mercoledì 28 febbraio 2018

BIOMASSE LEGNOSE: LA DISCIPLINA REGIONALE

L´uso di legna, cippato e pellet - genericamente denominati biomassa legnosa - nei settori della produzione di energia per scopi civili, ossia nei moderni sistemi di riscaldamento come caldaie, stufe, camini e altri apparecchi domestici, è aumentato negli ultimi anni, grazie sia a norme europee che nazionali, atte principalmente a promuovere l’uso di energia da fonti rinnovabili, sia per il vantaggio economico derivante dall’utilizzo di tali fonti, rispetto ad altri combustibili. L´impatto dell´uso delle biomasse legnose per il riscaldamento domestico sull´emissione di polveri in atmosferaVista tale crescita risultava importante valutare l’impatto dell´uso di questi combustibili in termini di contributo all’inquinamento atmosferico. Le biomasse legnose, se non gestite correttamente all’interno del processo di combustione, nell’impianto e nelle emissioni, possono provocare l’immissione in atmosfera di polveri di diverso diametro, alcuni composti organici volatili e ossidi di azoto.
Ad oggi i principali composti e le specie chimiche rintracciabili nel materiale particolato e nelle particelle derivanti dalla combustione della legna, sono il carbonio elementare e organico, alcuni elementi come il potassio e il cloro e il levoglucosano - uno zucchero caratteristico della decomposizione termica della cellulosa.
I quantitativi di queste sostanze emessi in aria dipendono da diversi fattori fra cui:
  • il tipo di caldaia e le sue caratteristiche energetiche ed emissive,
  • la sua frequenza di manutenzione,
  • la tipologia di biomassa legnosa utilizzata.
Alcune risposte: il progetto SupersitoPer aiutare a comprendere il reale impatto in atmosfera delle diverse fonti di inquinamento, e quindi anche della legna e i suoi derivati, Arpae e la Regione Emilia-Romagna hanno realizzato il progetto Supersito, i cui primi risultati sono stati presentati nel 2016.
Fra i diversi obiettivi del progetto vi era anche lo studio della composizione chimica del PM2.5, al fine di valutarne l’origine, in diversi siti della regione: tre urbani (Bologna, Parma e Rimini) e uno rurale (San Pietro Capofiume, Molinella - Bo).
Attraverso le analisi del profilo chimico del PM2.5 misurato nelle stazioni sopra citate - ioni, specie del carbonio e metalli - il progetto Supersito è stato in grado di mettere in evidenza come la sorgente legata alla biomassa legnosa rappresenti, anche per la nostra regione, una fonte importante di particolato fine. Dai dati ottenuti la biomassa legnosa risulta essere la principale sorgente di PM2.5 in tutti i siti durante la stagione fredda, ed è presente anche durante il periodo estivo, pur mostrando ovviamente contributi inferiori.
L’apporto stimato alla massa del PM2.5 di tale fonte sembra variare da circa il 25% al 40% durante la stagione fredda e da circa il 10% al 20% durante la stagione calda. Probabilmente, in aggiunta al contributo della combustione della biomassa, anche la cottura di cibo in forni con grigliatura a legna o carbone, la combustione a cielo aperto di sfalci e potature agricole possono essere una fonte: il loro apporto in termini percentuali può essere non trascurabile, in particolare nella stagione calda.
La combustione della biomassa legnosa può quindi avere, come dimostrato dallo studio Supersito e da altre numerose ricerche internazionali, un impatto ambientale non trascurabile.

Il PAIR2020 e le regole per l´uso di biomasse legnose per il riscaldamento domesticoIl Piano Aria Integrato Regionale dell’Emilia-Romagna (PAIR 2020), approvato ed entrato in vigore nell’aprile 2017, mira a ridurre i livelli degli inquinanti sul territorio regionale e rientrare nei valori limite definiti dalla normativa (Direttiva 2008/50/CE e del D.Lgs. 155/2010) e tiene conto anche dell’impatto sull’inquinamento atmosferico dell’uso delle biomasse legnose regolamentandone l’utilizzo.
Nella stessa direzione va il Decreto Ministeriale del 7 novembre 2017 n.186: “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”. Tale regolamento stabilisce i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con legna da ardere, carbone di legna e biomasse combustibili. Individua, inoltre, le prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi di qualità, i relativi metodi di prova e le verifiche da eseguire ai fini del rilascio della certificazione ambientale, nonché appositi adempimenti relativi alle indicazioni da fornire circa le corrette modalità di installazione e gestione dei generatori di calore che hanno ottenuto la certificazione ambientale.

giovedì 8 febbraio 2018

ASSEGNI E CONTANTI: LE REGOLE DA SAPERE


Ricordiamo le principali regole di utilizzo del contante, degli assegni e dei libretti al portatore contenute nel Decreto legislativo n. 231 del 2007 che disciplina la normativa di prevenzione dei fenomeni del riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose e di finanziamento del terrorismo aggiornata con il Decreto Legislativo 90 del 2017. Le 10 cose da sapere e a cui fare attenzione:  
  1. è vietato il trasferimento tra privati, senza avvalersi dei soggetti autorizzati (ad esempio banche), di denaro contante e di titoli al portatore (ad esempio assegni senza indicazione del beneficiario) di importo complessivamente pari o superiore a 3.000 euro;
  2. gli assegni bancari, circolari o postali di importo pari o superiore a 1.000 euro devono riportare - oltre a data e luogo di emissione, importo e firma - l’indicazione del beneficiario e la clausola “non trasferibile”. Fai quindi attenzione se utilizzi un modulo di assegno che hai ritirato in banca da molto tempo e verifica se l’assegno reca la dicitura “non trasferibile”. Se la dicitura non è presente sull’assegno ricordati di apporla per importi pari o superiori a 1.000 euro;
  3. le banche, alla luce delle disposizioni di legge, consegnano automaticamente alla clientela assegni con la dicitura prestampata di non trasferibilità;
  4. chi vuole utilizzare assegni in forma libera, per importi inferiori a 1.000 euro, può farlo presentando una richiesta scritta alla propria banca;
  5. per ciascun assegno rilasciato o emesso in forma libera e cioè senza la dicitura “non trasferibile” è previsto dalla legge il pagamento a carico del richiedente l’assegno di un’imposta di bollo di 1,50 euro che la banca versa allo Stato;
  6. è vietata l’apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia ed è anche vietato il loro utilizzo anche laddove aperti in uno Stato estero; i libretti di deposito, bancari e postali, possono essere emessi solo in forma nominativa e cioè intestati ad una o più persone determinate;
  7. per chi detiene ancora libretti al portatore è prevista una finestra di tempo per l'estinzione, con scadenza il 31 dicembre 2018, resta comunque vietato il loro trasferimento;
  8. in caso di violazioni per la soglia dei contanti e degli assegni (come la mancata indicazione della clausola “Non trasferibile”) la sanzione varia da 3.000 a 50.000 euro;
  9. per il trasferimento dei libretti al portatore la sanzione può variare da 250 a 500 euro. La stessa sanzione si applica nel caso di mancata estinzione dei libretti al portatore esistenti entro il termine del 31 dicembre 2018;
  10. per l’utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti anonimi o con intestazione fittizia la sanzione è in percentuale e varia dal 10 al 40% del saldo.

giovedì 1 febbraio 2018

BIOTESTAMENTO: LE NOVITA' DELLA LEGGE

E' entrata in vigore la legge sul testamento biologico n. 219/2017, che introduce la novità delle Dat, disposizioni anticipate di trattamento, in base alle quali le persone possono dare indicazioni sui trattamenti sanitari da ricevere o rifiutare qualora si trovassero in stato di eventuale futura incapacità. Vediamo meglio di che cosa si tratta.
Che cosa sono le Dat?
Sono delle disposizioni che la persona, in previsione di una eventuale futura incapacità, può esprimere in merito alla accettazione o rifiuto di determinati trattamenti sanitari.

Chi può fare le Dat?
Qualunque persona che sia maggiorenne e capace di intendere e volere.
In che forma si possono manifestare le Dat?
- Atto pubblico notarile;
- Scrittura privata autenticata dal notaio;
- Scrittura privata semplice consegnata personalmente all'ufficio dello Stato civile del Comune di residenza.
Occorre una preventiva consultazione con un medico?
Sì, la legge stabilisce che la persona acquisisca adeguate informazioni sulle conseguenze delle proprie scelte.
Si possono revocare o modificare le Dat?
Certamente, è possibile in qualunque momento:
- utilizzando la stessa forma con cui sono state rilasciate;
- mediante dichiarazione verbale o videoregistrazione raccolta da un medico alla presenza di due testimoni.
Dove viene pubblicizzata la Dat?
- In un registro comunale (ove già istituito);
- In un registro sanitario elettronico su base regionale, ove le Regioni abbiano istituito una modalità telematica di gestione della cartella clinica. In tal caso il disponente ha la scelta se far pubblicare copia della Dat ovvero lasciare solo indicazioni di chi sia il fiduciario o dove siano reperibili in copia.
Si può nominare un terzo che si interfacci con i medici?
Sì, la legge prevede la possibilità di nominare un fiduciario che sostituisca il disponente divenuto incapace nei rapporti con i medici, eventualmente consentendo di disattenderle, di concerto con il medico, solo nel caso in cui:
- appaiano palesemente incongrue;
- non siano corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente;
- siano sopravvenute terapie non prevedibili alla data di redazione delle Dat.
Cosa succede in caso di contrasto tra il fiduciario e il medico?
La legge prescrive che in tal caso la decisione venga rimessa al Giudice Tutelare.
Se viene revocato il fiduciario senza sostituzione o questi rinunzia le Dat perdono efficacia?
Le Dat conservano sempre il loro valore prescrittivo. In mancanza del fiduciario, sarà il giudice tutelare a nominare un amministratore di sostegno.

martedì 16 gennaio 2018

ESPOSTO CONTRO APPLE: IL MELAFONINO E' BACATO!

Apple sarebbe accusata di aver ridotto la durata degli iPhone, allo scopo di velocizzarne i tempi di sostituzione e quindi vendere di più. Il marchio della Mela ha effettivamente ammesso di rallentare i suoi dispositivi in funzione del deterioramento della batteria, ma nega di essere intervenuta per accorciarne il ciclo di vita.
L’iPhone è lo smartphone più popolare di tutti i tempi e solo nel 2017 ne sono stati venduti 223 milioni. Sarebbero dunque decine di milioni i consumatori ingannati, che avrebbero diritto ad essere risarciti.
L'avvio dell’inchiesta in Francia è però possibile poiché dal 2016 vige una legge che individua nell’obsolescenza programmata un vero e proprio reato per il quale è prevista una multa che varia da 300 mila euro al 5% del volume d’affari dell’azienda ritenuta colpevole.
In Italia una legge analoga non esiste ma l’Autorità garante della concorrenza e del mercato che era già intervenuta contro l'azienda di Cupertino riguardo alla violazione della garanzia legale, aprirà un ulteriore procedimento sanzionatorio, grazie agli esposti inviati dalle associazioni consumatori.

lunedì 1 gennaio 2018

BOLLETTE A 28 GIORNI: PARTONO LE DIFFIDE!

Tim, Vodafone, Wind Tre e Fastweb sono stati multati dall'AGCOM per non aver rispettato le modalità di fatturazione mensile a trenta giorni. Ma a noi non basta: vogliamo che restituiscano quanto pagato in più dai consumatori!
Infatti il D.L. 148/17 GU n.242 del 16-10-2017 (convertito con L. 172/17) obbliga le compagnie telefoniche a ripristinare la fatturazione mensile entro il 13 febbraio 2018, prevedendo in caso di violazione un indennizzo forfettario pari a 50 euro, maggiorato di 1 euro per ogni giorno successivo alla scadenza del suddetto termine. 
Gli operatori inoltre devono stornare gli importi corrispondenti al numero di giorni non fruiti dagli utenti a partire dal 23 giugno 2017, per il disallineamento tra il ciclo di fatturazione quadrisettimanale rispetto a quello mensile.

venerdì 22 dicembre 2017

FISCO: GARANTE ANNULLA DEBITO CONTRIBUENTE

L’ Agente di riscossione non dispone degli atti di notifica delle cartelle di pagamento? Il debito può essere annullato. Il Movimento Difesa del Cittadino dà notizia di un’importante vittoria per i contribuenti vessati da notifiche e atti di intimidazione di pagamento di debiti.  
Grazie al responsabile della sede di Parma, Michele Saldina, il Garante del contribuente ha emesso un provvedimento con cui annulla l’avviso di intimazione al pagamento dell’importo di circa 27.000 euro, recapitato ad una iscritta, poiché l’Agente della riscossione non dispone degli atti di notifica delle cartelle. La signora aveva provato più volte a chiedere l’esibizione della documentazione, ma Equitalia sosteneva di non essere obbligata a conservarla per oltre un quinquennio ed anzi la invitava a pagare subito, al fine di beneficiare dello sconto legato alla rottamazione delle cartelle.
Il Garante invece, dando ragione al Movimento Difesa del Cittadino, ha precisato che “il contribuente ha sempre il diritto di esaminare la regolarità della notificazione degli atti che l’Agente di riscossione afferma di avergli notificato” e che “l’obbligo di conservazione del materiale cartaceo per non oltre un quinquennio riguarda solo le procedure definite per estinzione della pretesa tributaria, quali il pagamento, l’annullamento dell’atto impositivo ed eventuali sanatorie previste dalla legge”.
Nonostante le promesse di trasparenza, il fisco italiano si mostra spesso arrogante. I contribuenti possono però reagire ai soprusi, anche con l'aiuto delle associazioni consumatori.


sabato 9 dicembre 2017

A NATALE BRINDA CON NOI!


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venerdì 24 novembre 2017

BLACK FRIDAY.....MA ACQUISTI TRASPARENTI!

Ormai i saldi tradizionali sono un concetto superato: adesso abbiamo il Black Friday (24 novembre). Il fenomeno, importato dagli Stati Uniti, si è diffuso in modo repentino anche nel nostro Paese tanto che  è da giorni che si viene tempestati di messaggi e annunci. Per gli amanti dell’elettronica, l’appuntamento è invece con il Cyber Monday (27 novembre).
Se da una parte non possiamo negare la forza di questi fenomeni globali che sfruttano al massimo le possibilità del commercio elettronico fornendo qualche occasione di risparmio prima dei tradizionali saldi, dobbiamo però fare attenzione a non cadere nelle solite trappole che, da sempre, si nascondono dietro le super offerte e gli acquisti compulsivi.
La prima cosa da fare, è dotarsi allora di un buon antivirus per proteggere pc e smartphone, limitando al minimo i rischi di attacchi esterni. E poi fare attenzione ai siti che nascondono il trucco delle vendite piramidali o catene di sant’antonio.
Ed ecco quindi il decalogo da tener sottomano per non restare impigliati in qualche brutta sorpresa.
  1. Digitare le giuste parole chiave fa la differenza: accertarsi che la ricerca conduca al sito diretto o a siti autorizzati alla vendita di quello che si sta cercando. Anche venditori truffaldini sfruttano indicizzazioni e campagne ad hoc per posizionarsi sui motori di ricerca.
  2. Leggere sempre le informazioni del prodotto e prestare attenzione alle foto: anche in rete le descrizioni devono essere complete ed esaustive, comprendendo tutte le informazioni necessarie per capire la qualità di quello che stiamo acquistando. Le immagini dei prodotti non devono lasciar dubbi a chi sta per effettuare l’acquisto, devono essere di buona qualità e inquadrare l’oggetto nel suo complesso, non basta il logo del marchio.
  3. Valutare da chi si acquista: quando si compra online lo si può fare direttamente dal sito dell’azienda oppure attraverso siti di intermediari. In quest’ultimo caso è bene verificare chi è il soggetto da cui si sta effettivamente acquistando. Nelle pagine web deve essere indicata la partita Iva, e per verificare che corrisponda ad una società reale, basta fare un veloce controllo sul sito dell’Agenzia delle entrate. A disposizione c’è un apposito motore di ricerca, che si trova facilmente nel portale. Scandagliando i contenuti in rete, si possono poi scovare utili informazioni dai commenti di altri utenti.
  4. Saldo vero o falso? Verificare che il saldo sia effettivo, controllando il prezzo originario del prodotto e la percentuale di ribasso. Non tutti i venditori indicano queste informazioni.
  5. Attenzione ai costi aggiuntivi: un prezzo troppo basso potrebbe nascondere un prodotto di minore qualità o addirittura falso. Ma facciamo attenzione anche ad eventuali spese di spedizione o imposte (IVA) che possono far lievitare notevolmente il prezzo iniziale. Un sito affidabile dà con chiarezza tutte le informazioni sui costi aggiuntivi.
  6. Attenzione alle catene di San’Antonio: sul web si stanno diffondendo siti specializzati in super offerte, dove è possibile trovare prodotti, dallo smartphone ultimo modello al capo d’abbigliamento firmato, scontati fino all’80%. Spesso però, dietro questi siti si cela il meccanismo della catena di Sant’Antonio che è alla base delle vendite piramidali. Lo sconto infatti, si applica solo a chi convince altri “amici” a fare acquisti che, a loro volta, dovranno convincere tanti altri consumatori ad acquistare dal sito seguendo lo stesso schema. Un vecchio trucco che è bene evitare per non rischiare brutte sorprese.
  7. I reclami: in caso di prodotto danneggiato o non conforme, il venditore ha l’obbligo di eseguire la riparazione o provvedere alla sostituzione della merce o, se non è possibile, applicare un’ulteriore riduzione del prezzo o restituire in toto quanto pagato. In caso di prodotti non richiesti, il consumatore non deve mai pagare nulla.
  8. Il diritto di recesso: anche online abbiamo a disposizione 14 giorni dalla consegna del prodotto per ripensarci e restituire quanto acquistato. Lo stabilisce il Codice del Consumo prevedendo però alcune eccezioni: è opportuno quindi verificare sempre le indicazioni sul recesso pubblicate dal venditore sul sito selezionato.
  9. Come pagare in sicurezza: sono tanti i modi per pagare online, dalle carte di credito o debito ai bonifici. L’importante è farlo in sicurezza, usando una connessione protetta, verificando che l’indirizzo web inizi per https (non http) ed accertandosi sempre che durante la transazione in basso a destra della finestra compaia l’immagine di un lucchetto. 
  10. Tutelare la privacy: controllare che sul sito sia presente l’informativa dedicata alla privacy, obbligatoria per i venditori e-commerce, con le modalità di trattamento dei dati e l’eventuale trasmissione a terzi delle informazioni personali. Il consiglio è di rilasciare solo i dati strettamente necessari per la transazione e la consegna dei beni.

sabato 11 novembre 2017

SOS TARI: VERIFICA LA BOLLETTA RIFIUTI

Dopo l’illecita applicazione delle tariffe rifiuti più alte per i non residenti, una nuova grande truffa si abbatte sui cittadini di tanti Comuni italiani.
La quota variabile della tariffa rifiuti che va computata una sola volta, considerando l’intera superficie dell’immobile, verrebbe replicata invece per le pertinenze, come se la presenza di garage e cantina moltiplicasse la capacità degli abitanti di produrre rifiuti.

In questo modo, Il Sole 24 Ore stima che per una famiglia di quattro persone che vivono in un appartamento da 100 metri quadrati con box e cantina. l'importo annuo della Tari salirebbe da 391 a 673 euro. 
Portando quindi le bollette rifiuti presso le nostre sedi, sarà possibile verificare la corretta applicazione della tariffa e chiedere il rimborso delle somme indebitamente pagate.

martedì 31 ottobre 2017

SAI GESTIRE I TUOI RISPARMI? PROVA CON NOI

Quante volte abbiamo speso soldi per acquistare un auto, l’ultimo smartphone, la lavatrice o la cucina nuova e ci siamo ritrovati, senza rendercene conto, con l’acqua alla gola? Gestire infatti il bilancio familiare e spendere in maniera oculata i nostri soldi, oggi necessita di grande attenzione, per evitare il rischio di incorrere nel sovraindebitamento, anche a causa della scarsa conoscenza e trasparenza del settore.
Per questo, nella Giornata dedicata al Risparmio,  presentiamo agli iscritti un servizio di informazione, volto alla ricerca preventiva del finanziamento più conveniente nonchè alla verifica del grado di sostenibilità economica, al fine di trovare una soluzione che permetta di vivere con la maggior tranquillità possibile. Se hai bisogno, contattaci!

giovedì 21 settembre 2017

MUTUI: OBBLIGATORIO INFORMARE SUL RISCHIO DI CAMBIO

Un istituto bancario che concede un mutuo in valuta estera deve fornire al mutuatario informazioni sufficienti a consentirgli di assumere la propria decisione con prudenza e piena consapevolezza.

Questa la decisione della Corte di giustizia europea, intervenuta sul caso della sig.ra Ruxandra Paula Andriciuc e di altre persone rumene, che negli anni 2007 e 2008, pur percependo i loro redditi in lei, avevano sottoscritto con la Banca Românească mutui espressi in franchi svizzeri.

I mutuatari affermavano infatti, che al momento della sottoscrizione dei contratti, la banca ha presentato il suo prodotto in modo distorto mettendo in rilievo unicamente i benefici che avrebbero potuto trarne, senza invece indicarne i potenziali rischi nonché la probabilità di una loro realizzazione. Secondo i mutuatari, la clausola controversa, deve quindi considerarsi abusiva.

Con la sentenza, la Corte rileva che il contratto deve esporre in concreto il meccanismo al quale si riferisce la clausola in questione, in modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi e comprensibili, le conseguenze economiche che gliene derivano.

Più in particolare, la Corte precisa che gli istituti finanziari devono fornire ai mutuatari informazioni che riguardano non solo il possibile apprezzamento o deprezzamento della valuta del mutuo, ma anche l'impatto che hanno sui rimborsi le variazioni del tasso di cambio e un aumento del tasso di interesse della valuta del mutuo.

Pertanto, nel caso in cui l'istituto non abbia adempiuto tali obblighi, e di conseguenza, sia possibile esaminare il carattere abusivo della clausola controversa, spetta al giudice nazionale valutare, da un lato la possibile inosservanza da parte della banca del requisito della buona fede, e dall'altro, la sussistenza di un eventuale significativo squilibrio tra le parti contraenti.



domenica 10 settembre 2017

TASSA RIFIUTI: STOP ALLE DIFFERENZE TRA RESIDENTI E NON

La tassa sui rifiuti non può essere più alta per i cittadini che non risiedono nel Comune. Lo ha deciso il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4223 del 6/9/2017.
La sentenza è chiara: “le Amministrazioni non possono determinare le tariffe in libertà, generando irragionevoli disparità tra categorie di superfici tassabili potenzialmente omogenee. Infatti, la discrezionalità di cui si avvale l’ente pubblico nel determinare le tariffe può avere solo natura tecnica e non politica. Si tratta di una sentenza molto importante che mette fine ad una sorta di gabella medievale, in base alla quale il cittadino non residente deve pagare un importo maggiorato per avvalersi degli stessi servizi offerti ai residenti". 
La sede di Parma assisterà tutti i soci-utenti, che intendono chiedere la restituzione degli importi pagati in eccesso..

lunedì 4 settembre 2017

VACCINAZIONI SCOLASTICHE: BASTA L'AUTOCERTIFICAZIONE

Per il solo anno scolastico 2017/2018, al fine di agevolare le famiglie con gli adempimenti previsti dalle nuove norme, sarà possibile autocertificare di aver richiesto alla ASL di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate.


La richiesta di vaccinazione potrà essere effettuata:
  • telefonicamente, purché la telefonata sia riscontrata positivamente, con un appuntamento fissato;
  • inviando una email all’indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) o certificata (PEC) di una delle ASL della regione di appartenenza;
  • spedendo una raccomandata con avviso di ricevimento.
Per le scuole dell’infanzia (incluse quelle private non paritarie) occorrerà presentare la documentazione richiesta entro l’11 settembre 2017



Per la scuola del I e II ciclo o nei centri di formazione professionale regionale la documentazione va presentata entro il 31 ottobre 2017 (o entro il 10 marzo per chi ha prodotto un’autocertificazione) e non costituisce requisito di accesso alla scuola.



La mancata presentazione della documentazione entro i termini previsti sarà comunque segnalata, entro i successivi 10 giorni, dal dirigente scolastico o dal responsabile del centro di formazione professionale regionale all’ASL territorialmente competente che, avvierà la procedura prevista per il recupero dell’inadempimento.



Tutti gli iscritti possono richiedere il modello di autocertificazione che abbiamo predisposto per la consegna a scuola, che deve essere sempre corredato del documento di identità di uno dei genitori, al nostro indirizzo parma@mdc.it.

giovedì 31 agosto 2017

CYBERBULLISMO: COME SEGNALARE AL GARANTE PRIVACY

Il 18 giugno scorso è entrata ufficialmente in vigore la legge per la lotta al cyberbullismo. Secondo quanto stabilito, se un minore ritiene di essere preso di mira sul web con foto e video o post che lo ritraggono in situazioni imbarazzanti o offensive può chiedere direttamente al social network che i contenuti in questione vengano rimossi.
Nel caso in cui la richiesta non venga soddisfatta, ci si può rivolgere al Garante per la protezione dei dati personali che entro 48 ore provvede in merito alla segnalazione. A questo scopo, il Garante ha predisposto un apposito modulo da compilare e inviare direttamente all’Autorità (cyberbullismo@gpdp.it).
Può essere compilato direttamente dai minori over 14 oppure da chi esercita la potestà genitoriale, nel caso dei più piccoli. Tramite esso possono essere segnalate diverse fattispecie di bullismo tramite il web: pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha l’obbligo di rispondere entro 48 ore dall’invio della segnalazione. A seguito della valutazione, l’Autorità potrà rigettarla, oppure se esistono gli estremi per ritenere fondato il reclamo, potrà procedere per adottare un provvedimento. Il Garante potrà quindi prescrivere il divieto o il blocco dei contenuti sul sito internet o social network e, nei confronti di chi non rispetta le misure disposte dall’Autorità, potranno essere applicate le sanzioni previste dal Codice privacy.

lunedì 17 luglio 2017

AZIONISTI BANCHE VENETE: QUALE SORTE?

La notizia che Banca Intesa rileverà la parte "sana" delle due banche venete, lasciando i debiti a carico dello Stato e quindi dei contribuenti, oltre che aprire una questione di ordine economico-sociale, annulla le aspettative degli azionisti, che sono in gran parte piccoli risparmiatori truffati più che speculatori.
I correntisti invece non rischiano nulla, semplicemente cambieranno insegna o filiale e forse nel tempo le condizioni economiche del conto corrente, ma potranno sempre verificare le proposte degli altri istituti.
Lo stesso vale per i mutui: cambia solo chi incassa, ma c'è sempre la possibilità di chiedere una surroga ovvero "trasferire" il contratto ad un'altra banca se le condizioni fossero più favorevoli. Con l'ultimo decreto si salvano pure gli obbligazionisti subordinati, che però dovranno presentare la richiesta di rimborso entro il 30 settembre 2017. Diversa invece è la situazione per gli azionisti, che se ancora non l'hanno fatto, potranno inoltrare un reclamo all'istituto di credito e successivamente valutare le azioni da intraprendere per cercare di recuperare l'investimento effettuato, forti anche delle recenti decisioni favorevoli prese dall'Arbitro finanziario.

mercoledì 14 giugno 2017

LA NUOVA AGENZIA DELLA RISCOSSIONE

Dal 1° luglio 2017, Equitalia sarà accorpata con l’Agenzia delle Entrate e potrà quindi utilizzare, per l’attività di riscossione, i dati contenuti nell'anagrafe tributaria, quelli dell’Inps, dell'Inail e delle direzioni provinciali del lavoro. L’attività di riscossione dovrebbe perciò risultare più incisiva. Infatti, attualmente l’ente di riscossione può solo conoscere quali istituti di credito hanno rapporti aperti con il suo debitore, ma non è in grado di sapere se su questi conti ci siano disponibilità liquide.
Prima però di arrivare al pignoramento dei conti correnti, del quinto dello stipendio o della pensione, il debitore moroso riceverà la cartella di pagamento, oltre che solleciti e intimazioni, al fine di contestare il debito oppure richiedere una rateazione o sospensione. Ecco in sintesi come funziona.

Fermo, ipoteca e pignoramento
Dopo 60 giorni dalla notifica della cartella, se il cittadino non ha provveduto al pagamento, non ha ottenuto una rateizzazione o non è intervenuto un provvedimento di sospensione o annullamento del debito, l'agente attiva le procedure previste dalla legge per tutelare e riscuotere il credito degli enti che le hanno affidato l’incarico di recuperare le somme dovute. Per i debiti fino a mille euro non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima di 120 giorni dall’invio mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio del debito.

Fermo Amministrativo
Il fermo amministrativo è l’atto con cui si dispone il blocco dei veicoli intestati al debitore. Prima dell’attivazione della procedura, il debitore riceve la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo. Con questo atto l’interessato è invitato a mettersi in regola nei successivi 30 giorni e viene informato che, in caso di mancato pagamento, si procederà all’iscrizione del fermo sul veicolo corrispondente alla targa indicata. Il fermo non viene iscritto, se il debitore dimostra entro i suddetti 30 giorni, che il veicolo è strumentale all’attività di impresa o della professione da lui esercitata. (decreto legge n.69/2013 cd. “decreto del fare” convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013). Trascorsi 30 giorni dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo, senza che il debitore abbia dato seguito al pagamento delle somme dovute, oppure senza che ne abbia richiesto la rateizzazione, ovvero in mancanza di provvedimenti di sgravio o sospensione, si procede con l’iscrizione del fermo amministrativo al Pubblico registro automobilistico (PRA). La cancellazione del fermo può essere effettuata solo dopo aver saldato integralmente il debito e ottenuto dall’Agente della riscossione il provvedimento di revoca da presentare al PRA. In caso di rateizzazione, al pagamento totale della prima rata del piano di rateizzazione, il debitore può chiedere la sospensione del provvedimento di fermo, al fine di poter circolare con il veicolo interessato. L’Agente della riscossione, rilascerà infatti un documento, contenente il proprio consenso all’annotazione della sospensione del fermo, che anche in questo caso il debitore dovrà presentare direttamente al PRA. Nel caso in cui il debitore non proceda al pagamento di quanto richiesto, il mezzo potrà essere pignorato e venduto all’asta (vedi procedure esecutive).

Ipoteca sugli immobili
L’ipoteca è una forma di garanzia del credito vantato dagli enti che hanno affidato all’Agente della riscossione l’incarico di recuperare le somme dovute dal debitore. L'ipoteca può essere iscritta, in presenza di debiti non inferiori a 20 mila euro, su uno o più immobili del debitore, per un importo pari al doppio del credito complessivo per cui Equitalia procede e previa comunicazione scritta. Il contribuente riceve, infatti, sempre un preavviso con il quale viene invitato a pagare le somme dovute entro 30 giorni. Trascorso tale termine senza che il debitore abbia dato seguito al pagamento delle somme dovute, oppure senza che ne abbia richiesto la rateizzazione, ovvero in mancanza di provvedimenti di sgravio o sospensione, si procede con l’iscrizione dell’ipoteca alla Conservatoria competente. La cancellazione dell’ipoteca avviene a seguito del saldo integrale del debito. Dopo l’iscrizione di ipoteca, se il debito rimane insoluto o non rateizzato oppure non è oggetto di provvedimento di sgravio o sospensione - e se il bene rientra nelle condizioni previste dalla legge, si potrà procedere al pignoramento e alla vendita dell’immobile (vedi procedure esecutive).

Pignoramento ed espropriazione (vendita all’asta) di beni mobili e immobili
Si dà corso alle procedure esecutive per la vendita all’asta dei beni in caso di debiti per i quali persiste il mancato pagamento e soltanto in presenza delle condizioni stabilite dalla legge. In particolare il pignoramento immobiliare non può essere effettuato se l’immobile ha tutte le seguenti caratteristiche:
  • è l’unico immobile di proprietà del debitore;
  • è adibito a uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente;
  • non è di lusso, (cioè non ha le caratteristiche previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969) e non è comunque una villa (A/8), un castello o un palazzo di eminente pregio artistico o storico (A/9).
Negli altri casi si può procedere al pignoramento e alla vendita all’asta dell’immobile solo se:
  • l'importo complessivo del debito è superiore a 120 mila euro;
  • il valore degli immobili del debitore è superiore a 120 mila euro;
  • sono passati almeno sei mesi dall’iscrizione di ipoteca e il debitore non ha pagato.
La legge prevede che il contribuente, con il consenso di Equitalia, possa vendere personalmente l’immobile pignorato o ipotecato entro i 5 giorni che precedono il primo incanto oppure, nel caso in cui lo stesso non vada a buon fine, entro il giorno precedente al secondo incanto.
In questo caso l’intero corrispettivo sarà versato direttamente a Equitalia che utilizzerà l’importo per il saldo del debito e restituirà al debitore l’eventuale somma eccedente entro i 10 giorni lavorativi successivi all’incasso.

Avviso di vendita
Il pignoramento immobiliare dell’Agente della riscossione è effettuato mediante la trascrizione nei registri immobiliari di un avviso che viene notificato al debitore entro i successivi cinque giorni. L’avviso contiene: a) le generalità del soggetto nei confronti del quale si procede; b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini; c) l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno; d) il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di venti giorni; e) l'importo complessivo del credito per cui si procede, con il dettaglio dell’imposta, l’indicazione degli interessi di mora e delle spese di esecuzione già maturate; f) il prezzo base dell'incanto; g) la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte; h) l’avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell’aggiudicatario; i) l'ammontare della cauzione e il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti; l) il termine di versamento del prezzo; m) l'ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all’espropriazione e i frutti di essi.

Pignoramento presso terzi
Il pignoramento presso terzi riguarda i crediti che il debitore ha verso terzi (per esempio il conto corrente, stipendio), oppure cose del debitore che sono in possesso di terzi. Con questa procedura si richiede a un terzo di versare direttamente a Equitalia quanto da lui dovuto.

Pignoramento di stipendi e pensioni
Se il i pignoramento riguarda stipendi o pensioni o qualsiasi altra indennità derivante da rapporto di lavoro o di impiego, esistono per l’Agente della riscossione alcuni limiti:
  • fino a 2.500 euro la quota pignorabile è un decimo;
  • tra 2.500 e 5.000 euro la quota pignorabile è un settimo;
  • sopra i 5.000 euro la quota pignorabile è un quinto.
Pignoramento conti correnti
Il pignoramento può essere effettuato anche sulle somme depositate sul conto corrente, a esclusione dell’ultimo stipendio o pensione che resta sempre disponibile per qualsiasi necessità del debitore.

giovedì 1 giugno 2017

ISTITUITO IL CATASTO REGIONALE IMPIANTI TERMICI

La Regione Emilia-Romagna, seguendo la Direttiva europea relativa alla prestazione energetica nell’edilizia e apportando modifiche e integrazioni all’art. 25-quater della Legge regionale n. 26 del 23 dicembre 2004, ha provveduto a ridefinire il quadro normativo in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici, pubblicando il nuovo Regolamento regionale 3 aprile 2017. Tale regolamento disciplina:
  • le condizioni e i limiti da rispettare nell’esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e le relative responsabilità;
  • le modalità e la frequenza di esecuzione degli interventi di manutenzione e controllo funzionale e di efficienza energetica degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e le relative responsabilità;
  • il sistema di verifica del rispetto di tali prescrizioni, realizzato dalla Regione e basato su attività di accertamento ed ispezione degli impianti stessi;
  • il sistema di accreditamento dei soggetti a cui affidare le attività di accertamento e ispezione, che tiene conto dei requisiti professionali e dei criteri necessari per assicurarne la qualificazione e l’indipendenza;
  • i criteri per la costituzione e la gestione del sistema informativo regionale relativo agli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, denominato catasto regionale degli impianti termici (Criter) che entrerà in vigore dal 1° giugno 2017. Il sistema che sarà operativo per l'intera provincia di Parma, con esclusione per ora del solo capoluogo, dove prosegue la campagna gestita da ATES per conto del Comune di Parma, prevede anche la targatura degli impianti, mediante rilascio di un codice univoco di riconoscimento da allegare al libretto di impianto.
Per consentire la gestione del sistema Criter, la Regione ha istituito un apposito Organismo regionale di accreditamento e di ispezione, le cui funzioni sono affidate alla Società in house Ervet Spa.

giovedì 25 maggio 2017

"IL DOPO DI NOI": OPEN DAY IL 27/05

Il 27 maggio a Parma si svolgerà l’Open day per la tutela delle fragilità sociali, evento che si terrà contestualmente in 61 città italiane. Dalle ore 10 presso la Casa della Salute di Largo Palli 1 (ex sede Efsa) verrà presentata la Guida per il Cittadino dedicata a “Dopo di noi, amministratore di sostegno, gli strumenti per sostenere le fragilità sociali”, realizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato in collaborazione con le Associazioni dei Consumatori (Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori).
La guida spiega gli strumenti giuridici utili a garantire assistenza alle persone con disabilità, a partire dalla legge sul “Dopo di noi” (legge 112/2016) volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità grave, che prevede importanti agevolazioni fiscali.
Chi volesse ricevere la guida, può inviare una mail a parma@mdc.it

giovedì 18 maggio 2017

MANIFESTO PER UNA CITTA' A MISURA DI CICLISTI

Condividiamo e diamo pieno sostegno all'associazione Fiab - Amici della bicicletta, che in vista delle prossime elezioni comunali, ha elaborato una serie di proposte per una città più a misura di pedoni e ciclisti:

1. Limitazione della velocita’ delle auto e moto a 30 km/h;
2. Ripensamento della mobilità ciclistica confinata sui marciapiedi, e realizzazione sulle strade di corsie dedicate;

3. Attraversamenti stradali di tutte le piste ciclabili esistenti tramite passaggi rialzati (non solo pedonali);
4. Adozione del "doppio senso per le bici" sulle strade a senso unico;
5. Manutenzione straordinaria e ordinaria delle piste ciclabili esistenti;
6. Individuazione e creazione di arterie ciclabili che colleghino il centro con i quartieri periferici, prestando particolare attenzione al posizionamento della segnaletica orizzontale/verticale;
7. Collaborazione con aziende e scuole per favorire l’uso della bicicletta nella tratta casa-lavoro;
8. Predisposizione di una mappa delle piste ciclabili del territorio e sviluppo di una rete ciclo-turistica;
9. Realizzazione di noleggi e depositi bici sicuri per prevenire i furti;

10. Ampliamento della Ztl nel centro storico e creazione di un sistema di navette/parcheggi scambiatori per lasciare le auto fuori dall'anello della tangenziale;
11. Corsi di educazione stradale in bici, rivolti in particolare agli studenti, con incentivazione all’acquisto di biciclette;
12. Promozione della mobilità sostenibile attraverso manifestazioni dedicate e tour guidati.

domenica 14 maggio 2017

COME DIFENDERSI DAI CYBER ATTACCHI

Tutti possiamo essere potenziali vittime degli hacker informatici, capaci di trasmetterci virus, operare frodi o intercettare i nostri dati. 
Dobbiamo quindi avere la massima prudenza quando navighiamo in internet, riceviamo mail o semplicemente "postiamo" contenuti sulle reti social.
Qui di seguito, diamo alcuni consigli per dfendersi:
- installiamo un antivirus su tutti i dispositivi e teniamoli aggiornati;
- usiamo password sicure;
- proteggiamo la rete con un firewall, per evitare il libero accesso ai nostri dati;
- se eseguiamo acquisti on-line, verifichiamo che si tratti di siti sicuri (il più diffuso è il Secure Socket Layer - SSL);
- non apriamo link o allegati delle mail sospette e inseriamo filtri anti-spam;
- effettuiamo frequentemente i back-up dei nostri dati.