lunedì 12 marzo 2012

12/ Carovita? Iva sulla Tia, rimborsi dovuti

La tariffa rifiuti non deve essere assoggettata a Iva. Si tratta infatti di un’entrata tributaria che, in quanto tale, non può mai costituire il corrispettivo di un servizio reso. Questo è quanto ha ribadito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3756 del 9 marzo scorso, in aperto contrasto con la tesi espressa dal Dipartimento delle politiche fiscali, nella circolare n. 3 del 2010.
Con quest’ultimo documento, le Finanze avevano tentato di bloccare le istanze di rimborso dei contribuenti rilevando la continuità esistente tra la Tia1 (articolo 49, Dlgs 22/1997) e la Tia2 (articolo 238, Dlgs 152/2006). La Tia2 è stata, infatti, dichiarata entrata patrimoniale, soggetta a Iva, con la disposizione interpretativa di cui all’articolo 14, comma 33, Dl 78/2010. Senonché, proprio questa tesi è stata smentita dall’ultima pronuncia della Cassazione, che apre di nuovo la strada ai rimborsi.


Scarica gratuitamente il modulo di rimborso, cliccando sul link qui  sottostante http://www.consumatoriparma.it/Richiesta_rimborso_iva_rifiuti.pdf

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