venerdì 15 aprile 2011

Consorzio di bonifica: ecco chi paga e perchè

La Legge Regionale 2 agosto 1984 n. 42, con riferimento al R.D. 13.02.1933 n. 215 e agli artt. da 857 a 865 del c.c., stabilisce che i proprietari dei beni immobili, ricadenti in un comprensorio classificato di bonifica, sono tenuti a contribuire alle spese di esercizio e manutenzione delle opere nonchè alle spese di funzionamento del consorzio. L'obbligo della contribuenza è commisurato al beneficio conseguito o conseguibile dall'attività del consorzio di bonifica, che consiste:
- in pianura nella raccolta, allontanamento e smaltimento delle acque meteoriche, nonchè nella difesa dalle acque di monte, per la protezione da esondazioni ed allagamenti e, per i soli terreni, nella distribuzione di acqua per usi irrigui;
- in montagna nella vigilanza, monitoraggio, progettazione e realizzazione di opere di bonifica poste a difesa dei versanti e delle pendici e per la miglior fruibilità degli immobili.
Pertanto, qualora non si ritenesse dovuto tale tributo, consigliamo innanzitutto, di verificare se il bene rientra nel piano di classifica approvato dalla Regione Emilia-Romagna.

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