venerdì 24 febbraio 2017

EQUITALIA: GUIDA ALLA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE

Il 31 marzo scade il termine per la presentazione delle istanze di adesione alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali (meglio conosciuta come “rottamazione”).
Chi aderisce pagherà l’importo delle cartelle senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
La rottamazione riguarda i ruoli relativi a imposte e tributi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2016. Non rientrano nella sanatoria i ruoli relativi all’Iva riscossa all’importazione, al recupero di aiuti di Stato, ai crediti da danno erariale per sentenze di condanna della Corte dei Conti, alle ammende e alle sanzioni pecuniarie dovute per provvedimenti e sentenze penali di condanna.
La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata può essere presentata dal contribuente compilando l’apposito modello di domanda DA1 pubblicato su sito di Equitalia e scaricabile al seguente link:  modello ufficiale domanda definizione agevolata Equitalia.
Una volta compilata e firmata, la domanda potrà essere presentata presso gli sportelli Equitalia o tramite invio alla casella e-mail o Pec della Direzione regionale di Equitalia.  La domanda deve essere inviata o consegnata entro il 31 marzo 2017.
La domanda può essere presentata anche tramite un delegato. Il modello DA1 prevede infatti una sezione da compilare nell’ipotesi di presentazione della dichiarazione da parte di un soggetto diverso dal richiedente.
La rottamazione consente di pagare il debito, senza sanzioni e con l’azzeramento degli interessi di mora, in un’unica soluzione (a luglio 2017) o in 5 rate.
Rientrano nella definizione agevolata i carichi già interessati da provvedimenti di rateizzazione in essere alla data del 24/10/2016 a condizione che, entro il 31 marzo 2017, risulti saldato l’importo delle rate scadenti al 31 dicembre 2016.


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