martedì 3 maggio 2011

Autovelox, si ma senza sorprese!

Il Codice della Strada, prevede in generale l’obbligo di contestare immediatamente la sanzione, ad esclusione delle infrazioni rilevate su autostrade, superstrade e nelle altre strade dove non è possibile fermare il trasgressore in condizioni di sicurezza: quest'ultima circostanza, deve però essere valutata dal Prefetto, che emette un apposito decreto, nel quale vengono individuati i tratti di strada che presentano tali caratteristiche.
Il verbale di contestazione, deve quindi contenere a pena di nullità:
  • i dati personali del proprietario o trasgressore;
  • i dati identificativi del veicolo;
  • data e luogo dell'infrazione;
  • modello, numero di matricola e omologazione dell'apparecchio;
  • margine percentuale di errore dello strumento;
  • verifica preventiva della funzionalità del rilevatore;
  • segnalazione della postazione e tipo di segnaletica utilizzata;
  • provvedimento prefettizio che individua le strade, diverse da autostrade e superstrade, nelle quali sarà possibile evitare la contestazione immediata;
  • indicazione preventiva della postazione di rilevamento della velocità (a mezzo di apposita segnaletica).
Ricordiamo infine che, per gli illeciti accertati dopo il 13 agosto 2010, il termine
per la notifica del verbale di contestazione al trasgressore, è ridotto da 150 giorni a 90
giorni
, in base alla Legge n. 120 del 29 luglio scorso.

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