In base all'articolo 5, comma 36 del decreto-legge 953/1982, la perdita
di possesso del veicolo, conseguente al provvedimento della P.A., fa
venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi successi
vi a quelli in cui è stata eseguita l'annotazione.
Infatti la Corte Costituzionale, con sentenza n. 288/2012, ha stabilito che
la norma regionale, che disponga l'esclusione dell'esenzione dall'obbli
go del pagamento della tassa automobilistica regionale in caso di fermo
amministrativo o giudiziario, viola la competenza esclusiva dello Stato
in materia di tributi erariali, poichè è tributo proprio derivato relativamen
te al quale la Regione non può modificarne il presupposto e i soggetti
d'imposta (attivi e passivi); può modificarne le aliquote nel limite massi
mo fissato dal comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 504 del
1992 (tra il 90 e il 110 per cento degli importi vigenti nell'anno preceden
te); può disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti di legge, e
quindi non può escludere esenzioni, detrazioni e deduzioni già previste
dalla legge statale».
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