giovedì 17 settembre 2015

Stop alle polizze vita vessatorie

Nella sentenza n. 17024/2015, la Corte di Cassazione ha dichiarato che un consumatore non può essere obbligato a comunicare mediante lo specifico modulo assicurativo, poiché ciò viola il principio della libertà di forma. Il beneficiario poi, non deve necessariamente inoltrare la sua richiesta all’ufficio competente interno della compagnia assicuratrice, che non ha più il diritto di chiedere la cartella clinica. Infatti il beneficiario deve soltanto comprovare la morte dell’assicurato, mentre la prova di un’eventuale esclusione della copertura resta in capo alla compagnia. Inoltre, non è possibile richiedere il testamento o la dichiarazione di eredità, non essendoci alcun legame con il diritto alla riscossione del capitale. Infine non si è tenuti a consegnare l’originale della polizza, poichè l'assicurazione riesce comunque ad identificare il beneficiario. Tali clausole sono state quindi dichiarate nulle, dal momento che imponevano formalistici ostacoli al pagamento dell’indennizzo. 

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