Dal 1° luglio 2018 entra in vigore il nuovo Codice del Turismo, che modifica la previgente normativa.
In particolare, il termine “pacchetto” andrà riferito alla
combinazione di almeno due tipi di servizi turistici.
La Direttiva comunitaria introduce poi la figura dei “servizi turistici collegati”,
consistenti nella vendita di almeno due servizi turistici principali
con la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori dei
servizi attraverso l’intervento di un professionista. Al fine di
garantire una concorrenza leale e la protezione dei viaggiatori, è
previsto l’obbligo di informare i viaggiatori che non stanno acquistando
un pacchetto turistico, e di fornire prove sufficienti della
sussistenza di garanzie a fronte dei rimborsi delle somme versate e del
rimpatrio in caso d'insolvenza.
Restano esclusi: i pacchetti o servizi turistici di breve durata (inferiori alle 24
ore); i pacchetti o servizi turistici organizzati, senza
fini di lucro, occasionalmente e solo per un gruppo limitato di
viaggiatori; i pacchetti o servizi turistici collegati che si
rivolgono a “professionisti” nel quadro di un accordo generale tra un
professionista ed un’altra persona fisica o giuridica.
Il capo II della direttiva "Obbligo di informazione e contenuto del contratto di pacchetto turistico", introduce a carico dell’organizzatore del viaggio l’obbligo di fornire
al viaggiatore, prima della conclusione del contratto, informazioni
chiare e comprensibili sui principali obblighi e diritti del contratto.
Inoltre, al viaggiatore deve essere rilasciata una copia del contratto
contenente, oltre alle informazioni precontrattuali, una serie di
informazioni aggiuntive, concernenti, tra le altre, le responsabilità e
gli obblighi di assistenza a carico dell’organizzatore. L’organizzatore
ha inoltre l’onere di fornire una serie di moduli informativi standard,
che hanno la funzione di rendere edotti i viaggiatori dell’applicabilità
della Direttiva, nonché dei loro diritti fondamentali ai sensi della
stessa.
Il capo III della Direttiva, intitolato “Modifiche del contratto di pacchetto turistico prima dell’inizio del pacchetto”,
introduce all’art. 12 un’altra importante novità rispetto alla
Direttiva del 1990, prevedendo la possibilità per il viaggiatore di
cancellare prima della partenza, gratuitamente e senza alcuna penale, la
vacanza prenotata, qualora nel paese di destinazione o nelle immediate
vicinanze si siano verificate circostanze eccezionali ed inevitabili che
abbiano un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del viaggio. In questi
casi il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti
effettuati per il pacchetto ma non anche ad un indennizzo supplementare.
La
norma ha portata innovativa poiché codifica il principio, applicato
nella prassi commerciale del settore ma senza alcuna copertura di norma
positiva specifica, della possibilità di recesso del viaggiatore dal
pacchetto prima dell’inizio di esecuzione, a fronte del pagamento allo
stesso di “spese di risoluzione adeguate e giustificabili”
(così nel testo dell’art. 12 della nuova Direttiva), sostanzialmente
rappresentate nella prassi commerciale del nostro ordinamento dalle
“penali da annullamento”.
Sempre allo stesso capo, la nuova Direttiva disciplina anche la possibilità da parte dell’organizzatore di modifica delle condizioni contrattuali in maniera unilaterale a condizione che:
a) l’organizzatore si sia riservato tale diritto nel contratto; b) la
modifica sia di scarsa importanza; c) l’organizzatore dia notizia della
modifica al viaggiatore in modo chiaro comprensibile ed evidente. Con
riferimento alla revisione del prezzo del pacchetto turistico, essa è
consentita soltanto in ipotesi tassative e solo se espressamente
prevista nel testo del contratto. Peraltro si stabilisce che la modifica del prezzo non possa superare l’8%
del costo complessivo del pacchetto (e non più il 10% come previsto
dall’art. 40 del Codice del Turismo) e che, diversamente, il viaggiatore
può cancellare la prenotazione senza penali, oppure, accettare un
pacchetto in “riprotezione”.
A
tutela del viaggiatore la Direttiva del 2015, in continuità con la
normativa precedente, riconosce inoltre il diritto di cessione del
contratto di pacchetto turistico, specificando però che la comunicazione
all’organizzatore deve avvenire almeno 7 giorni prima dell’inizio della vacanza.
Esaminando il capo IV della Direttiva, intitolato “Esecuzione del contratto di pacchetto turistico”,
l’art. 13. 1 della Direttiva 2015/2302 attribuisce all’organizzatore la
responsabilità per la corretta esecuzione dei servizi compresi nel
pacchetto, rimettendo ai legislatori nazionali la facoltà di introdurre
un’eventuale responsabilità solidale del venditore. Si ricordi che già
oggi, ai sensi dell’art. 43 del Codice del Turismo, l'organizzatore o
l'intermediario che si avvale di altri prestatori di servizi é comunque
tenuto a risarcire il danno sofferto dal turista, salvo il diritto di
rivalersi nei loro confronti.
Innovativo è il successivo art. 13.7 che introduce a carico dell’organizzatore uno specifico obbligo di assistenza
nel caso in cui si verifichi l’impossibilità di proseguire il viaggio e
di rimpatriare il viaggiatore per circostanze inevitabili e
straordinarie, ponendo a suo carico i costi di alloggio del viaggiatore
per un periodo non superiore a tre notti. L’art. 17, invece, sulla
falsariga di quanto già previsto nella Direttiva del 1990, prevede che
gli organizzatori di pacchetti turistici forniscano una garanzia per il
rimborso di tutte le somme pagate dai viaggiatori nella misura in cui i
servizi pertinenti non siano eseguiti a causa del loro stato di
insolvenza. Ove i servizi includano il trasporto passeggeri, la garanzia
deve prevedere anche il rimpatrio dei viaggiatori. La garanzia deve coprire i costi ragionevolmente prevedibili, vale a dire “gli
importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in
relazione a pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso
tra gli acconti e il saldo finale e del completamento dei pacchetti,
nonché del costo stimato per i rimpatri in caso di insolvenza
dell'organizzatore” (art. 17.2).
Rispetto
alla disciplina precedente, il legislatore europeo ha rimosso il
riferimento alla necessità di dimostrare di disporre di sufficienti
garanzie, Limitandosi a disporre che “gli Stati membri provvedono
affinché i professionisti che agevolano servizi turistici collegati
forniscano una garanzia per il rimborso di tutti i pagamenti che
ricevano dai viaggiatori” (art. 19). Ai viaggiatori deve essere
inoltre sempre essere concessa la possibilità di contattare
l'organizzatore tramite il venditore (art. 15), che ha l’onere di
inoltrare i messaggi ricevuti senza ritardi. La stessa norma dispone
inoltre che “ai fini del rispetto dei termini o dei periodi di
prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o
reclami di cui al primo comma è considerata data di ricezione anche per
l'organizzatore”.
L’art. 16 introduce, sempre a carico dell’organizzatore, un ulteriore obbligo di prestare assistenza al viaggiatore che si trovi in difficoltà durante il viaggio,
fornendogli le informazioni necessarie sui servizi sanitari e
sull’assistenza consolare, oltre che un aiuto pratico nelle
comunicazioni a distanza, nel predisporre un piano di viaggio e nel
trovare servizi turistici alternativi. Rimangono invece invariati
rispetto alla normativa attuale: (i) il diritto di regresso
dell’organizzatore e/o del venditore verso i terzi fornitori dei servizi
compresi nel pacchetto (art. 43 Codice del Turismo); (ii) l’esonero di
responsabilità qualora l’organizzatore dimostri che l’inadempimento è
imputabile al viaggiatore, ad un terzo estraneo, a circostanze inevitabili e straordinarie
(art. 46 Codice del Turismo).
Anche la nuova Direttiva, così come la precedente, prevede dei limiti risarcitori
per i danni, diversi da quella alla persona, derivanti
dall’inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che
formano oggetto del servizio tutto compreso. Tuttavia la Direttiva del
2015 dispone che gli Stati membri, nella misura in cui convenzioni
internazionali non vincolanti l’Unione Europea limitano l’indennizzo
dovuto da un fornitore di servizi, hanno facoltà di applicare tale
limitazione purché non sia inferiore al triplo del prezzo totale del
pacchetto. Rispetto invece alle convenzioni internazionali che vincolano
l’Unione Europea non sembrano esservi margini di discrezionalità per
gli Stati membri: l’art. 14.4 della Direttiva prevede infatti, che “all’organizzatore si applicano le stesse limitazioni”.
Infine,
all’art. 14.5 è previsto il diritto di cumulo delle azioni spettanti ai
viaggiatori ai sensi dei regolamenti comunitari e delle convenzioni
internazionali, potendo i viaggiatori presentare denunce e reclami
contemporanei sulla base delle diverse normative, con l’obbligo però di
decurtare il risarcimento o la riduzione del prezzo riconosciuti ai
sensi della Direttiva di quanto ottenuto sulla base delle altre
normative (e.g. compensazione pecuniaria per ritardo aereo superiore
alle 3 ore ex Regolamento europeo 261/2004) per evitare un risarcimento
eccessivo.
Infine, l’art. 14 della Direttiva UE n. 2015/2302 riconosce al viaggiatore il “diritto di presentare denuncia a norma della presente direttiva [o dei] regolamenti [n. 261/2004, n. 1371/2007, n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 1177/2010 e n. 181/2011] e convenzioni internazionali” applicabili, disponendo che “il periodo di prescrizione per presentare denuncia ai sensi del presente articolo non può essere inferiore a due anni”.
Attualmente, il Codice del Turismo dispone che il diritto al risarcimento del danno alla persona “si
prescrive in tre anni dalla data del rientro del turista nel luogo di
partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene
all’inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto
turistico per le quali si applica l’articolo 2951 del codice civile”
(art. 44). Ai sensi dell’art. 45 del Codice del Turismo, il diritto al
risarcimento dei danni diversi da quelli alla persona si prescrive
invece in un anno dal rientro del turista nel luogo di partenza.
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