venerdì 13 giugno 2014

Spiaggia: l'accesso è libero

L'articolo 1, comma 251, della legge 296/2006 obbliga i titolari delle concessioni a "consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione". Pertanto, i gestori di uno stabilimento balneare, possono chiedere il pagamento SOLO per usufruire di determinati servizi privati, quali ad esempio le docce, i bagni, gli spogliatoi. Rimane invece PER TUTTI, clienti e non, nei famosi 5 metri di spiaggia demaniale di fronte al mare, il divieto di posizionare sdraio, ombrelloni e altri oggetti ingombranti, al fine di consentire il passaggio dei bagnanti oltre al tempestivo soccorso in mare, in caso di emergenza.

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