />
<b>4. Perché devo fare la manutenzione del mio impianto termico?</b><br />
La manutenzione della caldaia è un obbligo di legge e serve
a garantire la sicurezza degli ambienti domestici, favorendo inoltre il
risparmio energetico e di conseguenza una diminuzione della bolletta.
Inoltre, non ultimo, riduce le emissioni di gas inquinanti.<br />
<br />
<b>5. Cos’è il rapporto di controllo di efficienza energetica dell’impianto termico?</b><br />
E’ il documento redatto in triplice copia dal manutentore dove si
indicano i dati dell’impianto e i risultati della manutenzione
ordinaria, oltre che della prova di efficienza energetica (prova fumi).<br />
<br />
<b>6. Che differenza c’è tra la manutenzione ordinaria e la prova di efficienza energetica (prova fumi) dell’impianto termico?</b><br />
La manutenzione ordinaria consiste in quelle operazioni intese a
conservare l’impianto in uno stato nel quale può adempiere alla funzione
richiesta, mentre la prova di efficienza energetica consiste nel
prelievo dei prodotti di combustione per misurare se i valori sono
conformi ai valori di soglia indicati dalle norme.<br />
<br />
<b>7. Quali sono gli impianti termici soggetti a manutenzione e prova di efficienza energetica (prova fumi)?</b><br />
Gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la
produzione di acqua calda sanitaria centralizzata composti da uno o più
generatori di energia termica la cui somma delle potenze termiche utili
sia superiore a 5kW.<br />
<br />
<b>8. Che cosa è il bollino Calore Pulito?</b><br />
Il Bollino “Calore Pulito” è un contrassegno introdotto dalla
normativa della Regione Emilia Romagna, da apporre sul libretto della
caldaia e sul rapporto di controllo tecnico compilato dal manutentore,
necessario all’attestazione dell’avvenuta effettuazione della prova di
efficienza energetica.<br />
<br />
<b>9. Quali sono gli impianti termici soggetti a bollino Calore Pulito?</b><br />
Gli impianti termici soggetti all’applicazione del bollino calore pulito
sono tutti gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti
composti da uno o più generatori di energia termica la cui somma delle
potenze termiche utili sia superiore a 5 kW.<br />
<br />
<b>10. Quando devo apporre il Bollino Calore Pulito e che validità temporale ha?</b><br />
Il Bollino Calore Pulito ha validità biennale e deve essere apposto
contestualmente all’effettuazione della prova di efficienza energetica
(prova fumi), qualora quest’ultima venga effettuata ogni due anni. Nel
caso di impianti che per legge devono effettuare prova fumi con una
frequenza minore, per esempio gli impianti con un anzianità inferiore a 4
anni, la prova fumi va fatta ogni 4 anni; il Bollino però, avendo comunque
validità biennale, dovrà essere apposto al 2° anno contestualmente alla
manutenzione ordinaria o pulizia.<br />
<br />
<b>11. Chi sono i soggetti coinvolti nella campagna Calore Pulito?</b><br />
Il responsabile d’impianto, il manutentore accreditato, il manutentore non accreditato ed ATES.<br />
<br />
<b>12. Chi è il responsabile dell’impianto?</b><br />
Il responsabile d’impianto è il proprietario dell’immobile, il locatario o il terzo responsabile.<br />
<br />
<b>13. Chi è il manutentore accreditato e che servizio offre?</b><br />
Il manutentore accreditato è un’impresa iscritta alla CCIAA,
abilitata ai sensi del D.M. 37/08, che ha firmato con ATES un protocollo
d’intesa per stabilire le modalità delle prestazioni offerte con prezzi
definiti. La ditta manutentrice accreditata potrà rendere disponibile
al responsabile d’impianto il Bollino “Calore Pulito”, occupandosi fra
l’altro dell’invio informatico del rapporto di controllo tecnico
all’ATES.<br />
<br />
<b>14. Chi è il manutentore non accreditato ?</b><br />
Il manutentore non accreditato è un’impresa iscritta alla CCIAA e
abilitata ai sensi dell’art.1 del D.M. 37/08 smi, che non ha firmato con
l’ATES il protocollo d’intesa. La ditta manutentrice non
accreditata non avrà diritto alla gestione del Bollino “Calore Pulito”.<br />
<br />
<b>15. Se mi avvalgo di un manutentore non accreditato dove trovo il Bollino “Calore Pulito”?</b><br />
Non avvalendomi di un manutentore accreditato, quest’ultimo non
potrà appormi, all’atto della manutenzione e della contestuale prova di
combustione, il Bollino “Calore Pulito”. Il responsabile d’impianto
dovrà acquistarlo direttamente previo pagamento di bonifico bancario sul
c/c del Comune di Parma e ritirarlo allo sportello di ATES, che ha sede in
via Bizzozero a Parma.<br />
<br />
<br />
<b>16.</b><b> A cosa serve la Targatura degli impianti termici?</b>
<br />
La Targatura degli impianti termici consiste nella generazione di un
codice a barre e di un codice numerico, univoco per ogni impianto
termico. La targatura viene effettuata dal manutentore accreditato, che in occasione della prima verifica di combustione,
appone due Targhe adesive: una direttamente sulla caldaia e l’altra sul
libretto d’impianto. La Targa serve ad identificare univocamente
l’impianto e annullare gli errori di compilazione della modulistica da
parte del manutentore.<br />
<br />
<b>17. Chi effettua l’ispezione sull’impianto termico?</b><br />
Per l’ispezione degli impianti termici, verranno selezionati dei
tecnici qualificati che hanno frequentato e superato corsi specifici
organizzati da ENEA.<br />
<br />
<b>18. Che cosa controlla l’ispettore?</b><br />
Verifica l’osservanza delle norme relative al rendimento di
combustione ed agli adempimenti previsti dalle normative vigenti
mediante:<br />
<ul>
<li>l’esame della documentazione d’impianto</li>
<li>l’esame visivo del locale d’installazione</li>
<li>l’esame visivo dei canali da fumo</li>
<li>il controllo d’evacuazione dei prodotti della combustione</li>
<li>il controllo dell’apparecchio</li>
<li>il controllo dell’impianto</li>
<li>il controllo del rendimento di combustione </li>
<li>(Fonte Ates Parma) </li>
</ul>
www.consumatoriparma.orghttp://www.blogger.com/profile/03106825107165851621noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4080769928241754646.post-2204804378297731262018-09-28T11:20:00.000+01:002019-01-31T08:47:21.922+00:00UN VADEMECUM PER SCEGLIERE L'ENERGIA SENZA FREGATUREIn vista del passaggio dal mercato della maggior tutela a quello libero dell'energia e gas che avverrà a luglio 2020, è stato realizzato da parte dell'Antitrust un <a href="http://www.agcm.it/pubblicazioni/2018-09_Mercato_Libero_Energia_Gas.pdf" rel="noopener" target="_blank">vademecum</a> per aiutare i consumatori a scegliere in modo più consapevole.<span id="more-164662"></span><br />
La nostra associazione resta a disposizione di chi fosse interessato a verificare <b>le offerte maggiormente aderenti alle proprie esigenze e che possono garantire una riduzione della spesa annuale.</b><br />
<b>Per fissare un appuntamento, potete inviare una mail a parma@mdc.it </b>www.consumatoriparma.orghttp://www.blogger.com/profile/03106825107165851621noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4080769928241754646.post-72084987706398035202018-08-29T09:43:00.000+01:002018-08-29T10:41:33.963+01:00PAY-TV: SKY E DAZN SOTTO ACCUSAIl Garante della Concorrenza ha avviato due istruttorie per presunte pratiche commerciali scorrette contro Sky e Dazn, con riferimento ai pacchetti abbonamento delle partite di calcio per la stagione 2018-2019. <br />
<br />
Infatti la pay-tv non avrebbe opportunamente informato i clienti delle mutate condizioni dell'offerta, a fronte di un significativo ridimensionamento del numero di partite trasmesse.<br />
Pertanto nel caso di Sky, al consumatore sarebbe stato negato l'esercizio consapevole del diritto di recesso, mentre per quanto riguarda Dazn, gli sarebbe stato imposto l'addebito automatico per i mesi successivi a quello gratuito, conseguente alla sottoscrizione inconsapevole del contratto. www.consumatoriparma.orghttp://www.blogger.com/profile/03106825107165851621noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4080769928241754646.post-78264039708023782862018-07-30T09:28:00.000+01:002018-07-30T09:28:42.554+01:00FURTI DI IDENTITA': STATE ACCORTI!<div style="text-align: justify;">
Capita sempre più spesso che un soggetto si impossessi dei nostri
dati personali e li utilizzi per ottenere un prestito o
effettuare dei pagamenti. Le<strong> conseguenze sono serie, perchè si corre il</strong> r<strong>ischio di rispondere per debiti mai contratti</strong>, <strong>ma anche di non poter accedere al credito</strong> ed
eventualmente non poter acquistare nei tempi concordati (<b>meglio quindi</b> <strong>verificare in anticipo la propria situazione debitoria presso le centrali rischi,</strong> e in ogni caso subordinare la proposta alla concessione del finanziamento da parte della banca). Cosa si deve poi fare <strong>in caso di furto di identità? Chiedere una copia del contratto sottoscritto a nostro nome ma senza il nostro consenso e sporgere</strong> <strong>denuncia</strong>
(il furto di identità rientra nella
fattispecie prevista dall'articolo 494 c.p.), <strong>chiedendo la cancellazione del debito a tutte le centrali rischi</strong>.</div>
<div style="text-align: justify;">
Nel caso in cui la banca o la finanziaria neghino la cancellazione,
potrebbe essere necessario far verificare l<strong>'autenticità della sottoscrizione da un esperto grafologo</strong><strong></strong>.</div>
<div style="text-align: justify;">
Per ottenere <b>assistenza in via stragiudiziale</b>, puoi rivolgerti <b>ai nostri sportelli.</b></div>
www.consumatoriparma.orghttp://www.blogger.com/profile/03106825107165851621noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4080769928241754646.post-70513674939951715342018-07-13T15:50:00.000+01:002018-07-23T08:32:44.396+01:00ATTENTI AI PRESTITI A TASSO ZERO<div data-datasource="{74AFF653-1467-4D63-ADC1-A50552BFE469}" data-rendering="Paragraph" data-type="ALineParagraphController">
<div class="wysiwyg" data-selector="paragraph-content">
<div style="text-align: justify;">
In questo periodo oltre ai saldi, le catene commerciali sempre più propongono "<b>prestiti a tasso zero</b>", per
invogliare a comprare i prodotti a rate. Peccato però che se non fai attenzione,<b> con queste carte "fedeltà" apri un</b> <b>credito revolving </b>a tempo indeterminato.</div>
<div style="text-align: justify;">
Che fare dunque per scongiurare questo pericolo? Terminato il pagamento, si recede dal contratto, restituendo la carta tagliata in due. C'è da sapere infine, che è un nostro preciso <b>diritto </b>avere prima della conclusione di un qualsiasi prestito il <b>Secci</b>, il foglio informativo europeo ed il contratto di finanziamento. </div>
</div>
</div>
www.consumatoriparma.orghttp://www.blogger.com/profile/03106825107165851621noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4080769928241754646.post-66719725216051673822018-06-20T08:28:00.000+01:002018-07-16T09:33:19.078+01:00NUOVO CODICE TURISMO, COSA PREVEDE<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Dal 1° luglio 2018 entra in vigore il nuovo Codice del Turismo, che modifica la previgente normativa. </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">In particolare, il termine “pacchetto” andrà riferito alla
combinazione di almeno due tipi di servizi turistici.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">La Direttiva comunitaria introduce poi la figura dei “<span style="text-decoration: underline;">servizi turistici collegati</span>”,
consistenti nella vendita di almeno due servizi turistici principali
con la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori dei
servizi attraverso l’intervento di un professionista. Al fine di
garantire una concorrenza leale e la protezione dei viaggiatori, è
previsto l’obbligo di informare i viaggiatori che non stanno acquistando
un pacchetto turistico, e di fornire prove sufficienti della
sussistenza di garanzie a fronte dei rimborsi delle somme versate e del
rimpatrio in caso d'insolvenza.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif; text-decoration: underline;">Restano esclusi</span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">: i pacchetti o servizi turistici di breve durata (inferiori alle 24
ore); i pacchetti o servizi turistici organizzati, senza
fini di lucro, occasionalmente e solo per un gruppo limitato di
viaggiatori; i pacchetti o servizi turistici collegati che si
rivolgono a “professionisti” nel quadro di un accordo generale tra un
professionista ed un’altra persona fisica o giuridica.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Il capo II della direttiva "Obbligo di informazione e contenuto del contratto di pacchetto turistico",<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"> </span></span><span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">introduce a carico dell’organizzatore del viaggio l’obbligo di fornire
al viaggiatore, prima della conclusione del contratto, informazioni
chiare e comprensibili sui principali obblighi e diritti del contratto.
Inoltre, al viaggiatore deve essere rilasciata una copia del contratto
contenente, oltre alle informazioni precontrattuali, una serie di
informazioni aggiuntive, concernenti, tra le altre, le responsabilità e
gli obblighi di assistenza a carico dell’organizzatore. L’organizzatore
ha inoltre l’onere di fornire una serie di moduli informativi standard,
che hanno la funzione di rendere edotti i viaggiatori dell’applicabilità
della Direttiva, nonché dei loro diritti fondamentali ai sensi della
stessa. </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Il capo III della Direttiva, intitolato “<span style="text-decoration: underline;">Modifiche del contratto di pacchetto turistico prima dell’inizio del pacchetto</span>”,
introduce all’art.<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;"> </span>12 un’altra importante novità rispetto alla
Direttiva del 1990, prevedendo la possibilità per il viaggiatore di
cancellare prima della partenza, gratuitamente e senza alcuna penale, la
vacanza prenotata, qualora nel paese di destinazione o nelle immediate
vicinanze si siano verificate circostanze eccezionali ed inevitabili che
abbiano un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del viaggio. In questi
casi il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti
effettuati per il pacchetto ma non anche ad un indennizzo supplementare.
</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">La
norma ha portata innovativa poiché codifica il principio, applicato
nella prassi commerciale del settore ma senza alcuna copertura di norma
positiva specifica, della possibilità di recesso del viaggiatore dal
pacchetto prima dell’inizio di esecuzione, a fronte del pagamento allo
stesso di <span style="text-decoration: underline;">“spese di risoluzione adeguate e giustificabili”</span>
(così nel testo dell’art. 12 della nuova Direttiva), sostanzialmente
rappresentate nella prassi commerciale del nostro ordinamento dalle
“penali da annullamento”.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Sempre allo stesso capo, la nuova Direttiva disciplina anche la possibilità da parte dell’organizzatore di <span style="text-decoration: underline;">modifica delle condizioni contrattuali in maniera unilaterale a condizione che</span>:
a) l’organizzatore si sia riservato tale diritto nel contratto; b) la
modifica sia di scarsa importanza; c) l’organizzatore dia notizia della
modifica al viaggiatore in modo chiaro comprensibile ed evidente. Con
riferimento alla revisione del prezzo del pacchetto turistico, essa è
consentita soltanto in ipotesi tassative e solo se espressamente
prevista nel testo del contratto. Peraltro si stabilisce che la <span style="text-decoration: underline;">modifica del prezzo non possa superare l’8%</span>
del costo complessivo del pacchetto (e non più il 10% come previsto
dall’art. 40 del Codice del Turismo) e che, diversamente, il viaggiatore
può cancellare la prenotazione senza penali, oppure, accettare un
pacchetto in “riprotezione”.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">A
tutela del viaggiatore la Direttiva del 2015, in continuità con la
normativa precedente, riconosce inoltre il diritto di cessione del
contratto di pacchetto turistico, specificando però che la comunicazione
all’organizzatore deve avvenire <span style="text-decoration: underline;">almeno 7 giorni prima dell’inizio della vacanza. </span></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Esaminando il capo IV della Direttiva, intitolato <span style="text-decoration: underline;">“Esecuzione del contratto di pacchetto turistico”</span>,
l’art. 13. 1 della Direttiva 2015/2302 attribuisce all’organizzatore la
responsabilità per la corretta esecuzione dei servizi compresi nel
pacchetto, rimettendo ai legislatori nazionali la facoltà di introdurre
un’eventuale responsabilità solidale del venditore. Si ricordi che già
oggi, ai sensi dell’art. 43 del Codice del Turismo, l'organizzatore o
l'intermediario che si avvale di altri prestatori di servizi é comunque
tenuto a risarcire il danno sofferto dal turista, salvo il diritto di
rivalersi nei loro confronti.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Innovativo è il successivo art. 13.7 che introduce a carico dell’organizzatore uno specifico <span style="text-decoration: underline;">obbligo di assistenza</span>
nel caso in cui si verifichi l’impossibilità di proseguire il viaggio e
di rimpatriare il viaggiatore per circostanze inevitabili e
straordinarie, ponendo a suo carico i costi di alloggio del viaggiatore
per un periodo non superiore a tre notti. L’art. 17, invece, sulla
falsariga di quanto già previsto nella Direttiva del 1990, prevede che
gli organizzatori di pacchetti turistici forniscano una garanzia per il
rimborso di tutte le somme pagate dai viaggiatori nella misura in cui i
servizi pertinenti non siano eseguiti a causa del loro stato di
insolvenza. Ove i servizi includano il trasporto passeggeri, la garanzia
deve prevedere anche il rimpatrio dei viaggiatori.</span> <span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">La garanzia deve coprire i costi <span style="text-decoration: underline;">ragionevolmente prevedibili</span>, vale a dire “<i>gli
importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in
relazione a pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso
tra gli acconti e il saldo finale e del completamento dei pacchetti,
nonché del costo stimato per i rimpatri in caso di insolvenza
dell'organizzatore</i>” (art. 17.2). </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Rispetto
alla disciplina precedente, il legislatore europeo ha rimosso il
riferimento alla necessità di dimostrare di disporre di sufficienti
garanzie, Limitandosi a disporre che “<i>gli Stati membri provvedono
affinché i professionisti che agevolano servizi turistici collegati
forniscano una garanzia per il rimborso di tutti i pagamenti che
ricevano dai viaggiatori</i>” (art. 19). Ai viaggiatori deve essere
inoltre sempre essere concessa la possibilità di contattare
l'organizzatore tramite il venditore (art. 15), che ha l’onere di
inoltrare i messaggi ricevuti senza ritardi. La stessa norma dispone
inoltre che “<i>ai fini del rispetto dei termini o dei periodi di
prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o
reclami di cui al primo comma è considerata data di ricezione anche per
l'organizzatore</i>”. </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">L’art. 16 introduce, sempre a carico dell’organizzatore, un ulteriore <span style="text-decoration: underline;">obbligo di prestare assistenza al viaggiatore che si trovi in difficoltà durante il viaggio</span>,
fornendogli le informazioni necessarie sui servizi sanitari e
sull’assistenza consolare, oltre che un aiuto pratico nelle
comunicazioni a distanza, nel predisporre un piano di viaggio e nel
trovare servizi turistici alternativi. Rimangono invece invariati
rispetto alla normativa attuale: (i) il diritto di regresso
dell’organizzatore e/o del venditore verso i terzi fornitori dei servizi
compresi nel pacchetto (art. 43 Codice del Turismo); (ii) l’esonero di
responsabilità qualora l’organizzatore dimostri che l’inadempimento è
imputabile al viaggiatore, ad un terzo estraneo, a circostanze inevitabili e straordinarie
(art. 46 Codice del Turismo).</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Anche la nuova Direttiva, così come la precedente, prevede dei <span style="text-decoration: underline;">limiti risarcitori</span>
per i danni, diversi da quella alla persona, derivanti
dall’inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che
formano oggetto del servizio tutto compreso. Tuttavia la Direttiva del
2015 dispone che gli Stati membri, nella misura in cui convenzioni
internazionali non vincolanti l’Unione Europea limitano l’indennizzo
dovuto da un fornitore di servizi, hanno facoltà di applicare tale
limitazione purché non sia inferiore al triplo del prezzo totale del
pacchetto. Rispetto invece alle convenzioni internazionali che vincolano
l’Unione Europea non sembrano esservi margini di discrezionalità per
gli Stati membri: l’art. 14.4 della Direttiva prevede infatti, che “<i>all’organizzatore si applicano le stesse limitazioni”.</i></span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Infine,
all’art. 14.5 è previsto il diritto di cumulo delle azioni spettanti ai
viaggiatori ai sensi dei regolamenti comunitari e delle convenzioni
internazionali, potendo i viaggiatori presentare denunce e reclami
contemporanei sulla base delle diverse normative, con l’obbligo però di
decurtare il risarcimento o la riduzione del prezzo riconosciuti ai
sensi della Direttiva di quanto ottenuto sulla base delle altre
normative (e.g. compensazione pecuniaria per ritardo aereo superiore
alle 3 ore ex Regolamento europeo 261/2004) per evitare un risarcimento
eccessivo.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Infine, l’art. 14 della Direttiva UE n. 2015/2302 riconosce al viaggiatore il “<i>diritto di presentare denuncia a norma della presente direttiva</i> [o dei] <i>regolamenti </i>[n. 261/2004, n. 1371/2007, n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 1177/2010 e n. 181/2011] <i>e convenzioni internazionali</i>” applicabili, disponendo che “<i>il periodo di prescrizione per presentare denuncia ai sensi del presente articolo non può essere inferiore a due anni</i>”. </span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="font-family: "verdana" , sans-serif;">Attualmente, il Codice del Turismo dispone che il diritto al risarcimento del danno alla persona “<i>si
prescrive in tre anni dalla data del rientro del turista nel luogo di
partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene
all’inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto
turistico per le quali si applica l’articolo 2951 del codice civile</i>”
(art. 44). Ai sensi dell’art. 45 del Codice del Turismo, il diritto al
risarcimento dei danni diversi da quelli alla persona si prescrive
invece in un anno dal rientro del turista nel luogo di partenza.</span></div>
www.consumatoriparma.orghttp://www.blogger.com/profile/03106825107165851621noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4080769928241754646.post-3519320792594211932018-05-22T10:31:00.001+01:002018-06-13T15:38:20.113+01:00EDUCAZIONE FINANZIARIA, IL MIGLIOR INVESTIMENTO!<div style="text-align: justify;">
<b>Il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti</b> (CNCU)
incontra i Rappresentanti delle Regioni per
confrontarsi sugli argomenti di maggiore interesse per i consumatori e
dettare le linee programmatiche della loro azione di
tutela.
</div>
<div style="text-align: justify;">
Il tema scelto quest'anno è <b><i>"Educazione e Trasparenza Finanziaria: un investimento per i cittadini/utenti</i></b>”.
La scelta nasce dalla consapevolezza che un’economia avanzata necessiti
di consumatori dotati di un livello di alfabetizzazione che consenta
loro di fare scelte finanziarie collegate al benessere del singolo e
della società.</div>
<div style="text-align: justify;">
L'incontro, organizzato in collaborazione con la Regione Marche, si svolgerà a <b>Macerata</b>, il <b>25 e 26 maggio 2018</b>, e noi saremo presenti.</div>
www.consumatoriparma.orghttp://www.blogger.com/profile/03106825107165851621noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4080769928241754646.post-75185461265789173882018-04-21T09:49:00.001+01:002018-04-21T09:52:01.437+01:00MODEM LIBERO: CHIEDI IL MODULO PER IL RIMBORSO!<div style="color: black; font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; text-align: justify;">
<span style="background: white; font-family: "calibri" , sans-serif;"></span><span style="font-family: "calibri" , sans-serif;">Dopo settimane di consultazioni pubbliche sullo stato di attuazione in Italia del <b>regolamento comunitario 2120/15
sulla Net Neutrality</b>, si attende a breve il provvedimento AGCOM.</span></div>
<div style="color: black; font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; text-align: justify;">
<span style="font-family: "calibri" , sans-serif;">La norma
europea infatti, impone una maggior trasparenza nei confronti dei consumatori: gli
operatori dovranno fornire notizie sulla libertà di scelta da parte degli utenti, circa il costo e l’acquisto, che potrà avvenire senza il tramite delle compagnie telefoniche. </span></div>
<div style="color: black; font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; text-align: justify;">
<span style="font-family: "calibri" , sans-serif;">Proprio la
disapplicazione della norma in Italia, ha portato alla nascita della <b>Free Modem Alliance</b>, </span><span style="font-family: "calibri" , sans-serif;">un’alleanza
di associazioni e internet provider che si battono per il
riconoscimento del diritto di scelta, a cui aderisce anche il Movimento Difesa del Cittadino.</span></div>
<div style="color: black; font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; text-align: justify;">
<span style="font-family: "calibri" , sans-serif;">Intanto i centinaia di migliaia di utenti che hanno acquistato i modem router del tutto
inconsapevolmente e che solo guardando la bolletta, scoprono che lo pagheranno a
rate con un costo dai 150 ai 200 euro, possono contrastare tale
<b>pratica commerciale scorretta</b>, <span style="font-family: "calibri" , sans-serif;">chiedendo</span> il </span><span style="font-family: "calibri" , sans-serif;">rimborso ai gestori. </span><br />
<span style="font-family: "calibri" , sans-serif;"><br /></span></div>
<div style="color: black; font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; text-align: justify;">
<span style="font-family: "calibri" , sans-serif;"><a href="https://www.blogger.com/null" name="_GoBack" target="_blank"></a></span></div>
<div align="center" style="color: black; font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; text-align: center;">
<b><span style="font-family: "calibri" , sans-serif; font-size: 11pt;"></span></b></div>
<div class="MsoNormal" style="color: windowtext; font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 10pt; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify;">
<span style="background: white; font-family: "calibri" , sans-serif; font-size: 12pt;"><br /></span></div>
www.consumatoriparma.orghttp://www.blogger.com/profile/03106825107165851621noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4080769928241754646.post-2060817494786669802018-03-14T11:02:00.000+00:002018-03-14T16:55:35.053+00:00UN GRUPPO DI ACQUISTO, PER UNA SCELTA PIU' SOSTENIBILE!<div style="text-align: justify;">
<b><span style="background-color: yellow;">Siete stanchi di fare la spesa nei centri commerciali, acquistando merce prodotta non si sa dove e messa nel carrello solo perchè in offerta?</span> Noi si, e allora abbiamo promosso un gruppo di acquisto, per riflettere sui nostri consumi e scegliere più consapevolmente, guardando non solo al prezzo ma anche a chi produce sul territorio in modo sostenibile.</b></div>
<div style="text-align: justify;">
<b><span style="background-color: yellow;">Per chi fosse interessato, giovedì 15 marzo alle ore 17.00, in occasione della Giornata Mondiale del Consumatore, si terrà un incontro presso la sede del Movimento Difesa del Cittadino in via Bizzozero n. 19 a Parma. </span></b></div>
<br />www.consumatoriparma.orghttp://www.blogger.com/profile/03106825107165851621noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4080769928241754646.post-76095759075509694772018-03-01T18:16:00.001+00:002018-03-02T10:05:41.226+00:00TRENI: QUANDO SPETTANO RIMBORSI, INDENNIZZI E RISARCIMENTI?<div id="system-message-container">
</div>
<b>Indennizzi e rimborsi per i passeggeri Trenitalia</b><br />
Per chi viaggia con Trenitalia e giunge a destinazione con un ritardo
compreso tra 30 e 59 minuti è previsto un indennizzo del 25%
dell’importo del biglietto per i treni Frecciarossa, Frecciabianca e
Frecciargento.<br />
Per chi viaggia con Trenitalia (sulle Frecce e sulle altre tipologie
di treni) e giunge a destinazione con un ritardo compreso tra 60 e 119
minuti è previsto un indennizzo del 25% dell’importo del biglietto<br />
Per chi viaggia con Trenitalia e giunge a destinazione con un ritardo pari o superiore a 120 minuti è previsto un
indennizzo pari al 50% (per tutte le tipologie di treni).<br />
Per ritardi superiori alle 3 ore è invece previsto un indennizzo
eccezionale del 100%, invece del normale indennizzo del 50% previsto
dalla normativa vigente.<br />
Ricordiamo che l’indennizzo può essere corrisposto entro 12 mesi, a
scelta del cliente: con un bonus, in contanti per pagamenti effettuati
in contanti o mediante il riaccredito per pagamenti effettuati con carta
di credito.<br />
Per chi ha rinunciato al viaggio sui treni di lunga percorrenza sarà
comunque riconosciuto un rimborso del 100% del biglietto non utilizzato
indipendentemente dall’avvenuta soppressione del treno.<br />
Per Trenitalia è possibile richiedere il rimborso presso la
biglietteria al momento in cui si è verificato l’impedimento al viaggio.
In caso di biglietto acquistato on line o tramite call center e non
ancora ritirato, o di ticketless è invece possibile richiedere il
rimborso integrale senza trattenute telefonando al call center di
Trenitalia (a pagamento) o compilando <a href="http://reclami-e-%20suggerimenti.trenitalia.com/rimborsi/Anagrafica.aspx" rel="noopener" target="_blank">il modulo di rimborso</a> sul sito di Trenitalia , indicando il codice identificativo di prenotazione (PNR).<br />
Se il rimborso non viene riconosciuto è possibile richiederlo
inoltrando la richiesta direttamente a Trenitalia. Se Trenitalia prevede
che il ritardo in partenza o in arrivo sia superiore a 60 minuti il
viaggiatore ha diritto:<br />
<ul>
<li>
a ricevere pasti e bevande;<br />
</li>
<li>
al pernottamento e al rimborso delle spese per informare i familiari
del ritardo nell'arrivo, se il viaggio non può continuare nello stesso
giorno e non risulti possibile la prosecuzione con autoservizi
sostitutivi (bus o taxi).<br />
</li>
</ul>
Se questa assistenza non viene prestata, sarà possibile richiedere un risarcimento danni.<br />
<br />
<u>Ricordiamo che per i disagi subiti nelle giornate del 26, 27 e 28 febbraio, il termine entro cui presentare la domanda è fissato al 31 marzo 2018.</u> <br />
<br />
<b>Rimborsi e indennizzi per i passeggeri di Italo</b><br />
Per chi ha viaggiato con Italo ed è giunto a destinazione con ritardi
superiori ai 60 minuti, l’erogazione degli indennizzi avverrà in
maniera automatica entro il prossimo 11 marzo, senza bisogno di una
espressa richiesta del passeggero.<br />
Per ritardi superiori ai 120 minuti è invece previsto un indennizzo
eccezionale del 100%, invece del normale indennizzo del 50% previsto
dalla normativa vigente.<br />
Per chi ha rinunciato al viaggio sarà in ogni caso riconosciuto un rimborso del 100%.<br />
Sia per Italo che per Trenitalia sarà comunque possibile chiedere il risarcimento di eventuali danni subiti a causa dei ritardi
accumulati dai treni, ad esempio per la mancata partecipazione ad un concorso o la perdita di un affare.www.consumatoriparma.orghttp://www.blogger.com/profile/03106825107165851621noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4080769928241754646.post-80348273679279931222018-02-28T17:59:00.000+00:002018-02-28T17:59:14.462+00:00BIOMASSE LEGNOSE: LA DISCIPLINA REGIONALEL´uso di<strong> legna, cippato e pellet</strong> - genericamente denominati <strong>biomassa legnosa</strong>
- nei settori della produzione di energia per scopi civili, ossia nei
moderni sistemi di riscaldamento come caldaie, stufe, camini e altri
apparecchi domestici, è aumentato negli ultimi anni, grazie sia a norme
europee che nazionali, atte principalmente a promuovere l’uso di energia
da fonti rinnovabili, sia per il vantaggio economico derivante
dall’utilizzo di tali fonti, rispetto ad altri combustibili.
<strong>L´impatto dell´uso delle biomasse legnose per il riscaldamento domestico sull´emissione di polveri in atmosfera</strong>Vista tale crescita risultava importante <strong>valutare l’impatto dell´uso di questi combustibili in termini di contributo all’inquinamento atmosferico</strong>.
Le biomasse legnose, se non gestite correttamente all’interno del
processo di combustione, nell’impianto e nelle emissioni, possono
provocare l’immissione in atmosfera di polveri di diverso diametro,
alcuni composti organici volatili e ossidi di azoto.<br />Ad oggi i
principali composti e le specie chimiche rintracciabili nel materiale
particolato e nelle particelle derivanti dalla combustione della legna,
sono il carbonio elementare e organico, alcuni elementi come il potassio
e il cloro e il levoglucosano - uno zucchero caratteristico della
decomposizione termica della cellulosa.<br />I quantitativi di queste sostanze emessi in aria dipendono da diversi fattori fra cui:<br />
<ul>
<li>il tipo di caldaia e le sue caratteristiche energetiche ed emissive,</li>
<li>la sua frequenza di manutenzione,</li>
<li>la tipologia di biomassa legnosa utilizzata.</li>
</ul>
<strong>Alcune risposte: il progetto Supersito</strong>Per
aiutare a comprendere il reale impatto in atmosfera delle diverse fonti
di inquinamento, e quindi anche della legna e i suoi derivati, Arpae e
la Regione Emilia-Romagna hanno realizzato il progetto<strong> <a href="https://www.arpae.it/index.asp?idlivello=1459" target="_blank" title="link supersito">Supersito</a></strong>, i cui primi risultati sono stati presentati nel 2016.<br />Fra
i diversi obiettivi del progetto vi era anche lo studio della
composizione chimica del PM2.5, al fine di valutarne l’origine, in
diversi siti della regione: tre urbani (Bologna, Parma e Rimini) e uno
rurale (San Pietro Capofiume, Molinella - Bo).<br />Attraverso le analisi
del profilo chimico del PM2.5 misurato nelle stazioni sopra citate -
ioni, specie del carbonio e metalli - il progetto Supersito è stato in
grado di mettere in evidenza come la sorgente legata alla biomassa
legnosa rappresenti, anche per la nostra regione, una fonte importante
di particolato fine. Dai dati ottenuti la biomassa legnosa risulta essere
la principale sorgente di PM2.5 in tutti i siti durante la stagione
fredda, ed è presente anche durante il periodo estivo, pur mostrando
ovviamente contributi inferiori.<br />L’apporto stimato alla massa del
PM2.5 di tale fonte sembra variare da circa il 25% al 40% durante la
stagione fredda e da circa il 10% al 20% durante la stagione
calda. Probabilmente, in aggiunta al contributo della combustione della
biomassa, anche la cottura di cibo in forni con grigliatura a legna o
carbone, la combustione a cielo aperto di sfalci e potature agricole
possono essere una fonte: il loro apporto in termini percentuali può
essere non trascurabile, in particolare nella stagione calda.<br /><strong>La combustione della biomassa legnosa può quindi avere</strong>, come dimostrato dallo studio Supersito e da altre numerose ricerche internazionali, <strong>un impatto ambientale non trascurabile.</strong><br />
<br />
<strong>Il PAIR2020 e le regole per l´uso di biomasse legnose per il riscaldamento domestico</strong>Il <strong><a href="https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=3890&idlivello=2054" target="_blank" title="Link PAIR">Piano Aria Integrato Regionale dell’Emilia-Romagna (PAIR 2020)</a></strong>,
approvato ed entrato in vigore nell’aprile 2017, mira a ridurre i
livelli degli inquinanti sul territorio regionale e rientrare nei valori
limite definiti dalla normativa (Direttiva 2008/50/CE e del D.Lgs.
155/2010) e <strong>tiene conto anche dell’impatto sull’inquinamento atmosferico dell’uso delle biomasse legnose regolamentandone l’utilizzo</strong>.<br />Nella
stessa direzione va il Decreto Ministeriale del 7 novembre 2017 n.186:
“Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e
delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di
calore alimentati a biomasse combustibili solide”. Tale regolamento
stabilisce i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di
una certificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con
legna da ardere, carbone di legna e biomasse combustibili. Individua,
inoltre, le prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi di
qualità, i relativi metodi di prova e le verifiche da eseguire ai fini
del rilascio della certificazione ambientale, nonché appositi
adempimenti relativi alle indicazioni da fornire circa le corrette
modalità di installazione e gestione dei generatori di calore che hanno
ottenuto la certificazione ambientale.<br />
<br />www.consumatoriparma.orghttp://www.blogger.com/profile/03106825107165851621noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4080769928241754646.post-23026624287235173142018-02-08T10:38:00.000+00:002018-02-08T11:00:15.935+00:00ASSEGNI E CONTANTI: LE REGOLE DA SAPERE<div style="text-align: justify;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://3.bp.blogspot.com/-2-l-vZ-AQSs/WnwsGzdywzI/AAAAAAAAAHw/D1SlT_Y-ut8qT9Pmh58nIMJLtQYZOiGhwCLcBGAs/s1600/banca.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="116" data-original-width="174" height="116" src="https://3.bp.blogspot.com/-2-l-vZ-AQSs/WnwsGzdywzI/AAAAAAAAAHw/D1SlT_Y-ut8qT9Pmh58nIMJLtQYZOiGhwCLcBGAs/s1600/banca.jpg" width="461" /></a></div>
<br />
Ricordiamo le principali regole di utilizzo del contante, degli
assegni e dei libretti al portatore contenute nel Decreto legislativo n.
231 del 2007 che disciplina la normativa di prevenzione dei fenomeni
del riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose e di
finanziamento del terrorismo aggiornata con il Decreto Legislativo 90
del 2017. Le 10 cose da sapere e a cui fare attenzione: </div>
<ol>
<li><div style="text-align: justify;">
è vietato il trasferimento tra
privati, senza avvalersi dei soggetti autorizzati (ad esempio banche),
di denaro contante e di titoli al portatore (ad esempio assegni senza
indicazione del beneficiario) di importo complessivamente pari o
superiore a 3.000 euro;</div>
</li>
<li><div style="text-align: justify;">
gli assegni bancari, circolari o
postali di importo pari o superiore a 1.000 euro devono riportare -
oltre a data e luogo di emissione, importo e firma - l’indicazione del
beneficiario e la clausola “non trasferibile”.<span style="color: yellow;"> <span style="background-color: yellow;"><span style="color: black;"><b>Fai quindi attenzione se
utilizzi un modulo di assegno che hai ritirato in banca da molto tempo e
verifica se l’assegno reca la dicitura “non trasferibile”. Se la
dicitura non è presente sull’assegno ricordati di apporla per importi
pari o superiori a 1.000 euro;</b> </span></span></span></div>
</li>
<li><div style="text-align: justify;">
le banche, alla luce delle
disposizioni di legge, consegnano automaticamente alla clientela assegni
con la dicitura prestampata di non trasferibilità;</div>
</li>
<li><div style="text-align: justify;">
chi vuole utilizzare assegni in
forma libera, per importi inferiori a 1.000 euro, può farlo presentando
una richiesta scritta alla propria banca;</div>
</li>
<li><div style="text-align: justify;">
per ciascun assegno rilasciato o
emesso in forma libera e cioè senza la dicitura “non trasferibile” è
previsto dalla legge il pagamento a carico del richiedente l’assegno di
un’imposta di bollo di 1,50 euro che la banca versa allo Stato;</div>
</li>
<li><div style="text-align: justify;">
è vietata l’apertura di conti o
libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia ed è
anche vietato il loro utilizzo anche laddove aperti in uno Stato estero;
i libretti di deposito, bancari e postali, possono essere emessi solo
in forma nominativa e cioè intestati ad una o più persone determinate; </div>
</li>
<li><div style="text-align: justify;">
<b><span style="background-color: yellow;">per chi detiene ancora libretti al
portatore è prevista una finestra di tempo per l'estinzione, con
scadenza il 31 dicembre 2018, resta comunque vietato il loro
trasferimento;</span></b></div>
</li>
<li><div style="text-align: justify;">
in caso di violazioni per la soglia
dei contanti e degli assegni (come la mancata indicazione della clausola
“Non trasferibile”) la sanzione varia da 3.000 a 50.000 euro;</div>
</li>
<li><div style="text-align: justify;">
per il trasferimento dei libretti al
portatore la sanzione può variare da 250 a 500 euro. La stessa sanzione
si applica nel caso di mancata estinzione dei libretti al portatore
esistenti entro il termine del 31 dicembre 2018;</div>
</li>
<li><div style="text-align: justify;">
per l’utilizzo, in qualunque forma,
di conti o libretti anonimi o con intestazione fittizia la sanzione è in
percentuale e varia dal 10 al 40% del saldo.</div>
</li>
</ol>
www.consumatoriparma.orghttp://www.blogger.com/profile/03106825107165851621noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4080769928241754646.post-8283517678452861182018-02-01T22:14:00.002+00:002018-02-03T10:15:47.382+00:00BIOTESTAMENTO: LE NOVITA' DELLA LEGGE<div style="text-align: justify;">
E' entrata in vigore la legge sul testamento
biologico n. 219/2017, che introduce la novità delle Dat, disposizioni anticipate di
trattamento, in base alle quali le persone possono dare indicazioni sui
trattamenti sanitari da ricevere o rifiutare qualora si
trovassero in stato di eventuale futura incapacità. Vediamo meglio di che cosa si tratta.</div>
<b>Che cosa sono le Dat?</b>
<br />
Sono delle disposizioni che la persona, in previsione
di una eventuale futura incapacità, può esprimere in
merito alla accettazione o rifiuto di determinati trattamenti sanitari.<br />
<span class="clearfix"></span>
<br />
<b>Chi può fare le Dat?<br />
</b>Qualunque persona che sia maggiorenne e capace di intendere e volere.<br />
<b>In che forma si possono manifestare le Dat?</b>
<br />
- Atto pubblico notarile;<br />
- Scrittura privata autenticata dal notaio;<br />
- Scrittura privata semplice consegnata personalmente all'ufficio dello Stato civile del Comune di residenza. <br />
<b>Occorre una preventiva consultazione con un medico?<br />
</b>Sì, la legge stabilisce che la persona acquisisca
adeguate informazioni sulle conseguenze delle proprie scelte.<br />
<b>Si possono revocare o modificare le Dat?<br />
</b>Certamente, è possibile in qualunque momento:<br />
- utilizzando la stessa forma con cui sono state rilasciate;<br />
- mediante dichiarazione verbale o
videoregistrazione raccolta da un medico alla presenza di due testimoni.<br />
<b>Dove viene pubblicizzata la Dat?<br />
</b>- In un registro comunale (ove già istituito);<br />
- In un registro
sanitario elettronico su base regionale, ove le Regioni abbiano
istituito una modalità telematica di gestione della cartella clinica. In
tal caso il disponente ha la scelta se far pubblicare copia della Dat
ovvero lasciare solo indicazioni di chi sia il fiduciario o dove siano
reperibili in copia.<br />
<b>Si può nominare un terzo che si interfacci con i medici?</b><b>
</b><br />
Sì, la legge prevede la possibilità di nominare un
fiduciario che sostituisca il disponente divenuto incapace nei rapporti
con i medici, eventualmente consentendo
di disattenderle, di concerto con il medico, solo nel caso in cui: <br />
- appaiano palesemente incongrue;<br />
- non siano corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente;<br />
- siano sopravvenute terapie non prevedibili alla data di redazione delle Dat.<br />
<b>Cosa succede in caso di contrasto tra il fiduciario e il medico?<br />
</b>La legge prescrive che in tal caso la decisione venga rimessa al Giudice Tutelare. <br />
<b>Se viene revocato il fiduciario senza sostituzione o questi rinunzia le Dat perdono efficacia?</b><br />
Le Dat conservano sempre il loro valore prescrittivo. In mancanza del fiduciario, sarà il giudice tutelare a nominare un amministratore
di sostegno.www.consumatoriparma.orghttp://www.blogger.com/profile/03106825107165851621noreply@blogger.com0