Nella sentenza n. 17024/2015, la Corte di Cassazione
ha dichiarato che un consumatore non può essere
obbligato a comunicare mediante lo specifico modulo assicurativo, poiché ciò viola
il principio della libertà di forma. Il
beneficiario poi, non deve necessariamente inoltrare la sua richiesta
all’ufficio competente interno della compagnia assicuratrice, che non ha più il diritto di chiedere la cartella clinica. Infatti il beneficiario deve
soltanto comprovare la morte dell’assicurato, mentre la prova di un’eventuale esclusione della copertura resta in capo alla compagnia. Inoltre, non è possibile richiedere il testamento o la dichiarazione di eredità, non essendoci alcun legame con il diritto alla riscossione del capitale. Infine non si è tenuti a consegnare l’originale della
polizza, poichè l'assicurazione riesce comunque ad identificare il
beneficiario. Tali clausole sono state quindi dichiarate nulle, dal momento che imponevano formalistici ostacoli al
pagamento dell’indennizzo.
Nessun commento:
Posta un commento